L.R. Molise 15/2013
Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 15/2013 disciplina prevenzione, contrasto e presa in carico della violenza contro le donne, istituendo Centri antiviolenza, Case Rifugio e di secondo livello, tavolo di coordinamento, piano triennale e misure di sostegno, informazione e inserimento lavorativo. Prevede gratuità dei servizi per residenti e copertura finanziaria iniziale solo per gli esercizi 2013-2015.
Prevenzione e contrasto della violenza di genere in Molise
Prevenzione e contrasto della violenza di genere in Molise
La legge stabilisce il quadro regionale per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e per sostenere le vittime e i loro figli minori. La disciplina si applica nel territorio della Regione Molise e si fonda su principi di tutela dei diritti umani, integrazione tra servizi e collaborazione tra istituzioni, rete antiviolenza e soggetti del terzo settore.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti fondamentali e ostacolo alla parità tra i sessi. La norma tutela donne e minori vittime di violenza, senza discriminazioni legate a stato civile, nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, credo politico o condizione economica, e promuove interventi nel rispetto di riservatezza e anonimato. Sono espressamente ricompresi nella nozione di violenza anche fenomeni come:
- violenza familiare ed extrafamiliare;
- matrimoni forzati;
- tratta di donne e bambine;
- mutilazioni genitali e fisiche;
- violenza fisica e psicologica;
- stalking;
- atti lesivi con danni permanenti al volto;
- ricatti a sfondo sessuale.
Interventi regionali e strumenti di prevenzione
La Regione promuove un insieme coordinato di interventi per conoscenza, prevenzione e contrasto del fenomeno. In particolare sostiene:
- un osservatorio regionale per monitoraggio, studio, analisi dati e pubblicazione dei risultati;
- campagne di sensibilizzazione su legalità, diritti, pari dignità e consapevolezza/controllo dell’affettività;
- azioni di enti locali, associazioni e organizzazioni del settore, anche tramite partenariati e convenzioni;
- l’attivazione e il collegamento della linea telefonica 1522 con i servizi territoriali;
- il miglioramento strutturale dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- l’applicazione, da parte dell’Azienda sanitaria regionale, delle linee guida nazionali sul soccorso e l’assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;
- il coinvolgimento di forze dell’ordine, prefetture, sistema sanitario e magistratura in strategie interistituzionali;
- progetti di presa in carico, sostegno, tutela e informazione sui servizi attivi;
- formazione permanente degli operatori;
- un modello organizzativo orientato alla semplificazione dell’accesso e all’uniformità degli interventi sul territorio.
Centri antiviolenza
I Centri antiviolenza sono strutture pubbliche o private senza fini di lucro, dotate di regolamento interno, destinate all’accoglienza di donne e dei loro figli minori. La gestione è affidata a soggetti esperti con i requisiti previsti dall’intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014. I Centri possono essere promossi da:
- enti locali, singoli o associati;
- associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, con finalità statutarie coerenti con il contrasto alla violenza di genere, il sostegno e la protezione delle vittime, e con esperienza almeno quinquennale; tali soggetti devono risultare iscritti al RUNTS o, nelle more, ai registri di settore previsti dalla normativa vigente;
- soggetti pubblici e privati di cui sopra, congiuntamente. Le funzioni comprendono accoglienza, ascolto, sostegno telefonico, colloqui preliminari, consulenza orientativa, assistenza legale e psicologica, supporto ai minori, orientamento al lavoro, promozione di percorsi individuali, raccolta dati, formazione degli operatori e attività di prevenzione e sensibilizzazione. La disciplina richiede personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, con figure professionali specifiche; è vietato l’uso della mediazione familiare.
Case Rifugio e Case Rifugio di secondo livello
Le Case Rifugio sono strutture a indirizzo segreto che assicurano alloggio sicuro a donne vittime di violenza o stalking e ai loro bambini, indipendentemente dalla residenza. L’attivazione e la gestione spettano ai soggetti indicati per i Centri antiviolenza. L’accesso avviene su invio dei Centri antiviolenza o su segnalazione di pronto soccorso, medico di famiglia, servizi sociali, forze dell’ordine o privati cittadini. Le attività comprendono accoglienza, presa in carico dei figli, rafforzamento della solidarietà di genere e iniziative di recupero della dignità e dell’autonomia delle vittime. Le Case Rifugio devono disporre di personale femminile qualificato e stabile; è vietata la mediazione familiare. Le Case Rifugio di secondo livello ospitano temporaneamente donne e figli minori vittime di violenza che non si trovino in pericolo imminente di reiterazione degli abusi. L’accesso avviene tramite invio delle Case Rifugio, in raccordo con la rete dei servizi sociali. A tali strutture si applicano, per quanto compatibili, le regole previste per le Case Rifugio.
Linea 1522 e raccordo con i servizi territoriali
La Regione individua presso il Dipartimento per le Pari Opportunità i servizi attivi sul territorio da collegare con il numero di pubblica utilità 1522, in modo da integrare l’offerta locale con la rete nazionale di supporto alle vittime.
Gratuità delle prestazioni e durata del soggiorno
Le donne vittime di violenza e i loro figli minori residenti in Molise accedono gratuitamente a tutti gli interventi, servizi e prestazioni dei Centri e delle strutture disciplinate dalla legge. Il soggiorno nelle Case Rifugio e nelle Case Rifugio di secondo livello è consentito per un massimo di 180 giorni, salvo casi motivati dai responsabili delle strutture. Per le donne residenti in Molise e per i loro figli il servizio è gratuito; per le donne residenti in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza, secondo il Piano sociale regionale.
Inserimento lavorativo e sostegno alla genitorialità
La Regione promuove interventi e misure, anche formative, per facilitare l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, con il coinvolgimento di sindacati, enti, Consigliera di parità regionale e associazioni datoriali. Inoltre sostiene la funzione genitoriale tramite l’accoglienza e la presa in carico dei figli minori e mediante interventi educativi, ludici e ricreativi.
Governance regionale e coordinamento istituzionale
Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, come sede di confronto aperta e privilegiata. Al Tavolo partecipano i soggetti istituzionali e competenti, il Garante regionale dei diritti della persona, il Presidente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, la Consigliera regionale di Parità e la rete regionale antiviolenza. La partecipazione è gratuita. Il Tavolo:
- esamina i dati sul fenomeno;
- formula proposte alla Giunta;
- sostiene i servizi territoriali;
- collabora alle attività di sensibilizzazione;
- esprime parere non vincolante sulla programmazione regionale.
Convenzioni e sostegno organizzativo
Gli enti territoriali e locali possono stipulare convenzioni con i soggetti attuatori per definire modalità di erogazione dei servizi e assicurarne la continuità. Le convenzioni devono garantire le forme di intervento finanziario necessarie ai servizi essenziali. Gli enti possono inoltre concorrere alle spese di gestione e garantire:
- strutture adeguate rispetto a popolazione e territorio;
- campagne informative periodiche sui Centri antiviolenza, Case Rifugio, Case Rifugio di secondo livello e linea 1522.
Costituzione di parte civile
La Regione può costituirsi parte civile nei processi celebrati nel proprio territorio per reati che presuppongono condotte violente, anche morali, contro donne e minori. Le somme ottenute a titolo risarcitorio sono destinate alle finalità della legge.
Attuazione, piano triennale e programmazione economica
La Giunta regionale approva l’organigramma dei centri, delle strutture e dei servizi. Inoltre, entro:
- 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilisce l’importo del contributo giornaliero per ospite dei Centri e delle strutture di cui agli articoli sulle Case Rifugio;
- 90 giorni dall’entrata in vigore, determina la composizione del Tavolo di coordinamento. La Regione adotta un piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, che definisce linee programmatiche, obiettivi, priorità e criteri di realizzazione, in coordinamento con la pianificazione sociale. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Tavolo. Ogni anno la Giunta adotta il provvedimento sui costi degli interventi e servizi previsti dal piano. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta stabilisce anche criteri e modalità per la concessione dei contributi alle attività e strutture previste dalla legge. I finanziamenti sono cumulabili con altri fondi, salvo diversa previsione.
Informazione, monitoraggio e valutazione
La Regione promuove campagne informative sull’attività svolta dalla legge. Il Co.Re.Com. può formulare proposte ai concessionari radiotelevisivi pubblici e privati per sensibilizzare l’opinione pubblica. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A partire dal secondo anno e con cadenza biennale, la Giunta trasmette una relazione su fenomeno, interventi, funzionamento delle strutture, inserimento lavorativo, prevenzione, formazione e attività del Tavolo. La relazione è resa pubblica.
Regime finanziario
La norma quantifica gli oneri iniziali in 100.000 euro per il 2013, 200.000 euro per il 2014 e 200.000 euro per il 2015, con copertura per il 2013 a valere su uno stanziamento di bilancio regionale e per gli esercizi successivi mediante le leggi di bilancio.
Obsolescenza dell’atto
La legge conserva un contenuto ancora utile come quadro regionale generale sulla violenza di genere, anche se alcune previsioni economiche originarie sono riferite agli esercizi 2013-2015. Le disposizioni programmatiche, organizzative e di coordinamento risultano ancora potenzialmente applicabili nel contesto regionale, pertanto l’atto non può essere considerato integralmente obsoleto.
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