Messaggio numero 6827 del 09-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i periodi di congedo di maternità e parentale non si computano nella durata dell’apprendistato: il termine finale slitta per un periodo pari alla sospensione, mantenendo ferma la durata complessiva originaria. Ne deriva anche un corrispondente slittamento dell’obbligazione contributiva; per eventuali integrazioni retributive previste dal CCNL possono applicarsi le misure contributive proprie dell’apprendistato.
Apprendistato: sospensione per maternità e slittamento della durata
Apprendistato e sospensione per maternità
Il documento esamina gli effetti dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ossia congedo di maternità e congedo parentale, sulla durata del rapporto di apprendistato. Viene ribadito che tali periodi non si computano ai fini della durata complessiva del rapporto, in considerazione della natura formativa dell’apprendistato, qualificato come contratto a causa mista.
Natura formativa del contratto di apprendistato
Il testo sottolinea che l’apprendistato mantiene, anche dopo le innovazioni legislative, il carattere di contratto a causa mista, nel quale la formazione costituisce un elemento essenziale. Si richiama l’orientamento del Ministero del lavoro secondo cui, con il D.Lgs. n. 276/2003, l’apprendistato è divenuto l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nell’ordinamento, salvo il ricorso al contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Poiché la formazione è parte dell’obbligazione negoziale ed è finalizzata al conseguimento della qualifica da parte del lavoratore, una durata effettiva inferiore a quella originariamente prevista potrebbe compromettere il completamento del percorso formativo.
Effetti sulla durata del rapporto
Nei casi di astensione per maternità o parentale, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce uno slittamento pari alla durata della sospensione. Il documento precisa però che la durata complessiva originariamente prevista resta ferma: la sospensione non riduce il periodo contrattuale, ma ne differisce la scadenza finale.
Effetti sull’obbligazione contributiva
Lo slittamento del termine finale comporta anche un corrispondente slittamento dell’obbligazione contributiva. In altri termini, la contribuzione collegata al rapporto di apprendistato si adegua alla protrazione della durata contrattuale determinata dalla sospensione.
Trattamento delle integrazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva
Il documento segnala inoltre che, con riferimento alle integrazioni alla retribuzione o ad altri emolumenti a carico del datore di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva, possono trovare applicazione le misure contributive stabilite per l’apprendistato. Il riferimento è, in particolare, all’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006.
Riferimenti richiamati nel testo
- Art. 7 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, per la neutralizzazione dei periodi di astensione per maternità.
- Art. 57, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di contratti di inserimento.
- Art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, per le misure contributive dell’apprendistato.
- Circolare n. 22 del 23 gennaio 2007, richiamata per gli aspetti contributivi.
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