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Ordinanza

Ordinanza n. 16282/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202604961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2982/2026: rideterminazione del voto finale senza ostensione della documentazione e delle elaborazioni informatiche utilizzate per determinarlo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

Nella fase di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2982/2026, la ricorrente ha dedotto che il Conservatorio aveva rideterminato il voto finale del diploma accademico di II livello, ma non aveva esibito i log, le stampe, gli output e le elaborazioni del sistema Esse3 o equivalente impiegati per il calcolo, né ogni altro atto, documento, istruttoria o elaborazione utilizzati per determinare il voto. Tali documenti non risultavano versati nel fascicolo processuale. La ricorrente ha quindi chiesto l’esatta e integrale esecuzione della misura cautelare.

La decisione

Il TAR accoglie l’istanza di esecuzione e ordina al Conservatorio di dare piena esecuzione all’ordinanza cautelare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, esibendo la documentazione e le elaborazioni indicate. Se determinati documenti non esistono, l’Amministrazione deve dichiararne l’inesistenza sotto la propria responsabilità, assumendo la responsabilità della veridicità della dichiarazione. Nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero dell’Università e della Ricerca preposto alla Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, con facoltà di delega e senza compenso: in caso di inadempimento oltre il termine assegnato, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Non dispone in questa fase la penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione, su richiesta della ricorrente, in caso di ulteriore inottemperanza. Spese compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione di una misura cautelare che impone l’ostensione di documenti, l’Amministrazione deve esibire la documentazione in proprio possesso; se afferma che determinati documenti non esistono o non sono detenuti, deve dichiararlo sotto la propria responsabilità, assumendo la responsabilità della veridicità dell’affermazione.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato, il giudice può nominare sin dall’ordinanza un commissario ad acta, fissando un termine successivo per l’intervento sostitutivo e attribuendogli, se necessario, il potere di superare il dissenso di altre Amministrazioni.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata contestualmente all’ordine di esecuzione: può essere riservata a una fase successiva, in caso di perdurante inottemperanza e su richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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