Cassazione Civile, Ordinanza n. 11607/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società. Il tribunale aveva accolto l’istanza e dichiarato il fallimento. La società debitrice aveva proposto reclamo sostenendo che il credito posto a base del fallimento non fosse realmente dovuto e che, quindi, non sussistesse lo stato di insolvenza. In particolare, deduceva che il credito era stato ritenuto esistente sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo solo per tardività dell’opposizione, tardività che dipendeva dall’applicazione di una norma poi dichiarata incostituzionale; inoltre richiamava elementi di fatto che, a suo dire, avrebbero reso ragionevole la contestazione del credito, tra cui una denuncia-querela e l’imputazione penale conseguente. La corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo precludesse la nuova contestazione dell’an e del quantum del credito nel procedimento prefallimentare e che il perdurante inadempimento integrasse insolvenza. La società soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione dell’art. 5 l.fall., omesso esame di fatti decisivi e violazioni processuali, nonché censurando la mancata valutazione della ragionevolezza della contestazione del credito e della rilevanza dei fatti sopravvenuti o allegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando il credito azionato a sostegno dell’istanza di fallimento sia stato accertato con un provvedimento giudiziale passato in giudicato, il debitore non può rimetterne in discussione l’esistenza o la validità nel successivo procedimento fallimentare invocando fatti costitutivi, impeditivi o estintivi già deducibili nel giudizio definito. Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per tardività dell’opposizione acquista efficacia di giudicato sostanziale anche quanto all’insussistenza, al momento del titolo, di cause di nullità, pagamento, inadempimento della controparte o altre eccezioni già deducibili. Una volta accertato il credito e il successivo perdurante inadempimento, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di insolvenza ai sensi dell’art. 5 l.fall., intesa come incapacità strutturale di adempiere regolarmente con mezzi normali, anche in presenza di un solo debito scaduto. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori
la legittimazione a chiedere il fallimento spetta al creditore anche se il credito non è ancora definitivamente accertato, purché il giudice ne verifichi incidenter tantum l’esistenza se contestata
art. 5 l.fall.
l’insolvenza consiste in un’impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni; può emergere anche dal mancato pagamento di un solo debito scaduto
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
invocato per dedurre violazioni processuali e nullità della sentenza
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di motivazione
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di valutazione delle prove
art. 16-septies d.l. n. 179/2012
menzionato dalla ricorrente quale norma posta a base dell’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, poi dichiarata incostituzionale
art. 30 l. n. 87/1953
richiamato in relazione ai rapporti esauriti e agli effetti del giudicato rispetto alla successiva dichiarazione di incostituzionalità
artt. 110, 640 e 61 n. 7 c.p.
richiamati solo come base della denuncia-querela e dell’imputazione penale prodotta dalla ricorrente
Massime di principio
- L’istanza di fallimento può essere proposta da chi si qualifichi come creditore, anche se il credito non è munito di titolo esecutivo o di definitivo accertamento giudiziale; se però il credito è contestato, il giudice deve verificarne incidenter tantum l’effettiva esistenza ai soli fini della legittimazione dell’istante.
- Quando il credito posto a fondamento della domanda di fallimento sia già coperto da un giudicato, il debitore non può nel successivo procedimento fallimentare riproporre contestazioni fondate su fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi che erano già deducibili nel giudizio concluso con quel giudicato.
- Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile per tardività dell’opposizione produce giudicato sostanziale sul diritto di credito in esso consacrato, con preclusione anche delle eccezioni relative alla nullità del contratto presupposto o ad altri vizi già deducibili.
- Ai fini dell’art. 5 l.fall., l’insolvenza va accertata come incapacità strutturale e non meramente transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali; anche un solo debito scaduto e non pagato può essere indice sufficiente della condizione di insolvenza.
- In presenza di un credito coperto da giudicato e di un perdurante inadempimento, la contestazione del debitore sulla fondatezza del credito non è utilizzabile per escludere l’insolvenza, salvo che siano allegati e provati fatti successivi alla formazione del titolo giudiziale.
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