Sentenza del 13/01/2016 n. 392 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. È rimasta quindi ferma la decisione della C.T.R. che aveva confermato la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione di M.E. al condono fiscale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia, sostenendo che il condono fiscale cui M.E. aveva aderito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002 non si fosse perfezionato per mancato o insufficiente versamento degli importi dovuti. Ha denunciato un vizio di motivazione, lamentando che la C.T.R. non avesse esaminato tale rilievo. La Corte ha però rilevato che il motivo non indicava chiaramente il fatto controverso né formulava il necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; inoltre, la censura riguardava in realtà una possibile omessa pronuncia su un motivo d'appello, che avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso era comunque carente anche sotto il profilo dell'autosufficienza, non riportando integralmente gli atti processuali necessari.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La norma disciplina la definizione agevolata delle posizioni fiscali mediante condono. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto intervenuta l'adesione della contribuente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua disciplina, imponeva, in caso di denuncia di vizio di motivazione, l'indicazione chiara del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale, accompagnata da un momento di sintesi distinto dall'illustrazione del motivo. La mancata formulazione comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di motivazione presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione e l'abbia decisa con motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria. Non è lo strumento corretto per censurare una totale omessa pronuncia su una domanda o su un motivo d'appello.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi ritualmente proposti. L'omessa pronuncia deve essere denunciata come violazione di tale norma e come error in procedendo.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure senza consultare autonomamente gli atti del giudizio di merito. Gli atti e i documenti rilevanti devono essere specificamente indicati e, per quanto necessario, riprodotti.
Massime di principio
- In Cassazione, una censura deve essere formulata utilizzando il corretto vizio processuale o motivazionale: l'omessa pronuncia va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come semplice vizio di motivazione.
- Quando la legge processuale applicabile richiede una sintesi conclusiva del motivo, la sua omissione può rendere il ricorso inammissibile anche se la questione sostanziale potrebbe essere fondata.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: non basta richiamare genericamente atti o motivi d'appello, ma occorre riportarne il contenuto rilevante e indicare dove siano reperibili nel fascicolo.
- La Corte di cassazione può fermarsi all'esame dei requisiti formali di ammissibilità senza valutare nel merito la questione fiscale, con conseguente consolidamento della decisione impugnata.
- In materia di condono fiscale, l'effetto definitorio dipende dal perfezionamento dell'adesione e dei versamenti; tuttavia, la contestazione di tale perfezionamento deve essere proposta in Cassazione con motivi processualmente corretti e adeguatamente documentati.
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