Cassazione Penale, Sentenza n. 47262/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare contestando: 1) violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., sostenendo che la sola gravità astratta dei reati non può essere decisiva e che deve prevalere la valutazione del principio di rieducazione e del divieto di pene degradanti (art. 3 CEDU); 2) contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale avrebbe riconosciuto elementi positivi (condotta regolare, lavoro, adesione al patto trattamentale, due permessi-premio) indicativi di revisione critica e al tempo stesso li avrebbe ritenuti insufficienti senza spiegare in modo coerente il contrasto con il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato l'art. 47-ter comma 1-bis, valutando l'idoneità della misura alternativa a evitare il pericolo di commissione di nuovi reati. La decisione di rigetto si è fondata sulla recente e grave condanna per reati previsti dal DPR 309/1990 (artt. 73 e 74) e sulle pendenze giudiziarie, elementi indicativi di una propensione a delinquere che giustificano un giudizio prognostico negativo; la fruizione di soli due permessi-premio è stata ritenuta insufficiente, alla luce del profilo personologico e della necessità di una sperimentazione esterna più consolidata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
La norma richiede la valutazione dell'idoneità della misura alternativa a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati; non esclude la considerazione della gravità dei reati, ma impone un giudizio prognostico complessivo fondato su precedenti, pendenze e percorso trattamentale.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato dalla difesa in ordine al divieto di pene degradanti e alla necessità di valorizzare la rieducazione; la Corte riconosce l'importanza del principio ma ritiene compatibile la valutazione negativa del giudice di merito ove sussistano elementi concreti di rischio di reiterazione.
artt. 73, 74 e 80 d.P.R. n. 309/1990
Reati di particolare gravità in materia di stupefacenti la cui recente affermazione di responsabilità e la presenza di pendenze sono stati ritenuti indicatori significativi di propensione a delinquere, rilevanti ai fini del giudizio prognostico negativo sulla misura alternativa.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e lett. e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (inosservanza o erronea applicazione di legge; contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi prospettati e non ha ravvisato violazioni di legge né contraddizioni tali da annullare il provvedimento impugnato.
Giurisprudenza di riferimento: Cass. Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021
Principio secondo cui è giustificato un giudizio prognostico negativo quando il giudice di merito accerta una rilevante propensione a delinquere sulla base di precedenti penali e pendenze giudiziarie; principio applicato anche nel caso di specie.
Massime di principio
- La gravità dei reati o la presenza di recenti condanne/pendenze può legittimamente incidere sul giudizio prognostico negativo in ordine alla concessione di misure alternative, purché la valutazione sia motivata su elementi concreti.
- La fruizione di pochi permessi-premio non è automaticamente sufficiente a dimostrare la revisione critica; il giudice valuta la consistenza complessiva del percorso rieducativo e la sua capacità di prevenire la reiterazione delittuosa.
- Elementi positivi intramurari (condotta regolare, lavoro, adesione al patto trattamentale) devono essere valutati e motivati rispetto agli elementi negativi (pendenze, condanne recenti): il bilanciamento spetta al giudice del merito e richiede motivazione non contraddittoria.
- Per ottenere una misura alternativa il ricorrente deve fornire elementi concreti che rendano probabile l'idoneità della misura a evitare nuovi reati; la valutazione resta prognostica e ancorata a fatti specifici.
- In cassazione non basta contestare astrattamente il valore della gravità dei reati: occorre dimostrare violazioni di legge o motivazione contraddittoria/illogica nel provvedimento impugnato.
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