Cassazione Civile, Ordinanza n. 02076/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito fondiario ai fini IRPEF, poi parzialmente ridotto in autotutela dopo la documentazione prodotta dalla contribuente circa la cessione dell'immobile oggetto di locazione in data 28 ottobre 2010. La contribuente aveva impugnato l'atto impositivo e, pendente il giudizio di legittimità, aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia aveva però emesso un diniego, ritenendo insufficiente/irregolare il versamento perché eseguito con codici tributo errati e perché inferiore a quanto dovuto secondo il valore della lite calcolato sull'originario accertamento. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, la contribuente aveva inoltre dedotto l'inesistenza della notifica dell'appello per essere stata eseguita presso un difensore privo di ius postulandi, sostituito in primo grado, e quindi l'improcedibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto. Ha ritenuto infondate le ragioni del diniego perché il valore della controversia doveva essere commisurato all'importo del tributo risultante dal provvedimento di autotutela parziale, non già a quello dell'originario accertamento; di conseguenza il versamento effettuato corrispondeva a quanto dovuto. La Corte ha inoltre giudicato irrilevante l'errore nell'indicazione dei codici tributo, poiché dalla domanda emergeva in modo inequivoco il riferimento al giudizio pendente e all'avviso di accertamento. È stato quindi annullato il diniego e affermata la definibilità della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Le spese del giudizio sul diniego sono state compensate; quelle del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Dal testo disponibile non emerge integralmente la chiusura finale della pronuncia sul ricorso principale avverso la sentenza tributaria, ma l'effetto estintivo della definizione agevolata è espressamente richiamato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene evocato come parametro di censura per violazione di legge e nullità processuale, in relazione sia alla notifica dell'appello sia al diniego di definizione agevolata
artt. 16, 17 e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
sono richiamati dalla ricorrente per contestare la validità della notifica dell'atto di appello nel processo tributario
art. 6, commi 5, 6 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
la lite tributaria pendente può essere definita con il pagamento dell'importo pari al valore della controversia; il diniego è illegittimo se fondato su un importo calcolato sull'originario accertamento anziché su quello rideterminato in autotutela, e se non considera irrilevanti meri errori formali che non incidono sull'individuazione della lite
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il valore della controversia si determina in ragione dell'importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119 del 2018
ultimo periodo del comma 13
le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il valore della controversia va determinato sull'importo del tributo effettivamente dovuto alla data rilevante, tenendo conto di eventuali riduzioni operate in autotutela, non sull'ammontare originariamente accertato se questo è stato parzialmente annullato.
- Un versamento non può essere negato come insufficiente quando corrisponde al valore della lite correttamente determinato; l'errore materiale nell'indicazione dei codici tributo è irrilevante se la domanda e il pagamento consentono di individuare senza equivoci la controversia da definire.
- Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, conta la sostanza dell'adempimento e l'effettiva riferibilità del pagamento alla lite pendente, non un formalismo privo di incidenza sull'identificazione del rapporto tributario.
- Quando la definizione agevolata viene riconosciuta, il giudizio tributario presupposto diviene estinto e le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla definizione delle liti pendenti.
Come è indicizzato
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