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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11483/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno sostenendo, in sintesi, che la decisione di merito si fondava su una errata e non sufficientemente motivata identificazione del reato presupposto del delitto di riciclaggio. In primo grado e nel contraddittorio si era discusso di una provenienza "genericamente illecita" e soprattutto di una ipotesi di evasione fiscale (art. 4 D.Lgs. n.74/2000), mentre la sentenza del Tribunale aveva invece individuato come reato presupposto la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n.74/2000). I ricorrenti censurano l'assenza di accertamento dell'esistenza del debito tributario e del superamento delle soglie di punibilità previste dall'art. 11, la mancanza della prova della provenienza illecita delle somme, l'assenza del dolo circa la consapevolezza dell'illiceità della fonte, nonché vizi motivazionali e violazione del diritto di difesa per la mutata qualificazione giuridica del fatto senza adeguata trattazione delle censure di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi comuni relativi alla mancata precisa identificazione e all'inconsistenza ontologica del reato presupposto. Ha affermato che, benché il delitto presupposto possa essere accertato anche per via logica, questa possibilità non è estensibile quando le indagini e il dibattimento sono conclusi e quando vi sono atti processuali (es. decreto di archiviazione) che contrastano l'esistenza del reato presupposto. Poiché nel processo era emerso un accertamento negativo circa il reato tributario indicato e non erano stati forniti elementi specifici a sostegno della nuova qualificazione (art. 11), la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui ha confermato le condanne per riciclaggio e rinviata ad altra Corte d'appello indicata nel dispositivo per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: richiede che i beni o denaro provengano da delitto non colposo (secondo il testo tradizionale) ma, dopo le modifiche normative, occorre una più attenta indicazione della "qualità" del reato presupposto; la Corte ricorda che l'esistenza del reato presupposto può essere ricavata logicamente solo se adeguatamente individuata e non contraddetta da accertamenti processuali.

  • art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: richiede atti simulati o altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva e prevede soglie di punibilità; la Corte sottolinea che la sentenza di merito non ha dimostrato il superamento delle soglie né gli atti specifici richiesti dalla norma.

  • art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Rilevata come la fattispecie inizialmente al centro del contraddittorio (dichiarazione infedele/evasione): la Corte osserva che la mutata qualificazione in sentenza richiede che il nuovo tipo sia stato oggetto di concreto contraddittorio o di puntuale motivazione.

  • art. 61, primo comma, n. 9 cod. pen.

    Aggravante per l'abuso di qualità (ministero del culto): la Corte ha valutato la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante nei singoli profili sanzionatori e ha richiamato l'obbligo di motivazione circa aumenti e continuità.

  • art. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen. (richiamo alla novella D.L.vo n.195/2021)

    La modifica normativa del 2021 amplia la necessità di esplicitare la 'qualità' della traccia illecita e impone al giudice maggiore attenzione nella descrizione del reato presupposto ai fini della determinazione della gravità e della sanzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di proporzionalità della pena: richiamato nelle doglianze di eccessività della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Per imputare e condannare per riciclaggio il giudice deve individuare la tipologia del reato presupposto con sufficiente precisione; in dibattimento la sola indicazione generica di 'provenienza illecita' non è efficace se non è stata oggetto di contraddittorio.
  • Se esistono atti processuali che escludono o archiviano il reato presupposto (anche se non irrevocabili), la loro esistenza indebolisce notevolmente la base ontologica per una condanna per delitti derivati e richiede elementi nuovi e specifici a sostegno della ricostruzione accusatoria.
  • La possibilità di ricostruire il reato presupposto 'per via logica' è più ammissibile in sede cautelare (sequestro probatorio) che in sede di merito; quando il processo è giunto a giudizio pieno bisogna fornire prova più solida e specifica.
  • Quando il reato presupposto è una fattispecie tributaria (es. art. 11 D.Lgs. n.74/2000) è necessario accertare l'esistenza del debito tributario e il superamento delle soglie di punibilità e dimostrare gli atti simulati o fraudolenti richiesti dalla norma.
  • La qualificazione giuridica dei fatti operata in sentenza (diversa da quella discussa in dibattimento) impone al giudice un'adeguata motivazione che risponda punto per punto alle censure difensive; altrimenti la decisione può essere annullata per vizio di motivazione e lesione del diritto di difesa.
  • La mera presenza di operazioni con società offshore o l'utilizzo di conti esteri non è di per sé probatoria della illiceità della provvista; occorrono elementi che colleghino specificamente quei movimenti a un reato presupposto riconoscibile.
  • In presenza di accuse volte a ricostruire consapevolezza del soggetto (dolo nel riciclaggio o omissione degli obblighi antiriciclaggio del professionista), è necessario provare indizi specifici della consapevolezza dell'illiceità della fonte, non solo la mera esecuzione di operazioni tecniche.
  • La difesa in casi analoghi deve concentrare i propri mezzi sul far emergere l'assenza di debito tributario, la mancata superamento delle soglie di legge, l'assenza di atti fraudolenti e sull'insufficienza della prova della consapevolezza per ottenere l'assoluzione o l'annullamento della decisione.

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