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Legge

L.R. Campania 5/2023

Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 5/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge campana istituisce misure sistemiche di prevenzione, rilevazione precoce, protezione e cura dei minori vittime di maltrattamento. Prevede un programma triennale, interventi di prevenzione primaria/secondaria/terziaria, una cabina di regia e un fondo regionale. Le misure e il finanziamento sono riferiti al bilancio 2023/2025 e agli atti attuativi della Giunta.

Prevenzione del maltrattamento sui minori

Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori

La legge della Regione Campania introduce un impianto organico di prevenzione, emersione e presa in carico del maltrattamento di bambini e adolescenti fino alla maggiore età. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e affida a Regione, enti locali, servizi sanitari e scolastici una rete di interventi coordinati.

Finalità e definizione di maltrattamento

La legge mira a garantire:

  • la prevenzione del maltrattamento;
  • la risposta tempestiva ai casi emersi;
  • la protezione e la cura dei minori vittime.

Ai fini della legge, per maltrattamento si intendono tutte le forme di cattivo trattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, idonee a provocare un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore, in un contesto di responsabilità, fiducia o potere.

Programmazione triennale e coordinamento

La Giunta regionale adotta un programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, che comprende:

  • interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
  • promozione e coordinamento di formazione e aggiornamento del personale e degli operatori dei settori sociosanitario, scolastico e del terzo settore;
  • coinvolgimento delle università e di esperti del settore.

La programmazione si innesta sugli strumenti regionali di settore, in particolare piano sanitario regionale, piano sociale regionale, programmi delle attività territoriali e programma triennale stesso.

Prevenzione primaria

Gli interventi di prevenzione primaria sono assicurati da Regione ed enti locali e consistono in attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie per prevenire l’insorgenza del maltrattamento.

La Regione promuove anche:

  • iniziative rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di linee guida adottate con deliberazione della Giunta;
  • formazione e aggiornamento di medici, operatori dei consultori familiari, servizi educativi per la prima infanzia e operatori scolastici per la rilevazione precoce e la segnalazione;
  • supporto alla genitorialità in adolescenza, anche con percorsi per genitori minorenni;
  • programmi informativi e di sensibilizzazione, anche tramite il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
  • politiche per la protezione e il benessere dell’infanzia in linea con gli standard internazionali richiesti dalla Commissione europea;
  • interventi di home visiting rivolti a nuclei familiari selezionati secondo i fattori di rischio.

Prevenzione secondaria e rilevazione precoce

La prevenzione secondaria riguarda i servizi di individuazione dei segnali di possibile maltrattamento o abuso sessuale e gli interventi di accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico di minori e famiglie a rischio o con esperienze infantili sfavorevoli.

Gli enti competenti devono attivare sistemi locali di rilevazione e segnalazione presso:

  • servizi sociali comunali e degli ambiti territoriali;
  • consultori familiari;
  • istituzioni scolastiche;
  • servizi educativi per la prima infanzia;
  • ospedali e pronto soccorso, ginecologia, neonatologia e pediatria;
  • pediatri e medici di libera scelta;
  • servizi pubblici e privati che operano con i minori.

È previsto anche un obbligo informativo annuale per pediatri di libera scelta e medici di base, che trasmettono alla direzione generale competente in materia di sanità l’elenco degli assistiti tra 0 e 17 anni con i quali nell’anno precedente non hanno avuto alcun contatto. Le modalità di successivo contatto dei minori sono demandate alla deliberazione attuativa della Giunta.

La Regione, le ASL e gli enti locali istituiscono servizi sociosanitari di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare per minori e famiglie a rischio. Sono inoltre previste misure di accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido per le famiglie già in carico al servizio di cure domiciliari.

La Regione promuove, tramite gli enti locali, programmi integrati di informazione e consulenza per i genitori lungo tutto lo sviluppo del minore, graduati in base al livello di rischio rilevato. Le misure devono prestare specifica attenzione ai minori con disabilità.

Prevenzione terziaria e servizi di protezione

Gli interventi di prevenzione terziaria sono affidati ai servizi di protezione dei minori, che forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, supporto e cura per famiglie e minori in grave rischio o vittime di maltrattamento.

Tali servizi operano in cooperazione interistituzionale con:

  • servizi sociali e sanitari del territorio;
  • autorità giudiziaria competente;
  • istituzioni scolastiche ed educative;
  • rappresentanti degli interessi del minore;
  • risorse pubbliche e private del territorio.

L’erogazione deve garantire l’ascolto e la partecipazione del minore, compatibilmente con il procedimento giudiziario in corso. La Regione, tramite gli enti locali, deve assicurare un numero congruo di servizi dimensionato sulla popolazione residente. La Giunta definisce standard minimi, incluso l’obbligo di individuare un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico.

Questi servizi sono anche centri di promozione e coordinamento degli interventi territoriali di prevenzione primaria e secondaria.

Garanzie per i minori fuori dalla famiglia d’origine

Per i minori per i quali sia stata disposta l’applicazione dell’articolo 403 del codice civile, la legge riconosce il preminente diritto di essere curati tramite:

  • affidamento familiare, secondo la legge n. 184/1983;
  • inserimento in comunità di tipo familiare.

Per rafforzare l’affidamento familiare, la Regione, in collaborazione con enti locali e ASL, promuove campagne di formazione, sensibilizzazione e informazione per le famiglie, nonché forme di affidamento estese all’intero nucleo familiare e caratterizzate da flessibilità oraria e organizzativa.

Cabina di regia e atti attuativi

La Direzione generale politiche sociali e sociosanitarie istituisce, entro 45 giorni dall’entrata in vigore, una cabina di regia presso la propria struttura amministrativa. La cabina dura per l’intera legislatura ed è composta da assessori e direttori generali competenti in materia sociale, sanitaria e di formazione professionale, oltre al presidente della commissione consiliare competente.

La cabina:

  • formula proposte per l’attuazione della legge;
  • promuove e monitora lo stato di attuazione degli interventi previsti.

Possono essere invitati esperti esterni con competenze specifiche; la partecipazione è gratuita e non comporta indennità o rimborsi.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta approva, previo parere della commissione consiliare competente, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Regime finanziario

Per finanziare la legge è istituito un Fondo regionale per la prevenzione del maltrattamento dei minori, con dotazione di 500.000 euro per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023/2025, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 12, Programma 1, Titolo 1.

Per gli interventi previsti in materia di prevenzione primaria e di garanzie per i minori fuori dalla famiglia d’origine, è prevista una dotazione di 500.000 euro per ciascun esercizio 2023/2025, con prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento della Missione 15, Programma 3, Titolo 1.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, quindi dal 28 aprile 2023.

Attualità della disciplina

La legge non risulta strutturalmente obsoleta: introduce una disciplina organizzativa e programmatoria tuttora potenzialmente applicabile nel territorio campano, pur con alcune previsioni finanziarie e temporali riferite al bilancio 2023/2025 e agli atti attuativi iniziali della Giunta.

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