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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del Decreto Cat. A.12.Str/2025 emesso dal Questore della Provincia di Livorno in data 14 ottobre 2025, notificato il 20 ottobre 2025 con oggetto il rigetto, perché inammissibile, della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale” in quello per motivi di “lavoro subordinato”, in materia di immigrazione, con istanza di sospensione dell'esecutività.

Giustizia amministrativa202503673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, per inammissibilità, della conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Livorno che ha dichiarato inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il TAR ha rilevato che le questioni giuridiche controverse richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito e che, allo stato, il provvedimento non appare idoneo a cagionare un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, con scadenza al 27 aprile 2026.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per la tutela cautelare previsti dall'art. 55 c.p.a., in particolare per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale e per la necessità di riservare l'esame delle questioni giuridiche alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione del diniego di conversione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistono pertanto, allo stato, i presupposti indicati dall’art. 55 c.p.a. ai fini della concessione della tutela cautelare

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; la domanda può essere respinta quando il danno attuale non risulta concreto e quando l'esame delle questioni giuridiche necessita della fase di merito.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile attuale, anche se il provvedimento presenta questioni giuridiche meritevoli di approfondimento.
  • La titolarità, al momento della decisione cautelare, di un permesso di soggiorno ancora valido e con scadenza non imminente può escludere, allo stato, la sussistenza del periculum in mora rispetto al diniego di conversione del titolo.
  • Quando le questioni giuridiche controverse richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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