Sentenza del 07/06/2019 n. 6759 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Ricorso - Reclamo - Termini di procedibilità - Dies ad quem - Individuazione - Costituizione di controparte in giudizio - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del reclamo-mediazione per le liti di valore non superiore a 50.000 euro. Il ricorrente aveva depositato il ricorso prima della scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla notificazione, ponendosi il problema della procedibilità e dell'individuazione del termine finale. Il ricorso produce infatti anche gli effetti di un reclamo e, durante i 90 giorni, sono sospesi ex lege la riscossione e il pagamento delle somme richieste con l'atto impugnato.
La decisione
Il deposito del ricorso prima della scadenza dei 90 giorni non comporta improcedibilità se il termine matura prima della data fissata per l'udienza. Inoltre, la costituzione in giudizio della controparte con contestazione delle deduzioni del ricorrente equivale a rigetto del reclamo e consente la regolare prosecuzione del giudizio. La controversia prosegue quindi senza una pronuncia di improcedibilità, purché il termine di 90 giorni sia comunque decorso prima dell'udienza.
Norme richiamate
Disciplina del reclamo-mediazione tributaria
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica.
Il ricorso assume anche funzione di reclamo e la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla notifica. Il termine opera come condizione temporanea di procedibilità, non come causa definitiva di improcedibilità quando scade prima dell'udienza.
Sospensione legale della riscossione e del pagamento
Durante il detto termine sono sospesi ex lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione.
La presentazione del ricorso-reclamo determina, per il periodo previsto dalla legge, la sospensione automatica delle attività di riscossione e dell'obbligo di pagamento collegato all'atto impugnato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie soggette a reclamo-mediazione, il termine di 90 giorni deve essere rispettato come fase preventiva, ma il deposito anticipato del ricorso non determina improcedibilità se il termine scade prima dell'udienza.
- La verifica decisiva è il confronto tra la data di notifica del ricorso, la scadenza dei 90 giorni e la data dell'udienza: se il termine è maturato prima dell'udienza, il processo può proseguire.
- La costituzione dell'ente resistente con una contestazione nel merito può valere come rigetto del reclamo e consente il passaggio alla fase giudiziale ordinaria.
- Per le liti entro la soglia prevista, la presentazione del ricorso-reclamo comporta anche la sospensione legale della riscossione e del pagamento durante il periodo di 90 giorni.
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