Regolamento (UE) 2017/309
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazioneTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le informazioni tecniche aggiornate che le imprese assicurative e riassicurative devono usare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel primo trimestre 2017, in conformità con la direttiva Solvibilità II. Le tabelle allegate contengono, per numerose valute, la struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica retroattivamente dal 31 dicembre 2016 per garantire uniformità di trattamento e certezza prudenziale.
Regolamento di esecuzione che fissa, per un periodo determinato, le informazioni tecniche da utilizzare da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini di Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. Riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è anche rilevante ai fini SEE. Le informazioni tecniche sono distinte per valuta e, per l’aggiustamento di congruità, per classe di merito di credito e tipologia di esposizione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione
Il regolamento attua la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) fissando, per un intervallo temporale determinato, le informazioni tecniche necessarie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La logica dell’atto, come emerge dai considerando, è quella di assicurare condizioni uniformi di applicazione, immediatezza di disponibilità dei dati e omogeneità prudenziale tra imprese e autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando precisano che le informazioni tecniche devono riflettere i dati di mercato rilevanti disponibili alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento interessata; tali dati erano stati trasmessi dall’EIOPA alla Commissione il 9 gennaio 2017 e pubblicati lo stesso giorno ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
La Commissione evidenzia inoltre l’urgenza dell’adozione, poiché le imprese devono poter disporre immediatamente delle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio. Per motivi prudenziali, l’atto impone l’uso delle stesse informazioni tecniche a prescindere dalla data di segnalazione alle autorità competenti, così da evitare trattamenti divergenti tra operatori.
Ambito di applicazione
L’atto si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Rileva per il calcolo:
- della migliore stima ex articolo 77 della direttiva;
- dell’aggiustamento di congruità ex articolo 77 quater;
- dell’aggiustamento per la volatilità ex articolo 77 quinquies.
L’arco temporale di applicazione è espressamente delimitato: le imprese devono utilizzare le informazioni tecniche per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2016 al 30 marzo 2017.
Contenuto tecnico degli allegati
Allegato I: tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per numerose valute, ai fini del calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle riportano i valori per durata residua fino a 150 anni, con distinta evidenza per ciascuna valuta elencata.
Allegato II: spread fondamentali
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Il testo precisa che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Le esposizioni sono distinte in tre grandi categorie:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso enti finanziari, con tabelle differenziate per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6;
- altre esposizioni, anch’esse ripartite per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6.
Per alcune esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, il regolamento prevede che gli spread fondamentali per durate da 11 a 30 anni siano pari agli spread fondamentali per la durata di 10 anni.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III individua gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, distinti per valuta e per mercato assicurativo nazionale. Tra i valori indicati figurano, ad esempio, 13 punti base per i mercati dell’euro dell’area elencata, 51 per la Danimarca, 30 per il Regno Unito, 50 per gli Stati Uniti e altri importi specifici per ciascun mercato considerato.
Decorrenza ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 31 dicembre 2016. Questa soluzione consente di allineare retroattivamente le segnalazioni al set tecnico pubblicato per il periodo interessato, assicurando continuità e certezza nel calcolo prudenziale.
Aspetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese vigilate, il punto centrale è la corretta individuazione:
- della data di riferimento della segnalazione;
- della valuta pertinente;
- della tipologia di esposizione;
- della classe di merito di credito applicabile, quando rilevante.
L’uso errato delle tabelle può incidere sul calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, con possibili riflessi sulla conformità prudenziale e sulla qualità delle segnalazioni regolamentari.
Disposizioni principali
Obbligo di utilizzo delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche di cui al regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2016 al 30 marzo 2017 (articolo 1, paragrafo 1).
Struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, spread fondamentali e volatilità
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento individua: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima (allegato I); b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (allegato II); c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III) (articolo 1, paragrafo 2).
Finalità prudenziale e uniformità applicativa
I considerando chiariscono che le informazioni tecniche sono adottate per garantire condizioni uniformi di calcolo in tutta l’Unione, che derivano da dati di mercato relativi alla fine del mese precedente e che devono essere utilizzate dalle imprese indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 dicembre 2016 (articolo 2). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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