Ordinanza n. 247/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57538 del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dall'Istituto Grazia Deledda; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali e le linee guida sui requisiti temporali e sostanziali per il riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto ricorrente ha impugnato il diniego dell'USR Campania relativo al riconoscimento della parità scolastica per l'anno 2025/2026, nonché gli atti presupposti e gli elenchi delle istituzioni cui la parità è stata negata o riconosciuta. Sono stati contestati, in particolare, i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008 e la nota dell'USR Campania che, secondo la prospettazione ricorrente, avrebbero ristretto illegittimamente il termine per la sussistenza dei requisiti al 31 marzo e imposto requisiti non previsti dalla disciplina della parità scolastica. Dopo il rigetto della prima istanza cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La parte ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della decisione di merito e sostenendo che i decreti monocratici precedentemente adottati avessero ingenerato un affidamento sull'esercizio dell'attività scolastica in regime di parità.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha ritenuto che le ragioni già esposte nella precedente ordinanza cautelare, con cui era stata negata la sospensione, non fossero state superate e che non fossero state dedotte nuove circostanze specifiche idonee a modificare la precedente valutazione. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata interpretata come una sospensione degli atti, poiché si era limitata a disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 è stata ritenuta coerente con tale statuizione e con la disponibilità del ruolo. Il TAR ha inoltre escluso che i decreti monocratici potessero fondare un affidamento stabile, in quanto provvisori e destinati a perdere efficacia con la pronuncia cautelare collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo per esercitare l'attività in regime di parità, essendo necessaria l'autorizzazione ministeriale, non intervenuta; la domanda riguardava infatti il riconoscimento originario della parità e non la revoca di uno status già acquisito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 750,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza necessariamente sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta, in assenza di un'espressa sospensione, la sospensione degli atti impugnati né anticipa una valutazione favorevole sul fumus o sul periculum.
- La reiterazione di un'istanza cautelare è idonea a modificare una precedente decisione cautelare soltanto se fondata su circostanze nuove, specifiche o sopravvenute, non già valutate dal giudice.
- I decreti monocratici cautelari hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva decisione collegiale; pertanto, non sono di regola idonei a fondare un affidamento stabile sull'esercizio dell'attività amministrativamente autorizzata.
- La sospensione cautelare di un diniego di riconoscimento non attribuisce, di per sé, il titolo abilitativo necessario all'esercizio dell'attività quando il riconoscimento dipende da una distinta autorizzazione amministrativa non ancora rilasciata.
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