Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 156 del 9-12-2004

SOMMARIO: Si forniscono il quadro normativo e le prime istruzioni relative alla liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere al personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e operativo del Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale del settore della riscossione tributi e soggetti collegati, definendone destinatari, organi di gestione, prestazioni e modalità di finanziamento. Vengono inoltre indicate le regole per l’accesso all’assegno straordinario, gli adempimenti delle aziende e delle sedi INPS, i criteri di calcolo e di pagamento della prestazione, il trattamento fiscale e le istruzioni contabili. È chiarito, infine, che i contributi previsti dal decreto attuativo non devono essere versati fino a diversa istruzione.

Istituzione e disciplina del Fondo di solidarietà per il personale della riscossione tributi e degli enti collegati

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione professionale del personale della riscossione tributi

La circolare disciplina l’istituzione e il funzionamento del Fondo di solidarietà presso l’INPS per il personale delle concessionarie della riscossione, di Ascotributi e del CNC. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento, definisce i destinatari delle prestazioni, illustra le regole di finanziamento, le modalità di accesso all’assegno straordinario e le istruzioni amministrative, di calcolo e contabili.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa è rinvenuta nell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, che consente alla contrattazione collettiva nazionale di istituire fondi di solidarietà presso l’INPS per fronteggiare crisi aziendali e assenza di ammortizzatori sociali. Il D.M. n. 477/1997 ha poi individuato i principi e i criteri per misure di sostegno del reddito e dell’occupazione. Per il settore della riscossione, l’art. 63, comma 7, del d.lgs. n. 112/1999 ha previsto l’applicazione di tali misure al personale delle società concessionarie della riscossione, secondo le modalità del decreto ministeriale del 1997.

Successivamente, l’art. 81 della legge n. 342/2000 ha stabilito che l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette fosse utilizzato frazionatamente per almeno sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, secondo modalità da definirsi con decreto ministeriale previo accordo tra le parti. Gli accordi collettivi del 12 dicembre 2001, del 28 febbraio 2002 e del 4 aprile 2002 hanno portato alla costituzione del Fondo di solidarietà; il regolamento è stato approvato con decreto interministeriale 24 novembre 2003, n. 375.

Ambito di applicazione e destinatari

Il Fondo ha la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e di attuare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione. Sono destinatari gli աշխատatori in servizio al 31 dicembre 2000 dipendenti:

  • delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di tali concessionarie, iscritti allo speciale Fondo di previdenza ex legge n. 377/1958 o inquadrati come ausiliari;
  • dell’associazione nazionale di categoria Ascotributi;
  • del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).

Gestione del Fondo

Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da cinque esperti designati da Ascotributi, cinque designati dalle organizzazioni sindacali e due rappresentanti ministeriali, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dell’economia e delle finanze. La validità delle sedute richiede la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i propri membri. Alle riunioni partecipano anche il Collegio sindacale dell’INPS e il Direttore generale dell’Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

Prestazioni previste

Le prestazioni del Fondo si articolano in due ambiti:

  • in via ordinaria, finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e di trattamenti a favore di lavoratori con riduzione di orario o sospensione temporanea dell’attività;
  • in via straordinaria, erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata.

Se richiesto dal lavoratore, l’assegno straordinario può essere erogato in unica soluzione; in tal caso l’importo corrisponde al 60% del valore attuale di quanto spettante in forma rateale, calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al 12 dicembre 2001 e al netto della contribuzione correlata non versata.

Finanziamento del Fondo

Il decreto n. 375/2003 prevede contributi a carico dei datori di lavoro e, in misura inferiore, dei lavoratori. Tuttavia, la circolare precisa che tali contributi sono sospesi sin dall’origine, finché le prestazioni possano essere finanziate mediante le assegnazioni annue derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza ex legge n. 377/1958, ai sensi dell’art. 81 della legge n. 342/2000. Ne consegue che i contributi previsti dall’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto n. 375/2003 non devono essere versati, salvo diversa istruzione.

Accesso all’assegno straordinario

L’assegno straordinario spetta ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 2000 che, cessato il rapporto di lavoro, conseguano il diritto a pensione entro un massimo di 60 mesi. La prestazione è riconosciuta fino alla maturazione del diritto a:

  • pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione, per i soggetti obbligatoriamente iscritti anche a tale Fondo.

Le domande di assegnazione possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 30 gennaio 2004 - 29 gennaio 2010. Ai fini contributivi sono utili anche i periodi maturati in altri Paesi UE o in Stati convenzionati con l’Italia; inoltre, quando la pensione è a carico dell’AGO, possono essere cumulati i contributi presenti nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, computando una sola volta i periodi coincidenti.

Procedura aziendale e adempimenti

L’accesso alla prestazione è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi di riduzione dei livelli occupazionali. In alternativa, l’assegno può essere attivato anche in presenza di esubero di personale quando l’azienda:

  • dichiari di non voler risolvere il problema mediante licenziamenti collettivi;
  • utilizzi solo gli strumenti organizzativi previsti dalla contrattazione;
  • avvii una procedura sindacale per definire modalità di esodo volontario;
  • si impegni a non attivare licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi dall’accordo.

In entrambe le ipotesi, l’azienda deve comunicare alla propria Agenzia INPS l’avvenuto espletamento delle procedure, trasmettendo copia dell’accordo sindacale e indicando l’Agenzia INPS presso la quale versare, se dovuti, gli eventuali contributi a copertura degli assegni straordinari.

Domanda, certificazione e controlli

La domanda di assegno, da presentare alla struttura INPS competente per residenza del lavoratore, deve essere sottoscritta dal richiedente e dal legale rappresentante dell’azienda. Essa deve riportare i dati dell’azienda, le informazioni anagrafiche e contributive del lavoratore ed indicare fino a quale data debba essere accreditata la contribuzione correlata.

L’azienda deve indicare il numero di settimane da accreditare nell’apposita casella del quadro D o D1 e allegare le dichiarazioni sostitutive relative agli anni non ancora compresi negli estratti contributivi, nonché i modelli ES3 ed ES15 nei casi di liquidazione finalizzata al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriale. Le sedi INPS rilasciano, su richiesta, la certificazione delle posizioni contributive e verificano comunque la sussistenza dei requisiti di legge; eventuali difformità devono essere comunicate immediatamente al datore di lavoro e al lavoratore.

Liquidazione e decorrenza

La liquidazione spetta alla sede periferica INPS competente per la residenza del lavoratore. L’assegno decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. La prestazione è classificata con categoria numerica 029 e categoria alfabetica VOESO. La circolare segnala che ulteriori istruzioni operative sarebbero state fornite successivamente.

Criteri di calcolo dell’assegno

L’importo dell’assegno straordinario è determinato come somma tra l’importo netto del trattamento pensionistico teoricamente spettante, maggiorato dell’anzianità contributiva mancante, e le ritenute di legge. Il criterio varia in funzione del tipo di pensione raggiungibile:

  • per chi consegue prima la pensione di anzianità, si considera la pensione AGO con la maggiorazione dell’anzianità mancante;
  • per chi consegue prima la pensione di vecchiaia AGO, si considera la pensione AGO con la maggiorazione dell’anzianità mancante;
  • per chi consegue la pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriale, si considera il trattamento spettante in tale Fondo con la maggiorazione dell’anzianità mancante.

Per le pensioni AGO si applicano le regole ordinarie: sistema retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione, sistema misto per chi ne aveva meno. Per il Fondo esattoriale si richiama la circolare n. 296 del 24 dicembre 1993.

Regime particolare per gli iscritti al Fondo esattoriale

Poiché il Fondo esattoriale non prevede la pensione di anzianità, gli iscritti possono accedere all’assegno straordinario per tale finalità soltanto se, alla cessazione del rapporto, richiedono la restituzione del contributo integrativo ex art. 7 della legge n. 587/1971. Ciò è possibile solo con almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo e prima del quinto anno antecedente l’età di vecchiaia. Pertanto, la restituzione è richiedibile da donne non ancora cinquantenni? No, dal testo: da donne non ancora compiuti 56 anni e da uomini non ancora compiuti 61 anni.

In alternativa, se i limiti di età sono superati, è possibile la ricongiunzione all’AGO ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979, purché l’iscritto possa far valere almeno un contributo nell’AGO. In questo caso non spetta la restituzione del contributo versato al Fondo esattoriale e il diritto alla pensione di anzianità va accertato solo nell’AGO, senza considerare la contribuzione nelle gestioni autonome. Se non vi sono i presupposti per restituzione o ricongiunzione, l’assegno straordinario va valutato con riferimento al conseguimento della pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriale.

Chi cessa senza aver raggiunto i 15 anni può chiedere la restituzione del contributo integrativo solo dopo un anno dalla cessazione. Per utilizzare la contribuzione obbligatoria del periodo di iscrizione ai fini del calcolo dell’assegno, l’interessato deve chiedere espressamente l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 29/1979 e della deliberazione INPS n. 204/1980.

Contributi sindacali, pagamento e scadenza

I beneficiari possono continuare a versare i contributi sindacali alla propria organizzazione, se al momento della risoluzione del rapporto sottoscrivono apposita clausola nel documento di rinuncia al preavviso. Restano valide le convenzioni già sottoscritte dalle Confederazioni.

L’assegno è pagato per 13 mensilità, con rate mensili anticipate e scadenza il primo giorno bancabile di ciascun mese. La scadenza è gestita tramite procedure automatizzate; nella comunicazione di liquidazione il beneficiario viene avvertito che deve presentare domanda di pensione, poiché l’assegno non si trasforma automaticamente in pensione.

Erogazione in unica soluzione e regime tributario

Se il lavoratore richiede il pagamento in unica soluzione, l’importo è calcolato dall’INPS, ma la circolare rinvia a successive istruzioni per la disciplina applicativa. Sul piano fiscale, gli assegni pagati in forma rateale sono soggetti a tassazione corrente; quelli erogati in unica soluzione sono assoggettati a tassazione separata con aliquota TFR, con possibile riduzione alla metà dell’aliquota TFR ove ricorrano le condizioni previste dal comma 4-bis dell’art. 19 del TUIR.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile è stata istituita la gestione GE, con contabilità separata GER. I pagamenti degli assegni straordinari vanno registrati sul conto GER 10/130; le rate non riscosse e poi riaccreditate sui conti GER 24/130 o GPA 10/031, con codice di bilancio 03076. Le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate al conto GER 10/131.

I recuperi di prestazioni indebite e i crediti corrispondenti sono registrati sui conti GER 24/130 e GER 00/130, con codice di bilancio 01096. Le trattenute per il divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro sono rilevate sul conto GER 24/153. I saldi dei conti GER 00/130 e GER 10/131 devono essere ripresi nel nuovo esercizio, rispettivamente, nei conti GER 55/150 e GER 55/151. Le istruzioni contabili per l’assegno in unica soluzione saranno fornite successivamente.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa che ha portato alla costituzione del Fondo di solidarietà presso l’INPS. Il riferimento originario è l’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, che consente alla contrattazione collettiva nazionale di istituire fondi per il sostegno del reddito e dell’occupazione. Seguono il D.M. n. 477/1997, che disciplina i principi per le misure di sostegno, l’art. 63, comma 7, del d.lgs. n. 112/1999 per il personale delle società concessionarie della riscossione, e l’art. 81 della legge n. 342/2000, che prevede l’utilizzo frazionato dell’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza esattoriale. Sulla base degli accordi collettivi del 12 dicembre 2001, 28 febbraio 2002 e 4 aprile 2002, il decreto interministeriale 24 novembre 2003, n. 375 ha approvato il regolamento istitutivo del Fondo.

Ambito di applicazione e destinatari

Il Fondo ha la finalità di favorire mutamento e rinnovamento delle professionalità e di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione. I destinatari sono i lavoratori in servizio al 31 dicembre 2000 dipendenti delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione tributi e delle società di controllo azionario di tali concessionarie, iscritti al Fondo di previdenza ex legge n. 377/1958 o inquadrati come ausiliari, nonché i dipendenti di Ascotributi e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).

Governance del Fondo

Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da cinque esperti designati da Ascotributi, cinque designati dalle organizzazioni sindacali e due rappresentanti ministeriali, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno sette componenti aventi diritto al voto e nomina al proprio interno il Presidente. Alle riunioni partecipano con voto consultivo il Collegio sindacale dell’INPS e il Direttore generale dell’Istituto o un suo delegato. Le finalità del Fondo e i compiti del Comitato sono richiamati agli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 375/2003.

Prestazioni previste dal Fondo

Il Fondo interviene, in via ordinaria, con il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e con specifici trattamenti per i lavoratori con riduzione di orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in coordinamento con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. In via straordinaria eroga assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, ai lavoratori ammessi nell’ambito dei processi di esodo, con versamento della contribuzione correlata. Se richiesto dal lavoratore, l’assegno può essere corrisposto in unica soluzione, nella misura del 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato in forma rateale, calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al 12 dicembre 2001, al netto della contribuzione correlata non versata.

Finanziamento e sospensione dei contributi

Il decreto n. 375/2003 prevede contributi a carico dei datori di lavoro e, in misura inferiore, dei lavoratori per finanziare il Fondo. Tuttavia, la circolare precisa che l’obbligo contributivo è sospeso sin dall’origine e fino a quando le prestazioni potranno essere finanziate tramite le assegnazioni annue derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza ex legge n. 377/1958, ai sensi dell’art. 81 della legge n. 342/2000. Ne consegue che, fino a eventuale diversa istruzione, i contributi di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto n. 375/2003 non devono essere versati.

Requisiti e periodo di accesso all’assegno straordinario

Possono accedere all’assegno straordinario i lavoratori in servizio al 31 dicembre 2000 appartenenti alle categorie indicate dal regolamento, a condizione che conseguano il diritto a pensione entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’assegno è erogato per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’AGO, oppure di vecchiaia a carico del Fondo esattoriale per gli iscritti interessati. Le domande di accesso possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 30 gennaio 2004 - 29 gennaio 2010. Sono utili, ai fini contributivi, anche i periodi maturati in Paesi UE o in Stati con convenzioni di sicurezza sociale, nonché, nei casi previsti, i contributi nelle gestioni autonome INPS, con computo una sola volta dei periodi coincidenti.

Procedure aziendali e adempimenti amministrativi

L’accesso all’assegno straordinario richiede l’espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi di riduzione dei livelli occupazionali, oppure, in alternativa, una procedura sindacale per gestire l’esubero con esodo volontario e con impegno a non avviare licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi dall’accordo. L’azienda deve comunicare alla propria Agenzia INPS l’avvenuto espletamento delle procedure, trasmettendo l’accordo sindacale e indicando l’Agenzia presso la quale versare, se dovuti, i contributi a copertura degli assegni. La domanda, da presentare alla sede INPS competente per residenza del lavoratore, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e contenere i dati aziendali, anagrafici e contributivi, oltre all’indicazione del periodo di accredito della contribuzione correlata.

Accertamento requisiti e certificazione contributiva

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario è effettuato dall’azienda, che deve considerare l’anzianità contributiva complessiva risultante da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. Le sedi INPS, su richiesta, rilasciano tempestivamente la certificazione delle singole posizioni, ma conservano l’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di legge per le domande presentate. In caso di discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede INPS, la difformità deve essere segnalata immediatamente al datore di lavoro e al lavoratore.

Liquidazione, decorrenza e codifica della prestazione

La liquidazione spetta alla struttura periferica INPS competente in relazione alla residenza del lavoratore. L’assegno decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. La circolare indica inoltre la classificazione della prestazione con categoria numerica 029 e categoria alfabetica VOESO, e rinvia a successive comunicazioni per l’aggiornamento delle procedure di liquidazione e gestione.

Calcolo dell’assegno straordinario

L’importo dell’assegno è determinato sommando l’importo netto della pensione teoricamente spettante, maggiorata dell’anzianità contributiva mancante, e le ritenute di legge. Il criterio varia a seconda che il lavoratore maturi prima la pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia nell’AGO o la pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriale. Per le pensioni AGO si applicano le regole comuni di calcolo in base alla retribuzione soggetta a contribuzione, con sistema retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione e sistema misto per chi aveva un’anzianità inferiore. Per il Fondo esattoriale si richiamano le istruzioni della circolare n. 296 del 24 dicembre 1993.

Disciplina specifica per gli iscritti al Fondo esattoriale

Per gli iscritti al Fondo esattoriale che intendano accedere all’assegno per il raggiungimento della pensione di anzianità, non essendo prevista tale pensione nel Fondo, è possibile la restituzione del contributo integrativo ex art. 7 della legge n. 587/1971, se sussistono almeno 15 anni di contribuzione e se non è stato superato il quinto anno precedente l’età pensionabile di vecchiaia. In concreto, la restituzione può essere richiesta da donne non ancora compiuti 56 anni e uomini non ancora compiuti 61 anni. In alternativa, se ricorrono i presupposti, è possibile la ricongiunzione all’AGO ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979. Se non vi sono i requisiti per restituzione o ricongiunzione, l’assegno va esaminato in relazione alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriale. Chi cessa senza aver maturato i 15 anni può chiedere la restituzione del contributo integrativo solo dopo un anno dalla cessazione.

Trattamento previdenziale, sindacale e fiscale

Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI, non beneficiano della perequazione automatica, non danno diritto agli assegni familiari, non maturano interessi legali o rivalutazione monetaria e non sono reversibili, trattandosi di prestazioni dirette. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata durante il godimento dell’assegno. I lavoratori possono inoltre continuare a versare contributi sindacali alla propria organizzazione, se lo prevedono nella clausola di rinuncia al preavviso. Sul piano tributario, gli assegni rateali sono tassati ordinariamente, mentre quelli in unica soluzione sono soggetti a tassazione separata con aliquota TFR e, se ne ricorrono i presupposti, con la riduzione alla metà dell’aliquota TFR.

Pagamento, scadenza e assenza di trasformazione automatica

Il pagamento avviene in 13 mensilità, con rate mensili anticipate scadenti il primo giorno bancabile di ciascun mese, come per le pensioni INPS. La scadenza dell’assegno è gestita con procedure automatizzate e nella comunicazione di liquidazione viene indicata la data di cessazione della prestazione, con l’avvertenza che il beneficiario deve presentare domanda di pensione, poiché non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

Assegno in unica soluzione

Anche quando il lavoratore chiede l’erogazione in unica soluzione, l’importo è calcolato dall’INPS. La circolare rinvia però a successive istruzioni per gli aspetti applicativi e contabili relativi a tale modalità di pagamento.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle prestazioni è istituita la gestione GE e, al suo interno, la contabilità separata GER. I pagamenti degli assegni straordinari vanno imputati al conto GER 10/130; le rate riaccreditate per mancata riscossione ai conti GER 24/130 o GPA 10/031, con codice di bilancio 03076. Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto GER 10/131. I recuperi di prestazioni indebite e i relativi crediti sono registrati ai conti GER 24/130 e GER 00/130, con codice di bilancio 01096. Le trattenute per divieto di cumulo con reddito da lavoro sono rilevate sul conto GER 24/153. I saldi di fine esercizio dei conti GER 00/130 e GER 10/131 sono ripresi nel nuovo esercizio rispettivamente nei conti GER 55/150 e GER 55/151.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.