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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n.1140/2025, pubblicata il 09.04.2025, (asseritamente) notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 16.04.2025, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1140/2025 relativa al diritto alla Carta Elettronica del Docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1140/2025, pubblicata il 9 aprile 2025 e asseritamente notificata al Ministero il 16 aprile 2025, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita dall’Amministrazione. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché non risultavano allegati o visibili la sentenza di cui era chiesta l’ottemperanza, il certificato di mancata proposizione dell’impugnazione e l’attestazione di notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha deciso sulla nomina del commissario ad acta. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio la questione preliminare relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza, del certificato di non proposta impugnazione e dell’attestazione di notifica. Ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare tali documenti e presentare memorie limitatamente alla questione preliminare. Ogni altra decisione, in rito, nel merito e sulle spese, è stata sospesa. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale sono state proposte le domande di esecuzione del giudicato e di eventuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando non risultano depositati o comunque disponibili gli atti indispensabili a verificare l’esistenza, il contenuto e la definitività del titolo giudiziale — inclusi la sentenza, il certificato di mancata impugnazione e l’attestazione di notificazione — il giudice può rilevare d’ufficio una questione preliminare di ammissibilità e assegnare alla parte ricorrente un termine per integrare la documentazione e controdedurre.
  • Il giudice amministrativo non può procedere alla verifica dell’inadempimento e all’eventuale nomina del commissario ad acta senza che il ricorrente abbia adeguatamente documentato il giudicato del quale chiede l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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