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Legge

L.R. Molise 17/2013

Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali

Normativa regionaleL.R. Molise 17/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise disciplina, in modo organico, le tasse dovute per atti e provvedimenti regionali o locali indicati nella tariffa allegata, fissandone termini di pagamento, modalità di riscossione, controlli, sanzioni, accertamento, riscossione coattiva e rimborsi. Gli importi della tariffa si applicano dal 1° gennaio 2014; alcune disposizioni sono state modificate nel 2014 e 2016.

Riordino delle tasse sulle concessioni regionali in Molise

Riordino delle tasse sulle concessioni regionali in Molise

La legge regionale del Molise riordina la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali dovute per specifici provvedimenti amministrativi e atti indicati nella tariffa allegata. La norma regola soggetti passivi, modalità e termini di pagamento, controlli, sanzioni, accertamento, riscossione coattiva e rimborso delle somme indebitamente versate.

Ambito di applicazione e presupposto del tributo

Sono assoggettati alla tassa i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa allegata, quando siano adottati:

  • dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • dagli enti locali nell’esercizio di funzioni loro conferite dalla Regione.

Il tributo riguarda quindi gli atti espressamente compresi nella tariffa e opera solo nell’ambito della Regione Molise.

Modalità e termini di pagamento

La disciplina distingue tra tassa di rilascio, di rinnovo e tasse annuali:

  • la tassa di rilascio è dovuta al momento dell’emanazione dell’atto e va pagata non oltre la consegna all’interessato;
  • la tassa di rinnovo è dovuta quando l’atto, giunto a scadenza, viene nuovamente posto in essere;
  • le tasse annuali vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa previsione della tariffa.

I provvedimenti di nuova emanazione devono indicare espressamente modalità di pagamento e importo dovuto. Per il primo anno successivo all’istituzione, le tasse annuali devono essere versate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge istitutiva, con applicazione di sanzioni e interessi in caso di ritardo.

Riscossione ordinaria

Il pagamento avviene mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione oppure secondo altre modalità indicate con provvedimento del dirigente competente in materia.

Anagrafe tributaria regionale

È istituita l’anagrafe tributaria regionale per le tasse sulle concessioni regionali. Gli enti e gli uffici che rilasciano autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti soggetti a tassa devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al servizio regionale competente in materia di tributi:

  • gli estremi dei provvedimenti adottati nell’anno precedente;
  • elenchi distinti per categoria;
  • i destinatari identificati con codice fiscale o partita IVA.

Sanzioni e interessi

Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa senza aver ottenuto il rilascio dell’atto o senza aver pagato la tassa di rilascio o quella annuale è punito con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo dovuto, e comunque non inferiore a 103 euro.

La disciplina non si applica, per espressa esclusione, a specifici regimi settoriali relativi a tartufi, pesca nelle acque interne e abilitazione all’esercizio venatorio, per i quali restano ferme le sanzioni previste dalle rispettive normative di settore o dalla legge statale richiamata.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa senza che il tributo sia stato pagato è punito con sanzione da 103 a 516 euro ed è tenuto al pagamento del tributo, salvo regresso.

Per omesso, parziale o tardivo versamento è dovuta una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo. È prevista la riduzione della sanzione secondo le regole del ravvedimento, se la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziate attività istruttorie o di controllo formalmente conosciute dal contribuente. Sugli importi non versati o tardivamente versati maturano inoltre gli interessi legali.

Accertamento delle violazioni e procedimento di irrogazione

Le violazioni possono essere constatate mediante processo verbale o segnalazione non solo dagli organi statali competenti in materia di tasse sulle concessioni governative, ma anche da funzionari regionali nell’esercizio delle proprie funzioni.

Gli atti di constatazione sono trasmessi all’ufficio tributi regionale per l’avvio dell’accertamento. In fase preliminare l’ufficio può inviare un avviso bonario per acquisire dati e notizie utili alla corretta individuazione del soggetto passivo e del debito tributario.

L’accertamento della violazione e l’irrogazione delle sanzioni sono affidati al dirigente del servizio regionale competente per i tributi. Il procedimento può essere avviato anche d’ufficio nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento.

L’avviso di accertamento deve contenere, tra l’altro, gli estremi della violazione, la motivazione, il tributo dovuto, interessi e spese di notifica, le modalità di estinzione del debito e gli strumenti di tutela giurisdizionale.

Il pagamento entro 60 giorni dalla notifica comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni e la rinuncia a impugnare l’atto. La stessa riduzione opera anche quando l’avviso contesti soltanto le sanzioni. Entro 30 giorni possono essere presentate deduzioni difensive.

Se manca l’acquiescenza, o le deduzioni non sono presentate o accolte, oppure non viene proposto ricorso, il servizio competente procede alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973 e del d.lgs. n. 46 del 1999, e successive modificazioni.

Tutela giurisdizionale

Contro l’avviso di accertamento è ammesso ricorso innanzi alle commissioni tributarie, secondo il d.lgs. n. 546 del 1992.

Termini di decadenza per accertamento e rimborso

L’accertamento delle violazioni deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento, dimostrando l’indebito pagamento.

Rapporti con altre normative e decorrenza degli importi

Per quanto non previsto dalla legge si applicano le disposizioni statali e regionali in materia di sanzioni amministrative tributarie e le norme sulle tasse sulle concessioni governative.

Le disposizioni della legge e gli importi della tariffa allegata prevalgono sulle leggi regionali di settore che prevedano tasse sulle concessioni regionali. Gli importi della tariffa si applicano dal 1° gennaio 2014.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 febbraio 1972, n. 2, la legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, e la legge regionale 15 marzo 1983, n. 10.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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