Ordinanza n. 5/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung der Entscheidung der Landeshöfekommission Nr. 2299 vom 2.4.2025 betreffend die Beschwerde der Abteilung Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gegen die Entscheidung der örtlichen Höfekommission von Olang in der Sitzung vom 13.9.2024 - Reden Hubert, dem Rekurswerber zugestellt am 5.5.2025, und von jeglichem anderen verfahrensrechtlichen, vorausgesetzten, verbundenen oder nachfolgenden Verwaltungsakt;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi relativa al maso chiuso "Laner" in Valdaora
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 2299 del 2 aprile 2025, adottata sul reclamo della Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano contro la decisione della Commissione locale per i masi chiusi di Valdaora del 13 settembre 2024. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto un accertamento tecnico sul maso chiuso "Laner", affidandone l'esecuzione al Rettore della Libera Università di Bolzano o a un docente da lui delegato. L'accertamento riguarda articolate questioni tecnico-agricole, zootecniche e forestali, tra cui la superficie aziendale potenziale, la capacità di allevamento espressa in GVE, i dati di vendita e la produzione di latte, le possibilità alternative di utilizzazione, il reddito medio annuo previsto dalla legge sui masi chiusi, i proventi dell'attività di agriturismo e il reddito minimo necessario al sostentamento di una famiglia contadina di quattro persone. La Provincia ha chiesto una proroga di almeno tre settimane per nominare il proprio consulente tecnico di parte, deducendo la complessità degli accertamenti, il periodo festivo, l'assenza degli uffici e del consulente esterno e difficoltà di bilancio di fine anno. Il ricorrente aveva già nominato il proprio consulente tecnico di parte.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza della Provincia di proroga del termine per la nomina del consulente tecnico di parte, ritenendo oggettivamente giustificate e fondate le ragioni addotte. Il nuovo termine è stato fissato al 31 gennaio 2026, con obbligo di depositare la nomina presso la segreteria del TAR e comunicarla al responsabile dell'ente incaricato dell'accertamento. Sono state mantenute tutte le prescrizioni e le scadenze del precedente provvedimento istruttorio n. 338/2025. È rimasto fermo l'obbligo del responsabile dell'ente incaricato o dei verificatori delegati di comunicare alle parti e ai rispettivi consulenti l'inizio delle operazioni mediante comunicazione elettronica agli indirizzi indicati negli atti di causa, con preavviso compreso tra cinque e dieci giorni; per consentire il rispetto delle altre scadenze, il termine minimo di preavviso è stato ridotto a cinque giorni. Il provvedimento ordina inoltre alla segreteria di comunicare la decisione alle parti e al Rettore della Libera Università di Bolzano, verificando l'effettiva ricezione da parte dell'ente incaricato.
Norme richiamate
art. 65 VwPO
Richiamato quale disposizione del processo amministrativo applicabile al provvedimento istruttorio.
art. 66 VwPO
Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 VwPO nel contesto della disciplina dell'accertamento e degli incombenti istruttori.
art. 67 VwPO
Richiamato quale disposizione processuale applicabile allo svolgimento degli accertamenti istruttori.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il termine assegnato per la nomina del consulente tecnico di parte può essere prorogato quando le ragioni dedotte risultino oggettivamente giustificate e coerenti con la complessità dell'accertamento da svolgere.
- Quando il giudice dispone un accertamento tecnico affidato a un soggetto esterno o istituzionale, le parti e i rispettivi consulenti devono essere previamente informati dell'inizio delle operazioni mediante comunicazione elettronica, con un preavviso idoneo a consentire la partecipazione e il rispetto delle ulteriori scadenze processuali.
- La proroga di un termine istruttorio non comporta, in assenza di diversa statuizione, la modifica delle altre prescrizioni e scadenze già fissate dal giudice; essa incide esclusivamente sul termine espressamente prorogato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →