Sentenza del 27/06/2016 n. 4143 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Frodi carosello - Ripresa a tassazione - Ipotesi di illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una ripresa a tassazione dell’IVA nell’ambito di una presunta frode carosello. L’Amministrazione contestava la detraibilità dell’imposta, sostenendo che il fornitore fosse un soggetto fittiziamente interposto, privo di un’effettiva operatività, e che l’acquirente fosse coinvolto nell’operazione fraudolenta. Il principio richiamato stabilisce che non è sufficiente dimostrare l’irregolarità o la natura fittizia del fornitore: occorre provare anche che l’acquirente sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA.
La decisione
La ripresa a tassazione dell’IVA è stata ritenuta illegittima in assenza della prova della consapevolezza, da parte dell’acquirente, che il fornitore fosse un soggetto fittiziamente interposto e che l’operazione fosse finalizzata a consentire l’acquisizione della qualità di soggetto passivo dell’imposta. L’Amministrazione finanziaria deve quindi dimostrare, oltre all’esistenza della frode, il collegamento soggettivo e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione può essere negato quando sia provato che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a una frode. La mera esistenza di un fornitore fittizio o inadempiente non è, da sola, sufficiente.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 6229/2013 e n. 17959/2013
La giurisprudenza richiede una prova concreta della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell’acquirente; l’onere probatorio non può essere assolto mediante presunzioni generiche fondate soltanto sulle irregolarità del fornitore.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, l’Amministrazione deve provare non solo che il fornitore fosse fittizio o inadempiente, ma anche che l’acquirente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza, del coinvolgimento fraudolento.
- La detrazione IVA non può essere negata automaticamente per le sole irregolarità fiscali del fornitore o per la sua successiva insolvenza.
- La consapevolezza dell’acquirente può essere desunta da elementi oggettivi e concordanti, quali prezzi anomali, rapporti commerciali privi di logica economica, pagamenti irregolari, interposizioni fittizie o mancata verifica di circostanze anomale.
- Il contribuente deve comunque adottare verifiche ragionevoli e coerenti con la propria attività; la tutela non copre chi partecipa consapevolmente alla frode o ignora colpevolmente segnali evidenti.
- In assenza di una prova specifica del collegamento soggettivo tra l’acquirente e la frode, la ripresa a tassazione dell’IVA deve essere annullata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 525 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 3798 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →