Risposta n. 525 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAgevolazione 'prima casa'. Rinuncia al diritto di abitazione. Tassazione dell'atto di rinuncia.
Il quesito
Padre eredita il 50% dell'abitazione coniugale (l'altra metà alla figlia); sul bene è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite. Il padre intende acquistare un nuovo immobile nello stesso comune e godere dell'agevolazione 'prima casa', rinunciando a titolo gratuito al diritto di abitazione sull'ex casa coniugale. Si chiede: la rinuncia deve essere formale o tacita; è sufficiente il trasferimento della residenza; la rinuncia va trascritta; la rinuncia è soggetta a imposte indirette (e se calcolate solo sul 50%); quali imposte deve eventualmente pagare la figlia e se ella può fruire dell'agevolazione 'prima casa' ora o in caso di successione del padre e se è vincolata nella scelta dell'immobile.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone di rendere la rinuncia per atto formale autenticato e allegarla al rogito, dichiarando l'impegno a trasferire residenza e domicilio entro 18 mesi; opzionalmente trascrivere la rinuncia. Ritiene dovuta solo l'imposta di registro fissa o alternativamente imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'art.69 legge 342/2000. Ritiene inoltre che la figlia, in caso di successione, possa richiedere l'agevolazione 'prima casa' per l'immobile che riterrà, non necessariamente per quello oggetto della rinuncia.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che non valuta qui la spettanza dell'agevolazione 'prima casa' nei casi di successione o dell'acquisto prospettato. La rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o scrittura privata (art.1350 c.c.) ed è soggetta a trascrizione (art.2643 c.c.). Fiscalmente la rinuncia a titolo gratuito è un 'trasferimento' (d.lgs. 346/1990) e costituisce presupposto per l'imposta sulle donazioni; sono dovute le imposte ipotecaria (1%) e catastale (2%) proporzionali calcolate sul valore del diritto di abitazione alla data dell'atto, nella misura relativa alla quota interessata (qui 50% per la quota della figlia). L'agevolazione di cui all'art.69 legge 342/2000 si applica solo ai trasferimenti da successione o donazione e non agli altri atti a titolo gratuito non espressamente previste dalla norma, per cui non è estendibile. Il quesito sulla possibilità di nuova richiesta da parte della figlia in caso di decesso del padre è ritenuto inammissibile per non costituire fattispecie concreta e personale; comunque, per successione/donazione la normativa e la circolare 44/2001 stabiliscono che il beneficio può spettare per una sola unità immobiliare per beneficiario.
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