Ordinanza n. 46/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 39015/RU del 24 giugno 2025 con il quale l'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata - S.O.T. di Brindisi, ha rigettato l'istanza di rinnovo del Patentino n. 200116/BR e ha disposto contestualmente la sua soppressione e, ove occorra, della relativa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 17863 dell'11 marzo 2025; - della Determinazione Direttoriale prot. n. 18961 del 17 ottobre 2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente in data 24 luglio 2025; - ove occorra, dei verbali di sopralluogo redatti dai funzionari ADM in data 26 febbraio 2025 e 1° aprile 2025, ancorché non conosciuti e della Circolare ADM n.28/21, prot. n.264541/RU del 22.07.2021; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di rinnovo e contestuale soppressione di un patentino per la vendita di generi di monopolio, nonché rigetto del ricorso gerarchico
Esito
La controversia
La società ha contestato i provvedimenti amministrativi deducendo l'illegittimità della misurazione della distanza tra la sede della rivendita ordinaria aggregante e il proprio esercizio commerciale. In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 190, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 e del d.m. n. 38/2013, sostenendo che l'Amministrazione avesse calcolato la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, pari a 179 metri, utilizzando un attraversamento privo di strisce pedonali e di segnaletica verticale, non praticabile secondo le regole del Codice della strada e, comunque, ostruito da autovetture in sosta. Secondo la perizia di parte, eliminando tale percorso erroneamente considerato, la distanza sarebbe stata pari a 258 metri. La ricorrente ha inoltre impugnato, ove occorrenti, la comunicazione dei motivi ostativi, i verbali di sopralluogo e la circolare ADM richiamata negli atti amministrativi.
La decisione
Il TAR non ha definito né il merito del ricorso né l'istanza cautelare. Ha ritenuto la prima censura, relativa alle modalità di misurazione della distanza pedonale, non manifestamente infondata, qualificando come meritevole di approfondimento la questione se il percorso di 179 metri sia stato individuato nel rispetto delle regole del Codice della strada e della comune prudenza. Ha quindi disposto un'istruttoria, ordinando alla Polizia Locale del Comune di Francavilla Fontana di depositare entro venti giorni una relazione dettagliata sui fatti e sulle doglianze, precisando se la misurazione sia stata effettuata secondo il d.lgs. n. 285/1992 e indicando l'effettiva distanza tra i due esercizi, anche mediante una nuova misurazione. Ogni altra decisione, compresa quella sull'istanza cautelare, è stata sospesa. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 190, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
La disposizione è richiamata quale parametro per verificare se il percorso pedonale utilizzato per la misurazione della distanza sia praticabile secondo le regole della circolazione pedonale e della comune prudenza.
d.m. n. 38/2013
È richiamato quale disciplina rilevante per il calcolo della distanza tra la rivendita ordinaria e il patentino.
Massime di principio
- Quando il rigetto di un'istanza amministrativa dipende dal mancato rispetto di una distanza minima, la misurazione deve riferirsi al percorso pedonale più breve effettivamente praticabile su suolo pubblico, individuato nel rispetto delle regole del Codice della strada e della comune prudenza.
- Se la legittimità della misurazione della distanza è contestata sulla base di elementi tecnici specifici e di una diversa perizia di parte, il giudice può disporre un'apposita istruttoria presso l'autorità locale competente, anche mediante una nuova misurazione, prima di decidere sulla domanda cautelare.
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