L.R. Liguria 42/2007
Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna le procedure amministrative e finanziarie per attuare il Programma di sviluppo rurale 2007-2013, ripartendo competenze tra Regione ed enti delegati, fissando fasi del procedimento, controlli, obblighi dei beneficiari, decadenze e criteri di riparto dei fondi. È riferita al solo periodo di programmazione 2007-2013, quindi oggi ha rilevanza sostanzialmente storica.
Procedure amministrative e finanziarie per il PSR 2007-2013
Disciplina delle procedure per il PSR 2007-2013
La legge regionale disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 finanziato dal FEASR. Il provvedimento mira a uniformare interpretazione e applicazione delle regole, anche sotto il profilo temporale, e a regolare competenze, procedure, controlli, obblighi dei beneficiari e finanziamento delle attività di gestione.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa si applica agli interventi finanziati dal PSR adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. Essa disciplina in particolare:
- la ripartizione delle competenze tra Regione ed enti delegati in agricoltura e foreste;
- le modalità di attuazione delle misure del PSR;
- gli obblighi dei beneficiari;
- le procedure di domanda, istruttoria, concessione e liquidazione degli aiuti;
- monitoraggio, controlli, decadenze, revoche e sanzioni;
- il sistema di finanziamento delle attività di gestione e controllo.
Fasi del procedimento di aiuto e pagamento
Ai fini del PSR, le procedure vengono articolate in fasi tipizzate. La verifica di ammissibilità è la prima valutazione sulla presenza dei requisiti minimi della domanda e si conclude con l’ammissione all’istruttoria di merito oppure con l’archiviazione. L’istruttoria di merito serve a determinare l’aiuto concedibile. La concessione individua beneficiario, importo, misura o misure applicate, condizioni di liquidazione, tempi, obblighi e, se previsti, punteggi o priorità. Per il pagamento è prevista la verifica dello stato finale o di avanzamento e la successiva autorizzazione del pagamento, che determina la somma liquidabile.
Riparto delle competenze tra Regione ed enti delegati
La Regione svolge funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza sull’esecuzione, rapporti con l’organismo pagatore, selezione delle strategie di sviluppo locale, controllo sulla corretta applicazione delle procedure e controllo ex post. Inoltre può attuare direttamente alcune misure individuate dalla Giunta e riceve i relativi rimborsi.
Alle comunità montane e ai consorzi di comuni sono delegate, per le misure individuate dalla Giunta regionale, le funzioni di concessione degli aiuti o archiviazione delle domande e di autorizzazione del pagamento. Le funzioni di decadenza e revoca spettano alla Regione o agli enti delegati secondo la rispettiva competenza. Le sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola seguono invece la disciplina regionale e statale richiamata dalla legge.
In caso di inadempienza dell’ente delegato, la Regione può esercitare il potere sostitutivo su singoli atti o, nei casi gravi e reiterati, su tutte le funzioni delegate. L’inadempienza comporta anche la riduzione dei finanziamenti in misura doppia rispetto all’importo risultante dai criteri di assegnazione.
Modalità di attuazione delle misure
Le misure del PSR possono essere attuate secondo diverse modalità:
- attuazione diretta da parte della Regione;
- a regia regionale, quando la Regione individua preventivamente i beneficiari per motivate esigenze di interesse regionale;
- a bando, quando occorre fissare un periodo per la presentazione delle domande e selezionarle contestualmente;
- a bando in due fasi, per le strategie di sviluppo locale che richiedono prima una progettazione di massima e poi un affinamento in partenariato con la Regione;
- a sportello, quando le domande possono essere presentate e selezionate in qualsiasi momento secondo criteri di priorità.
Semplificazione amministrativa per lo sviluppo locale
Per le strategie di sviluppo locale dell’asse 4 del PSR, e quando sia opportuno un esame contestuale di interessi pubblici diversi, le amministrazioni competenti attivano gli strumenti di cui alla legge regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. La legge richiama quindi meccanismi di semplificazione procedimentale per coordinare i diversi interessi coinvolti.
Monitoraggio e incentivi
Gli enti delegati devono trasmettere alla Regione i dati di monitoraggio secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta regionale, quale condizione per ottenere la liquidazione dei fondi loro spettanti. Le somme non liquidate possono alimentare un fondo per l’incentivazione dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche competenti nella gestione del PSR, disciplinato con atto della Giunta.
Obblighi dei richiedenti e beneficiari
I richiedenti e i beneficiari devono realizzare gli interventi nei tempi utili al raggiungimento delle finalità della misura e in coerenza con la normativa vigente e con il PSR, salvo proroghe; eseguire l’intervento conformemente al progetto approvato, salvo varianti autorizzate; mettere a disposizione documentazione e consentire l’accesso ai controlli; conservare i documenti per almeno cinque anni; non distogliere i beni dalla destinazione d’uso dichiarata per periodi minimi stabiliti; comunicare tempestivamente la cessione totale o parziale delle opere finanziate prima del completamento o della scadenza del vincolo di destinazione.
Per i beni mobili e per gli impianti di colture arboree e arbustive il vincolo di destinazione dura almeno cinque anni; per i beni immobili almeno dieci anni. La cessione della proprietà o di altri diritti sul bene non costituisce inadempimento se la destinazione d’uso degli immobili finanziati resta immutata fino alla scadenza prevista. Non opera la revoca quando il mancato rispetto dipende da cause estranee alla volontà del beneficiario, tra cui malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o forza maggiore; sono espressamente richiamate anche calamità naturali eccezionali ed epizoozie che colpiscano integralmente o in misura superiore al 50% il patrimonio zootecnico.
Controlli
La disciplina prevede quattro livelli di controllo: amministrativo, in loco, ex post e di gestione. Le funzioni di controllo devono essere separate tra persone diverse non in rapporto gerarchico. I controlli amministrativi e in loco corrispondono a quelli previsti dalla normativa europea richiamata; i controlli ex post sono quelli previsti dal relativo articolo del regolamento (CE) n. 1975/2006. Il controllo di gestione consiste nella verifica della corretta esecuzione delle procedure da parte di tutti i soggetti responsabili nell’attuazione del PSR.
I controlli amministrativi riguardano tutte le domande. I controlli in loco si applicano su un campione di almeno il 5% delle domande relative alle principali misure indicate dalla legge e su tutte le restanti domande non ricomprese nel campione. Ai controlli amministrativi e in loco provvedono gli enti responsabili dei procedimenti di concessione; i controlli ex post e di gestione spettano alla Regione. Alla Regione spettano anche i controlli sulle misure connesse alla superficie e agli animali.
Decadenze, revoche e restituzioni
I provvedimenti di decadenza o revoca sono adottati dall’ente che ha concesso l’aiuto. Il procedimento va avviato quando emergano anomalie rispetto alla situazione del beneficiario al momento della percezione del contributo. Costituiscono anomalie, in particolare, la difformità tra dichiarato e accertato e l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’accoglimento della domanda.
In caso di pagamento indebito, il beneficiario deve restituire l’importo ricevuto con gli interessi dalla notificazione dell’obbligo di restituzione fino al rimborso o alla compensazione. La decadenza totale è pronunciata anche se il beneficiario o un suo rappresentante impediscono i controlli. In presenza di false dichiarazioni intenzionali, il beneficiario è escluso da tutte le misure del PSR per l’anno in corso e per quello successivo.
Sanzioni amministrative pecuniarie
L’accertamento delle violazioni che possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie è affidato ai soggetti individuati dalla disciplina regionale sulle sanzioni. In caso di irregolarità sanzionabili anche ai sensi della legge statale richiamata, tali soggetti trasmettono al competente ufficio regionale o all’ente delegato la documentazione prevista dalla normativa regionale di settore.
Finanziamento e riparto dei fondi agli enti delegati
La legge contiene una norma finanziaria non riportata nel testo consolidato fornito. Quanto al riparto dei fondi per le funzioni delegate, la Regione li distribuisce annualmente tra gli enti delegati in base al lavoro effettivamente svolto nell’anno precedente, tenendo conto della complessità delle misure e dei parametri fissati dalla Giunta regionale. Solo per il primo anno di gestione del PSR il riparto avviene sulla base del lavoro complessivamente svolto per la gestione del precedente periodo 2000-2006.
Disposizioni transitorie e attuative
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve determinare:
- le misure di diretta attuazione regionale;
- le misure di competenza degli enti delegati;
- i parametri di riparto dei fondi agli enti delegati.
Entro centottanta giorni dalla medesima data, la Giunta deve inoltre adottare gli atti necessari per il fondo di incentivazione dell’efficienza previsto in materia di monitoraggio.
Rilevanza temporale della disciplina
La legge è espressamente costruita per il PSR del periodo 2007-2013. Per questo, pur essendo una disciplina regionale organica in materia di gestione degli aiuti rurali, la sua applicabilità concreta è legata a quel ciclo di programmazione ed ha oggi soprattutto valore storico o residuale per vicende ancora pendenti relative a quel periodo.
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