Cassazione Penale, Sentenza n. 14174/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del G.i.p. del 20/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile la loro opposizione alla richiesta di archiviazione e disposto l'archiviazione del procedimento per truffa nei confronti delle odierne resistenti. I ricorrenti deducevano: (i) abnormità dell'ordinanza di archiviazione, sostenendo che il G.i.p. e il Pubblico Ministero avevano illegittimamente fatto propria la linea difensiva delle indagate ritenendo che l'errore sul bene immobile fosse colposo e non doloso; (ii) ammissibilità e fondatezza dell'opposizione, lamentando che il G.i.p. non aveva valutato il contenuto del fascicolo e non aveva considerato le ragioni dell'opponente. Inoltre il difensore richiedeva oralmente la discussione, benché il procedimento fosse da trattare in camera di consiglio non partecipata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita la nozione di "abnormità" degli atti del giudice, ritenendo che l'ordinanza di archiviazione emessa ex art. 410 c.p.p. non sia abnorme né strutturalmente né funzionalmente. Il giudice ha osservato inoltre che l'opposizione era inammissibile perché non indicava indagini suppletive specifiche e gli elementi di prova richiesti, come previsto dall'art. 410, comma 1, c.p.p.; ha richiamato che l'impugnazione dell'archiviazione è rimessa ai casi tassativi previsti dalla legge (art. 410-bis, comma 3 e art.127, comma 5 c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova
L'opposizione è inammissibile se non indica l'oggetto delle indagini suppletive e gli elementi di prova richiesti; il G.i.p. può dichiararla inammissibile quando manca tale specificazione.
art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen.
L'ordinanza di archiviazione è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica solo nei casi tassativi di nullità (ex art. 127, comma 5), limitando le possibilità di impugnazione dell'archiviazione.
art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
Indica i casi di nullità che consentono il reclamo avverso l'archiviazione (es. violazione del diritto al contraddittorio in camera di consiglio).
Le indagini preliminari possono essere riaperte con il procedimento previsto da tale articolo, pertanto l'archiviazione cautelativamente non determina una stasi irrevocabile del procedimento.
art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
Il regime di impugnazioni è tassativo: non è consentito trasformare ogni atto ritenuto illegittimo in motivo di ricorso per cassazione mediante la categoria generica dell'abnormità.
Consente la condanna alle spese del procedimento e prevede strumenti sanzionatori (es. ammende) in caso di ricorsi inammissibili o temerari; qui è stata applicata la condanna a 3.000 euro ciascuno.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 25957/2009; Sez. U, n. 33/2000; Sez. U, n. 20569/2018; Sez. U, n. 42603/2023)
La giurisprudenza restrittiva definisce l'abnormità come eccezione estrema: un atto è abnorme solo se totalmente avulso dal sistema processuale o se determina una stasi irrimediabile. Errori di valutazione o esercizio difettoso di poteri non costituiscono di per sé abnormità ricorribile.
Giurisprudenza di legittimità recente (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Farina)
Conferma che l'archiviazione non produce automaticamente una stasi irreversibile, posto che il procedimento può essere riaperto secondo le norme vigenti.
Massime di principio
- L'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 410 c.p.p. è ammissibile solo se indica in modo specifico l'oggetto delle indagini suppletive e gli elementi di prova: la genericità comporta l'inammissibilità.
- La nozione di "abnormità" degli atti giudiziari è molto limitata: non può essere invocata per trasformare in motivo di ricorso errori valutativi o atti illegittimi che non siano totalmente avulsi dal sistema processuale o non provochino una stasi irreversibile.
- L'archiviazione pronunciata dopo opposizione della persona offesa rientra nelle ipotesi previste dal codice e può essere impugnata solo nei casi tassativi di nullità (es. violazione del contraddittorio in camera di consiglio).
- L'archiviazione non preclude in assoluto l'ulteriore azione dell'autorità: le indagini possono essere riaperte con gli strumenti previsti (art. 414 c.p.p.).
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o non consentiti può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); è quindi necessario valutare preliminarmente la concretezza e la forma delle censure prima di impugnare.
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