L.R. Valle d'Aosta 18/2002
Octroi d'aides à la valorisation des itinéraires historiques, des sites célèbres, des lieux de l'histoire et des lieux de la littérature.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Valle d'Aosta disciplina contributi regionali per valorizzare itinerari storici, siti celebri e luoghi della storia e della letteratura, con criteri di ammissibilità, priorità, controlli e divieto di cumulo. Prevede inoltre un centro di documentazione e oneri finanziari annui a decorrere dal 2002/2003. Non contiene limiti temporali di applicazione dell’intervento, salvo le disposizioni di spesa per gli anni indicati.
Incentivi regionali per la valorizzazione di itinerari storici, siti celebri e luoghi della storia e della letteratura
Incentivi regionali per la valorizzazione di itinerari storici, siti celebri e luoghi della storia e della letteratura
La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, un sistema di contributi e di misure organizzative finalizzato alla valorizzazione di itinerari storici, siti celebri e luoghi della storia e della letteratura. Il provvedimento mira a sostenere iniziative culturali e turistiche, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio storico, letterario e paesaggistico.
Finalità e obiettivi dell’intervento pubblico
La Regione promuove e disciplina la realizzazione di interventi di valorizzazione con tre obiettivi principali:
- creare nuove opportunità di sviluppo turistico, rafforzando l’offerta culturale e turistica regionale;
- orientare la pianificazione urbanistica e territoriale verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e letterario, con richiamo alle norme del piano paesistico territoriale;
- valorizzare elementi naturalistici e manufatti collegati agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge, rientrano nella disciplina:
- gli itinerari storici, cioè percorsi in ambito comunale, regionale, interregionale o transfrontaliero collegati ad avvenimenti storici o a consuetudini secolari;
- i siti celebri, ossia luoghi legati alla memoria di personaggi ed episodi storici di grande rilevanza;
- i luoghi della storia, intesi come spazi fisici scenari descritti nei libri di storia;
- i luoghi della letteratura, intesi come spazi fisici scenari descritti nelle pagine letterarie.
Interventi finanziabili e soggetti beneficiari
La Regione concede contributi per:
- la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici;
- la salvaguardia e la promozione dei siti celebri;
- l’ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura.
Possono beneficiare dei contributi:
- gli enti pubblici;
- le società a capitale interamente o prevalentemente pubblico;
- gli enti a capitale misto pubblico-privato;
- i soggetti privati.
Criteri di progettazione e indirizzi sostanziali
Nell’individuazione e nella predisposizione dei progetti devono essere rispettati alcuni criteri qualitativi e sostanziali. Per itinerari storici e siti celebri, i soggetti proponenti devono assicurare che:
- il valore storico degli itinerari e dei siti sia comprovato;
- la valorizzazione sia rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti.
Per i luoghi della storia e della letteratura, i progetti devono essere improntati a criteri di coerenza culturale e territoriale:
- i luoghi devono riferirsi preferibilmente a epoche e scrittori non contemporanei;
- gli autori delle pagine storiche e letterarie devono godere di buona fama;
- le descrizioni devono corrispondere al paesaggio attuale e avere forti legami con il territorio;
- il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali su cui insiste l’operazione;
- gli interventi devono essere fedeli alle descrizioni delle pagine storiche e letterarie.
Procedura amministrativa e criteri attuativi
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire:
- le modalità di presentazione delle domande di contributo;
- la documentazione necessaria per l’istruttoria;
- i criteri e i termini del procedimento di selezione delle domande;
- le categorie di spese ammissibili e le percentuali di contributo;
- le modalità di rendicontazione degli interventi;
- i vincoli di destinazione degli interventi realizzati che i beneficiari devono rispettare.
Nella concessione dei contributi è data priorità agli interventi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria degli enti locali interessati.
Conferenza di servizi e acquisizione dei pareri
Per la valutazione e l’approvazione dei progetti è prevista una conferenza di servizi, finalizzata anche all’acquisizione dei pareri delle amministrazioni pubbliche competenti. Il provvedimento di indizione individua i soggetti ammessi a partecipare.
Erogazione dei contributi, controlli e revoca
L’erogazione dei contributi avviene con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. La Giunta individua la struttura regionale incaricata dei controlli sulla regolare esecuzione degli interventi finanziati. Se le iniziative realizzate non corrispondono al progetto approvato, può essere disposta la revoca totale o parziale del contributo assegnato.
Divieto di cumulo e coordinamento con altre provvidenze
I contributi previsti dalla legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali aventi il medesimo oggetto e le medesime finalità. Il comma originario che prevedeva il finanziamento, con fondi ordinari delle leggi settoriali, della salvaguardia, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili lungo gli itinerari storici o nei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura risulta abrogato.
Centro di documentazione
Il materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativo agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura è raccolto in un unico centro di documentazione. Le modalità di istituzione e funzionamento del centro sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Regime finanziario
La legge quantifica l’onere in:
- euro 51.000 annui per l’anno 2002;
- euro 130.000 annui a decorrere dal 2003.
La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo di uno stanziamento di bilancio individuato dalla legge stessa. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.
Valutazione di attualità della disciplina
La disciplina sostanziale resta orientata alla promozione culturale e turistica del territorio regionale, ma il provvedimento contiene anche previsioni finanziarie riferite a esercizi già trascorsi e un assetto attuativo datato. Ai fini applicativi odierni, la parte più operativa è quella relativa ai criteri di valorizzazione, ai contributi e al centro di documentazione, nei limiti della persistente vigenza delle norme e delle deliberazioni attuative.
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