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Provvedimento

Deliberazione n. 419 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy relative a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva ingiunto alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale e di conservare, per soli fini probatori e per 12 mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento del 4 luglio 2024 si limita a ratificare tale intervento urgente, confermando le misure già adottate.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti diffusi online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a segnalazioni presentate dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il caso riguarda il rischio di diffusione, tramite Instagram, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, rientrante nella disciplina sul c.d. revenge porn.

Presupposti della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità rappresentando la possibile diffusione non consensuale di materiale rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere in tempi rapidissimi, entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Collegio.

Misure adottate in via d’urgenza

Con determinazione n. 295 del 24 giugno 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica collegiale

Il Collegio, riunito il 4 luglio 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 295/2024, confermando le misure già adottate dal dirigente competente. Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica dell’intervento urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha presentato due segnalazioni al Garante, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè la possibile diffusione senza consenso, tramite piattaforme digitali, di contenuti audio, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La segnalazione era rivolta alla piattaforma Instagram.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 295 del 24 giugno 2024, ha adottato in via d’urgenza due misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash; conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Collegio, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 295/2024. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o prescrittive oltre alla conferma delle misure già adottate in via urgente.

Come è indicizzato

Materierevenge pornsocial networkpubblica amministrazionemisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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