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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Notificazione - Notifica diretta del concessionario - Ammissibilità - Perfezionamento - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità e il perfezionamento della notificazione diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorrente contestava, in sostanza, che tale modalità fosse sufficiente a perfezionare la notifica senza ulteriori formalità. La decisione ha invece ritenuto valida la notificazione diretta, purché il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento.

La decisione

La notificazione della cartella è stata ritenuta validamente perfezionata con la spedizione postale e la consegna del plico al domicilio del destinatario. Non sono richiesti ulteriori adempimenti da parte dell'ufficio postale, oltre alla raccolta della firma della persona legittimata a ricevere la corrispondenza sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Il principio è conforme a Cass. nn. 6395/2014 e 1091/2013.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il perfezionamento si realizza con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con la sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento da parte della persona legittimata.

  • Cassazione civile, sentenze n. 6395/2014 e n. 1091/2013

    I precedenti confermano l'ammissibilità della notifica diretta della cartella da parte del concessionario e la sufficienza delle formalità proprie della consegna postale, senza necessità di ulteriori adempimenti notificatori.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella di pagamento può essere validamente eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di un ufficiale giudiziario o di ulteriori formalità.
  • Per verificare il perfezionamento della notifica occorre accertare la consegna del plico al domicilio del destinatario e la presenza della firma della persona legittimata sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento.
  • La contestazione della modalità diretta di notifica, da sola, non è sufficiente a invalidare la cartella: devono essere dimostrate irregolarità concrete nella spedizione, nella consegna o nell'identificazione del ricevente.
  • In situazioni analoghe, la documentazione postale relativa alla consegna e all'avviso di ricevimento assume un ruolo decisivo per provare la regolarità e la data di perfezionamento della notificazione.

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