L.R. Lazio 21/2026
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 (Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina regionale sull’equo compenso, coordinandola con la legge statale n. 49/2023. Gli obblighi sono estesi alla Regione, agli enti strumentali e alle società controllate; compensi e clausole contrattuali devono rispettare i parametri e i divieti statali. La Giunta deve adeguare gli atti di indirizzo entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Non sono previsti nuovi oneri finanziari.
Adeguamento regionale alla disciplina statale sull’equo compenso e tutela delle prestazioni professionali
Adeguamento della disciplina regionale sull’equo compenso
La legge regionale modifica la legge regionale 12 aprile 2019, n. 6, applicabile nel territorio della Regione, coordinandola con la legge statale 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. La disciplina riguarda la Regione, i suoi enti strumentali e le società controllate.
Nozione di equo compenso e ambito soggettivo
La normativa regionale deve essere applicata nel rispetto della legge statale n. 49/2023 e tutela tutti i professionisti rientranti nell’ambito individuato dalla disciplina statale.
Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso:
- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- coerente con il contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali per le categorie di soggetti individuate dall’articolo 1 della legge n. 49/2023.
Obblighi per Regione, enti strumentali e società controllate
Nell’ambito dei rapporti professionali, degli accordi e delle prestazioni individuati dall’articolo 2 della legge n. 49/2023, la Regione, gli enti strumentali e le società controllate devono garantire l’applicazione dell’equo compenso secondo quanto previsto, in particolare, dall’articolo 3 della medesima legge statale.
Determinazione dei compensi e divieto di pattuizioni vietate
Convenzioni, contratti, esiti di gara, procedure di affidamento, elenchi di fiduciari e qualsiasi altro accordo relativo a compensi professionali devono determinare i compensi sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali richiamati dalla legge n. 49/2023.
Negli stessi atti deve essere rispettato il divieto di inserire clausole e pattuizioni vietate ai sensi dell’articolo 3 della legge statale n. 49/2023. La rubrica della disposizione regionale viene conseguentemente aggiornata, sostituendo il riferimento alle sole “clausole vessatorie” con quello più ampio alle “clausole e pattuizioni vietate”.
È inoltre eliminato il precedente riferimento a un termine di sessanta giorni per l’adozione delle misure attuative previste dalla disciplina regionale.
Adeguamento degli atti di indirizzo
La Giunta regionale deve adeguare gli atti di indirizzo adottati sulla base della disciplina regionale sull’equo compenso alle nuove disposizioni introdotte dalla legge.
L’adeguamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.
Modifiche alle competenze previste dalla disciplina regionale
È soppresso dall’articolo 5 della legge regionale n. 6/2019 il riferimento alle competenze attribuite al Commissario ad acta. La modifica elimina quindi tale richiamo dalla disciplina regionale vigente.
Neutralità finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è indicata al 17 settembre 2026, l’entrata in vigore è prevista, sulla base del testo fornito, per il 18 settembre 2026.
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