Ordinanza n. 13/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento protoc. n. -OMISSIS- del 09.10.2025 dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (SA), ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno-OMISSIS-di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - del PEI a.s. 2025/2026 del 24.10.2025; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa per la condanna con provvedimento cautelare dell'amministrazione scolastica ad assegnare a-OMISSIS-il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 28 ore settimanali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2025/2026, PEI e atti di assegnazione dell'organico ritenuto insufficiente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione al minore, affetto da una patologia comportante il riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, di sole 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica effettiva di 28 ore su un tempo scuola di 30 ore. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 12 e 13 l. 104/1992 e degli artt. 2, 3, 34, 38 e 97 Cost., nonché l'illegittimità del PEI e degli atti con cui l'amministrazione scolastica avrebbe assegnato alla scuola un numero di insegnanti insufficiente. È stata chiesta, in via cautelare, l'assegnazione del sostegno per l'intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 28 ore, in rapporto 1:1.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il numero di ore assegnate era inferiore sia all'orario scolastico complessivo sia alle ore di effettiva presenza del minore. Il PEI non indicava specifiche ragioni idonee a giustificare, in presenza di una grave disabilità, la limitazione del sostegno a 18 ore; tale carenza motivazionale risultava inoltre in contrasto con il verbale del GLO, dal quale emergeva la necessità di una presenza costante dell'insegnante di sostegno e di un continuo monitoraggio. Quanto al periculum in mora, il giudice ha valorizzato l'avanzato svolgimento dell'anno scolastico e l'esigenza di tutela immediata del minore. La domanda cautelare è stata quindi accolta non mediante diretta assegnazione delle 28 ore, ma ordinando all'istituzione scolastica di ripronunciarsi senza indugio, e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, parametrando le ore alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del minore, senza che limiti di organico o di bilancio possano incidere sulla valutazione. È stata fissata l'udienza pubblica di merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
situazione di handicap grave
Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce il presupposto rilevante per valutare le esigenze di sostegno scolastico del minore.
artt. 3, 12 e 13 l. 104/1992
La disciplina è richiamata quale normativa di riferimento per la tutela dell'inclusione scolastica e l'assegnazione del sostegno in relazione alle concrete esigenze del minore.
artt. 2, 3, 34, 38 e 97 Cost.
I principi costituzionali richiamati fondano la rilevanza e l'incomprimibilità degli interessi connessi all'istruzione, all'eguaglianza sostanziale e alla tutela delle persone con disabilità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Nell'assegnazione delle ore di sostegno a uno studente con disabilità grave, il numero delle ore deve essere determinato in relazione alle concrete esigenze individuali e ai bisogni formativi risultanti dalla documentazione scolastica e dal PEI, non sulla base di criteri astratti o automaticamente riduttivi.
- Quando le ore di sostegno assegnate sono inferiori all'orario di effettiva frequenza e il PEI non espone specifiche ragioni giustificative, l'assegnazione è viziata per carenza di motivazione, soprattutto se contrasta con le valutazioni del GLO sulla necessità di assistenza e monitoraggio costanti.
- I limiti di organico e di bilancio non possono incidere sulla valutazione individualizzata delle esigenze di sostegno scolastico di uno studente con disabilità grave né giustificare, da soli, una riduzione delle ore necessarie.
- In presenza di un'assegnazione di sostegno apparentemente immotivata e di un anno scolastico in avanzato svolgimento, sussiste il periculum in mora necessario per accordare tutela cautelare immediata e ordinare all'amministrazione una nuova valutazione entro un termine definito.
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