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Legge

L.R. Campania 10/2023

Norme per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e per favorire la costituzione di associazioni fondiarie [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 10/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania disciplina il recupero produttivo di terreni agricoli e forestali incolti, abbandonati o frammentati, riconoscendo e incentivando le associazioni fondiarie. Prevede delega ai Comuni per le assegnazioni, contributi regionali e linee guida attuative entro termini brevi dalla sua entrata in vigore (28 aprile 2023).

Valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e associazioni fondiarie in Campania

Valorizzazione dei terreni agricoli e forestali e associazioni fondiarie in Campania

La legge promuove il recupero produttivo dei terreni agricoli e forestali della Campania, favorendo la gestione associata di proprietà frammentate e l’uso economicamente sostenibile dei fondi incolti o abbandonati. Il baricentro della disciplina è l’associazione fondiaria, strumento volto a ricomporre unità di coltivazione produttive, tutelare ambiente e paesaggio e sostenere nuove iniziative, con attenzione ai giovani imprenditori.

Finalità e campo di applicazione

La Regione Campania mira a valorizzare il suolo agricolo e forestale tramite il razionale utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale, il recupero delle proprietà frammentate e il contrasto all’abbandono. La legge si applica ai terreni di qualsiasi natura e con qualsiasi copertura vegetale, nonché agli appezzamenti con proprietario noto o ignoto, salvi i diritti dei terzi.

Definizioni rilevanti

La disciplina distingue tre categorie principali:

  • terreni abbandonati: terreni agricoli senza attività d’impresa, esclusi quelli vincolati a una specifica destinazione d’uso; inoltre pinete e terreni forestali con mancati interventi selvicolturali oltre una certa soglia temporale;
  • terreni silenti: terreni agricoli e forestali abbandonati i cui proprietari non siano individuabili o reperibili;
  • terreni insufficientemente coltivati: fondi le cui produzioni medie dell’ultimo triennio non raggiungono il 40% di quelle ottenute nel medesimo periodo su terreni della stessa zona censuaria e con analoghe caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali locali.

Associazioni fondiarie: natura, assetto e funzionamento

Le associazioni fondiarie sono costituite tra proprietari pubblici o privati per raggruppare terreni agricoli e boschi, in attività o abbandonati, e renderne possibile un uso produttivo e sostenibile. Il loro ordinamento è affidato agli statuti, nel rispetto del codice civile e delle norme speciali vigenti.

I terreni conferiti devono essere gestiti secondo buone pratiche agricole, salvaguardia ambientale, equilibrio idrogeologico, tutela del paesaggio ed economicità della gestione. Le associazioni possono avvalersi di uno o più gestori per la conduzione dei fondi.

Ogni associato conserva la proprietà dei beni conferiti, che non sono usucapibili, e può recedere nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere con i gestori, fermo restando l’eventuale vincolo di destinazione d’uso. Presso ciascuna associazione è istituito un elenco delle proprietà associate con l’indicazione dei titolari dei diritti reali e dei rapporti contrattuali. Le superfici conferite sono classificate anche in base a suolo, soprassuolo, opere di miglioramento fondiario e redditività al momento dell’adesione.

Le associazioni possono acquistare personalità giuridica mediante iscrizione, autorizzata dalla struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private. La Giunta regionale deve approvare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee guida per la redazione degli statuti.

Attività consentite alle associazioni fondiarie

Le associazioni legalmente costituite possono svolgere:

  • gestione associata dei terreni conferiti o assegnati ai sensi della legge statale sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;
  • redazione e attuazione del piano di gestione, con individuazione delle soluzioni tecniche ed economiche più idonee per produzione agricola e forestale, conservazione dell’ambiente e del paesaggio;
  • partecipazione, con Comunità montane, Unioni dei Comuni o Comuni, all’individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Terreni con rischi fitosanitari, idrogeologici o di incendio

La struttura regionale competente in materia fitosanitaria segnala agli enti locali i terreni agricoli interessati da fitopatie e infestazioni parassitarie per i quali non siano state adottate le misure obbligatorie di lotta notificate ai proprietari, affinché siano inseriti negli elenchi dei terreni assegnabili.

Analogamente, Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità montane inseriscono negli elenchi dei terreni assegnabili quelli ubicati in aree a rischio idrogeologico o di incendio, quando non siano state adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione notificate ai proprietari.

Ruolo dei Comuni e conferimento di funzioni

Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono delegate ai Comuni per i territori di competenza. Le assegnazioni possono essere effettuate anche a favore delle associazioni fondiarie legalmente costituite che presentino un piano di gestione.

La scelta avviene sulla base di una graduatoria che valorizza le migliori soluzioni organizzative e gestionali rispetto alle finalità della legge, in particolare:

  • ricomposizione fondiaria;
  • razionale sfruttamento del suolo;
  • maggiore estensione delle superfici recuperate;
  • conservazione dell’ambiente e del paesaggio;
  • conduzione in agricoltura biologica.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire criteri e modalità per l’assegnazione o la revoca dei terreni e approvare le linee guida per i piani di gestione e la loro utilizzazione.

Promozione dell’associazionismo fondiario

I Comuni sono chiamati a promuovere iniziative idonee a diffondere tra i proprietari la cultura associativa, fornendo supporto informativo e tecnico.

Finanziamenti regionali e contributi

La Regione può concedere alle associazioni fondiarie legalmente costituite:

  • 600 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione e la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;
  • contributi fino all’80% delle spese per animazione territoriale, competenze professionali e costituzione dell’associazione, entro il limite massimo di 4.000 euro.

Il contributo per animazione, competenze e costituzione è riconosciuto anche alle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della legge, se adeguano lo statuto alle linee guida regionali.

Ai proprietari o aventi titolo dei terreni privati che aderiscono a un’associazione fondiaria è riconosciuto, una sola volta, un contributo fino a 500 euro per ettaro di superficie utilizzabile, purché il conferimento duri almeno 15 anni; il beneficio vale anche per chi abbia aderito a un’associazione già costituita alla data di entrata in vigore.

Per incentivare l’attività dei Comuni nella promozione dell’associazionismo, la Regione può prevedere un contributo agli enti locali secondo criteri definiti dalla Giunta. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta deve approvare i criteri e le modalità attuative per assegnazione e revoca dei finanziamenti.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve rendicontare periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti in termini di rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, contrasto all’abbandono e al frazionamento fondiario, miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

Decorso un anno dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, deve trasmettere una relazione alla commissione consiliare competente, contenente almeno:

  • andamento del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati;
  • numero, superfici e attività delle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro delle persone giuridiche private;
  • modalità e criteri di assegnazione o revoca dei terreni, con dati su assegnazioni e revoche;
  • azioni informative svolte dai Comuni;
  • stato di attuazione della legge e criticità.

Le relazioni includono una sezione specifica sui finanziamenti regionali, con i criteri di ammissione, il numero e il tipo delle domande accolte, l’entità dei contributi erogati e il dettaglio dei finanziamenti concessi per le diverse misure. Le relazioni successive alla prima devono inoltre illustrare gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale, anche sotto il profilo della tutela ambientale e paesaggistica e della prevenzione dei rischi idrogeologici e ambientali.

I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie alla redazione delle relazioni.

Aiuti di Stato e disciplina europea

Gli atti applicativi che prevedano misure qualificabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo che gli aiuti rientrino in regimi di esenzione comunitaria o nel de minimis.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri sono quantificati in 47.000 euro per il 2023, 148.000 euro per il 2024 e 182.000 euro per il 2025, con copertura tramite prelievo e contestuale incremento tra missioni e programmi del bilancio regionale triennale 2023-2025.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 28 aprile 2023.

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