Sentenza del 17/03/2015 n. 1013 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Applicabilità in concreto dello standard prescelto - Obbligo di dimostrazione dell'Amministrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che tali strumenti non dimostrano automaticamente la fondatezza della pretesa tributaria. L'Amministrazione deve provare l'applicabilità dello standard prescelto alla situazione concreta e deve confrontarsi con le osservazioni e le contestazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio.
La decisione
La sentenza ha affermato che gli studi di settore costituiscono elementi idonei a fondare semplici presunzioni, ma non sono sufficienti, da soli, a provare l'esistenza del maggior reddito accertato. L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e motivare l'accertamento anche indicando le ragioni per cui ha respinto le contestazioni del contribuente emerse nel contraddittorio. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento privo di tale dimostrazione e di una motivazione adeguata.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore rappresentano strumenti atti a giustificare l'azione accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono fattori idonei a fondare semplici presunzioni, ma inidonei a provare ex se la fondatezza dell'accertamento.
Gli studi di settore non costituiscono una prova automatica del maggior reddito: richiedono una verifica della loro concreta applicabilità e devono essere valutati insieme agli elementi emersi nel contraddittorio.
Principio del contraddittorio e obbligo di motivazione dell'accertamento
La motivazione dell'accertamento deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.
L'Amministrazione deve esaminare e confutare in modo specifico le obiezioni del contribuente; una motivazione generica o meramente fondata sul risultato dello studio di settore non è sufficiente.
Cassazione, sentenze n. 2368/2013 e n. 13928/2008
I precedenti richiamati confermano che gli studi di settore hanno valore presuntivo e che l'accertamento deve essere sostenuto da una motivazione concreta, anche alla luce delle giustificazioni fornite dal contribuente.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non è automaticamente valido: l'Amministrazione deve dimostrare che lo standard utilizzato è concretamente applicabile al contribuente e alla sua attività.
- Gli studi di settore hanno valore di presunzione semplice e devono essere accompagnati da ulteriori elementi o da una valutazione individualizzata della situazione del contribuente.
- Il contraddittorio è essenziale: le osservazioni del contribuente devono essere esaminate e le ragioni del loro eventuale rigetto devono essere esplicitate nell'atto di accertamento.
- In una situazione analoga, è opportuno contestare sia l'applicabilità dello standard sia la mancata considerazione degli elementi specifici dell'attività e delle giustificazioni fornite durante il contraddittorio.
- Un accertamento privo di adeguata motivazione concreta può essere annullato, anche se fondato su uno studio di settore formalmente applicabile.
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