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Legge

L.R. Umbria 10/2022

Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo Unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).

Normativa regionaleL.R. Umbria 10/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina forestale umbra, adeguando il testo unico alle norme statali ed europee su bosco, viabilità forestale, materiali di moltiplicazione, controlli e autorizzazioni. Introduce il Programma forestale regionale in luogo del Piano, disciplina l’albo delle imprese forestali e prevede norme transitorie per l’adozione del nuovo programma e l’adeguamento del regolamento attuativo.

Modifiche al testo unico regionale per le foreste e al riordino delle funzioni amministrative in materia forestale

Modifiche alla disciplina forestale regionale dell’Umbria

La legge interviene sulla l.r. Umbria 19 novembre 2001, n. 28, adeguandola al d.lgs. 34/2018 e ad altre fonti statali ed europee in materia forestale. Vengono aggiornati definizioni, competenze amministrative, strumenti di pianificazione, regole operative e disciplina dei materiali forestali di base.

Ambito territoriale e assetto delle competenze

L’ente competente per territorio, ai fini della legge forestale regionale, è individuato nell’Agenzia forestale regionale, anche quando la normativa richiama genericamente gli enti competenti per territorio. Rimane ferma, per i casi espressamente previsti, la disciplina speciale dettata dal regolamento e dalle norme di settore richiamate.

Definizione di bosco e nozioni collegate

La normativa regionale equipara i termini bosco, foresta e selva. La definizione di bosco viene ricondotta ai parametri del d.lgs. 34/2018: superfici con vegetazione forestale arborea, eventualmente associata a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione minima di 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea forestale superiore al 20%.

Sono inoltre considerate bosco o assimilate al bosco le aree individuate dal d.lgs. 34/2018; restano escluse le aree che lo stesso decreto qualifica come non bosco.

Interventi forestali, trasformazione del bosco e viabilità

Il regolamento regionale deve individuare i casi di esonero dagli interventi compensativi dovuti per la trasformazione del bosco, entro i limiti delle linee guida adottate ai sensi del d.lgs. 34/2018. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore nelle aree forestali restano vietate, salvo esigenze di pubblica utilità, conduzione del fondo, accesso agli appostamenti fissi di caccia da parte dei soggetti autorizzati, sperimentazione e ricerca. Il divieto si applica, tra l’altro, alle strade di accesso o di servizio all’attività agro-silvo-pastorale, alla viabilità forestale e alle strade realizzate per pubblica utilità, quando siano esposte apposite tabelle.

Le pratiche, i trattamenti e i tagli selvicolturali eseguiti nel rispetto del d.lgs. 34/2018, della legge regionale e del regolamento sono equiparati ai tagli colturali rilevanti ai fini della tutela paesaggistica, salvo diversa previsione.

Pianificazione forestale regionale

Il precedente Piano forestale regionale viene sostituito dal Programma forestale regionale (PFR). Il PFR definisce obiettivi e azioni prioritarie per il miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto di esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché di prevenzione del rischio idrogeologico, mitigazione e adattamento climatico.

Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi e per l’attuazione dei regolamenti comunitari del settore. È approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale, ha durata coerente con la Strategia forestale nazionale, è soggetto a revisione quinquennale e resta in vigore fino all’approvazione del successivo PFR.

Piani forestali e interventi di gestione

La normativa regionale richiama ora anche i piani forestali di indirizzo territoriale, accanto ai piani di gestione forestale. La disciplina dei contenuti del regolamento comprende anche norme sulla viabilità forestale e sulle opere di sistemazione idraulico-forestale, sia intensive sia estensive.

La Regione promuove l’associazionismo fondiario tra proprietari pubblici e privati e favorisce la costituzione o partecipazione a consorzi forestali, cooperative che operano prevalentemente in campo forestale e altre forme associative tra proprietari e gestori dei beni terrieri, valorizzando le piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici. L’intervento è finalizzato alla tutela e gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, al recupero dei fondi abbandonati e alla creazione di unità produttive economicamente sostenibili.

Imprese boschive e albo delle imprese forestali

Presso l’ente competente per territorio è istituito l’elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio regionale idonee all’utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque per interventi su boschi non in possesso dell’esecutore. L’elenco include una sezione denominata albo delle imprese forestali, ai sensi del d.lgs. 34/2018, con una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.

Il regolamento disciplina:

  • formazione e tenuta della sezione albo;
  • modalità e requisiti di iscrizione, rinnovo, sospensione e cancellazione;
  • informazioni necessarie per l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dalla normativa FLEGT/legno;
  • condizioni e criteri per l’equiparazione delle imprese con sede legale all’estero.

Contenzioso forestale e autorizzazioni

Per i ricorsi in materia forestale opera una Commissione per il contenzioso forestale (CCF), organo collegiale composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, agronomica e giuridica. La nomina e il funzionamento sono disciplinati dall’ente competente; i componenti non percepiscono compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.

Le autorizzazioni previste dalla legge sono rilasciate secondo le indicazioni dell’allegato B della l.r. 10/2015 e secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata sul procedimento.

Materiali forestali di moltiplicazione e registro dei materiali di base

La legge rafforza la disciplina sui materiali forestali di moltiplicazione, disponendo che per fini forestali si impieghino esclusivamente materiali ottenuti da materiali di base ammessi nei registri previsti dalla direttiva 1999/105/CE e dal d.lgs. 386/2003. I fini forestali comprendono anche arboricoltura da legno e biomasse, ripristino e restauro di aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, recupero di zone umide, torbiere ed ecosistemi costieri, anche per servizi ecosistemici.

Le disposizioni del capo si applicano alle specie elencate nell’allegato I del d.lgs. 386/2003.

Il registro regionale dei materiali forestali di base contiene i dati di ciascun materiale, il codice univoco o di identità e la classificazione per origine, provenienza, regione di provenienza e categoria. Il materiale di moltiplicazione derivante dai materiali di base iscritti va impiegato tenendo conto della demarcazione delle regioni di provenienza. Il regolamento disciplina inoltre tenuta e aggiornamento del registro, gestione dei materiali iscritti e raccolta del materiale di moltiplicazione.

La Regione può autorizzare, per non più di dieci anni e dandone comunicazione al Ministero competente, materiali di base per produrre materiali di moltiplicazione controllati quando, sulla base di risultati provvisori di valutazione genetica o prove comparative, appaia presumibile il possesso dei requisiti per l’ammissione.

Tutela paesaggistica e VIA/VIncA

La legge integra il regime sanzionatorio o applicativo collegato agli interventi forestali, precisando che determinati interventi eseguiti senza preventiva comunicazione, o senza screening di incidenza o valutazione appropriata quando richiesti dal DPR 357/1997, rilevano ai fini della disciplina regionale.

Modifiche alla l.r. 10/2015 e regime transitorio

La l.r. 10/2015 viene adeguata nel richiamo all’art. 3 della l.r. 28/2001, sostituendo il riferimento al comma 3 con quello al comma 4.

In via transitoria:

  • il Piano forestale regionale approvato nel 2010 resta in vigore fino all’approvazione del nuovo Programma forestale regionale;
  • il nuovo PFR deve essere adottato dalla Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • entro 120 giorni la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente le modifiche al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7, per l’adeguamento alla nuova disciplina.

Valutazione di attualità

La legge ha contenuto ancora utile perché modifica in modo strutturale la disciplina forestale regionale e introduce un assetto pianificatorio e organizzativo destinato a operare nel tempo. Non risulta obsoleta, pur contenendo anche previsioni transitorie ormai esaurite.

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