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Legge

L.R. Molise 19/2013

Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Normativa regionaleL.R. Molise 19/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Molise disciplina affidamento dell’urna cineraria, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti, in coerenza con la legge n. 130/2001. Stabilisce i luoghi consentiti, il divieto nei centri abitati, il ruolo dei regolamenti comunali e sanzioni amministrative. Prevede anche informazione ai cittadini e una targa commemorativa a carico dei richiedenti.

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri da cremazione

Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

La legge regionale del Molise disciplina l’affidamento dell’urna cineraria e la dispersione delle ceneri, nel rispetto della dignità della persona, della libertà di scelta e delle convinzioni religiose e culturali. La disciplina regionale si coordina con la legge statale n. 130/2001.

Affidamento dell’urna e soggetti legittimati

L’urna può essere affidata a una persona fisica, a un ente o a un’associazione, secondo la volontà espressa dal defunto o da chi è legittimato a manifestarla nei casi previsti dalla normativa statale richiamata. La dispersione può essere eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, da quelli individuati dalla legge statale.

La consegna dell’urna richiede la sottoscrizione di un documento nel quale l’affidatario dichiara la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento deve essere conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune del decesso e vale come documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

È ammessa la rinuncia all’affidamento da parte del soggetto designato dal defunto. La rinuncia va resa con dichiarazione all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. Se gli affidatari sono più di uno, la rinuncia di uno non comporta quella degli altri.

In caso di rinuncia all’affidamento e se la dispersione non è stata eseguita, le ceneri devono essere conservate in appositi spazi cimiteriali.

Conservazione delle ceneri

L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:

  • tumulata;
  • inumata, se il materiale dell’urna lo consente;
  • conservata all’interno del cimitero nei luoghi previsti dal regolamento di polizia mortuaria;
  • consegnata al soggetto affidatario.

Luoghi consentiti per la dispersione

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della legge statale, nei seguenti luoghi:

  • aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
  • montagna, a distanza superiore a 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
  • mare, oltre mezzo miglio dalla costa;
  • laghi, oltre 100 metri dalla riva;
  • fiumi;
  • aree naturali appositamente individuate da Comuni, Province o Regione;
  • aree private.

È vietata la dispersione nei centri abitati. Nelle aree private, fuori dai centri abitati, la dispersione deve avvenire all’aperto, con il consenso dei proprietari e senza finalità di lucro. In mare, nei laghi, nei fiumi e negli altri corsi d’acqua, la dispersione è consentita solo nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Regolamenti comunali e sanzioni

I regolamenti comunali disciplinano le modalità operative previste per la dispersione. La violazione delle relative disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7-bis del testo unico degli enti locali.

Senso comunitario della morte e commemorazione

Per non disperdere il senso comunitario della morte, quando l’urna è consegnata all’affidatario o quando le ceneri sono disperse, il cimitero deve essere dotato di una targa, individuale o collettiva, recante i dati anagrafici del defunto. Gli oneri sono a carico dei richiedenti. Sono inoltre consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione.

Informazione ai cittadini

Comuni e Regione devono favorire e promuovere l’informazione ai residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche sotto il profilo economico, con specifica attenzione all’affidamento, alla dispersione e alla conservazione delle ceneri. Il medico che redige il certificato di morte deve informare i familiari sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche mediante materiale informativo predisposto da Regione e Comuni.

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