L.R. Sicilia 36/2000
Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i centri di medicina dello sport, le certificazioni e il libretto sanitario sportivo, oltre a prevedere una commissione di appello per i giudizi di non idoneità. Contiene anche una proroga, fino al 31 dicembre 2003, della gestione del numero unico 118, con norme transitorie per la convenzione con la Croce Rossa Italiana applicabili solo fino al 31 marzo 2001.
Tutela sanitaria delle attività sportive e proroga del servizio 118
Tutela sanitaria delle attività sportive e proroga del servizio 118
La legge regionale siciliana disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive, agonistiche e non agonistiche, e organizza il sistema dei controlli, delle certificazioni e dei centri di medicina dello sport sul territorio della Regione Siciliana. Contiene inoltre una disposizione speciale di proroga della gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove l’educazione sanitaria, motoria e sportiva per favorire lo sviluppo psico-fisico, la prevenzione, la riabilitazione, la valutazione funzionale e la tutela dell’igiene nelle attività sportive. La disciplina si applica alle attività agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie e ricreative.
Le qualifiche di attività sportiva agonistica sono stabilite dalle singole federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Destinatari degli interventi
Gli interventi previsti dalla legge riguardano:
- tutti i cittadini, per l’educazione sanitaria relativa all’attività motoria, sportiva e al primo soccorso;
- alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva in ambito scolastico;
- chi pratica o intende praticare attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;
- chi pratica o intende praticare attività sportive agonistiche, in forma dilettantistica o professionistica, in ambito civile e militare;
- tecnici sportivi e ufficiali di gara;
- personale sanitario, per aggiornamento, studio e ricerca in medicina dello sport;
- disabili che praticano o intendono praticare attività sportiva.
Compiti della Regione
La Regione svolge funzioni di programmazione generale in coerenza con la normativa sanitaria statale e con il Piano sanitario regionale. In particolare:
- disciplina i rapporti con le università;
- autorizza i centri di medicina dello sport;
- esercita vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie operanti nel settore sportivo, anche tramite le aziende unità sanitarie locali;
- nomina la commissione regionale medica di appello per i giudizi di inidoneità medico-sportiva;
- verifica l’applicazione della legge;
- promuove aggiornamento professionale, didattica e ricerca tramite il CEFPAS e la collaborazione con università, ordini professionali, CONI e FMSI;
- realizza il censimento dei praticanti attività sportive agonistiche.
Funzioni delle aziende unità sanitarie locali
Le aziende unità sanitarie locali svolgono interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria dell’attività sportiva, articolati in prestazioni di primo e secondo livello e in prestazioni integrative.
Le prestazioni di primo livello comprendono:
- promozione dell’educazione sanitaria per attività sportive agonistiche, non agonistiche e ludico-motorie;
- vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- accertamenti e certificazioni per l’attività sportiva non agonistica.
Le certificazioni per l’attività non agonistica possono essere rilasciate anche da medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati, secondo la disciplina ministeriale richiamata e gli accordi con medici e pediatri di base.
Le prestazioni di secondo livello comprendono:
- accertamenti per il rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per l’attività agonistica;
- accertamenti per disabili sportivi;
- interventi tecnici, consulenze e accertamenti richiesti dai medici competenti e dalla commissione regionale di appello;
- accertamenti per sportivi professionisti secondo la normativa statale richiamata.
Centri di medicina dello sport
Sono considerati centri di medicina dello sport:
- i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende unità sanitarie locali;
- i centri privati autorizzati o accreditati;
- i centri convenzionati con la FMSI del CONI;
- i presidi universitari di medicina dello sport.
I requisiti strutturali, di personale e di attrezzature sono demandati a un successivo regolamento regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, in conformità alle linee guida nazionali.
Certificazioni e obblighi delle società sportive
Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e dalle strutture private autorizzate o accreditate.
Società, federazioni e organizzazioni sportive devono subordinare, sotto la propria responsabilità, il tesseramento di chi svolge o intende svolgere attività agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dalla normativa ministeriale richiamata.
La Regione può inoltre avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della FMSI per assicurare assistenza sanitaria qualificata alle manifestazioni sportive.
La violazione degli obblighi relativi alle certificazioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Certificazioni per persone con disabilità
Per il rilascio delle certificazioni sportive ai soggetti con handicap è richiesta la produzione di certificazione o cartella clinica attestante la patologia responsabile dell’handicap.
La certificazione è rilasciata dalle strutture di medicina dello sport previste dalla legge e deve riferirsi alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le regole della Federazione italiana sport disabili. L’accertamento deve essere individualizzato, valutando condizioni di invalidità, caratteristiche biomeccaniche e impegno funzionale dell’attività da svolgere.
Libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo
L’Assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valido 10 anni.
Il libretto deve contenere:
- generalità dell’atleta;
- sport praticato;
- società di appartenenza;
- data della visita di idoneità con timbro e firma della struttura sanitaria;
- accertamenti eseguiti e richiesti;
- esito finale della visita;
- visite di controllo;
- data dell’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.
Il libretto è personale, viene consegnato dalla società o organizzazione sportiva all’atto del tesseramento e segue l’atleta in caso di trasferimento. Nessuna visita sanitaria può essere eseguita senza previa esibizione del libretto, che viene ritirato dal medico durante la visita e restituito compilato al termine.
Autorizzazione dei centri di medicina dello sport
L’Assessore regionale per la sanità rilascia l’autorizzazione all’esercizio dei centri di medicina dello sport entro 90 giorni dalla domanda, verificata la conformità ai requisiti del regolamento regionale.
I centri già operanti all’entrata in vigore della legge continuano ad operare fino al rilascio della nuova autorizzazione. Per ottenerla devono presentare istanza entro 90 giorni dall’emanazione del regolamento attuativo.
Commissione di appello per i giudizi di non idoneità
Il giudizio di non idoneità all’attività sportiva agonistica può essere impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione davanti alla commissione di appello regionale.
La commissione è nominata con decreto dell’Assessore regionale per la sanità ed è composta da:
- uno specialista o docente in medicina dello sport, con funzioni di presidente;
- uno specialista o docente in cardiologia;
- uno specialista o docente in ortopedia;
- uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;
- uno specialista o docente in medicina interna;
- un dipendente dell’Assessorato regionale della sanità con funzioni di segretario.
La commissione dura in carica tre anni e i componenti sono riconfermabili una sola volta.
Proroga della gestione del servizio 118
La legge proroga al 31 dicembre 2003 il termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 previsto dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per la sanità deve stipulare il nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa Italiana, previo parere favorevole della Commissione legislativa “Servizi sociali e sanitari”.
La convenzione già in corso con la Croce Rossa Italiana è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla stipula della nuova convenzione e comunque non oltre il 31 marzo 2001. Se entro tale data la nuova convenzione non è efficace, non si procede ad ulteriori proroghe e la gestione del servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti; in tal caso non opera la proroga generale prevista per il termine del 31 dicembre 2003.
Restano salve le disposizioni della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, come modificate dalla legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.
Considerazioni di attualità
La parte sulla tutela sanitaria delle attività sportive conserva contenuto normativo di interesse generale, mentre la disciplina sulla proroga del servizio 118 riguarda termini e convenzioni ormai esauriti nel tempo. La componente transitoria relativa alla Croce Rossa Italiana e al passaggio alle aziende sanitarie locali ha efficacia limitata al periodo indicato dalla legge.
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