Sentenza del 20/01/2016 n. 933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.T. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza della Corte di cassazione fosse affetta da errori di fatto. In particolare, ha contestato la valutazione e l'interpretazione svolte dalla Corte in relazione alla sentenza d'appello e a uno dei motivi del precedente ricorso per cassazione, riproponendo in larga parte l'intera controversia e gli atti processuali. Ha inoltre denunciato la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha precisato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva evidente, risultante dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti di causa, riguardare un fatto non controverso ed essere decisivo; non può invece consistere in un errore di valutazione, interpretazione o applicazione delle norme giuridiche. Nel caso concreto, le censure riguardavano valutazioni giuridiche e non un errore percettivo, mentre la contestazione della motivazione della sentenza esulava dal rimedio revocatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e C.T. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.
Consente la revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi e nei limiti previsti dall'art. 395 c.p.c., ma non può essere utilizzato per riesaminare valutazioni giuridiche o riproporre il precedente ricorso.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva assolutamente evidente, relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto non controverso, rilevabile senza interpretazioni o argomentazioni e decisiva per la pronuncia. Non comprende gli errori di giudizio, di valutazione delle prove o di interpretazione delle norme.
Art. 111 Cost.
Giusto processo e ragionevole durata del processo.
La certezza e stabilità dei rapporti giuridici e l'esigenza di evitare la protrazione indefinita dei giudizi giustificano un'interpretazione rigorosa dei rimedi straordinari, impedendo che la revocazione diventi un ulteriore grado di giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione contro una sentenza della Cassazione è un rimedio eccezionale e non consente di riproporre il ricorso originario o ottenere una nuova valutazione delle questioni giuridiche.
- L'errore di fatto rilevante deve essere una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, come l'aver ritenuto inesistente un documento effettivamente presente o aver attribuito alla sentenza un contenuto materialmente diverso; non basta sostenere che il giudice abbia interpretato male gli atti.
- Le contestazioni relative alla motivazione, alla valutazione delle prove, all'interpretazione delle difese o alla violazione di norme giuridiche sono normalmente errori di giudizio e non possono fondare la revocazione per errore di fatto.
- La riproposizione prolissa dell'intera controversia e degli atti processuali può evidenziare un uso distorto del rimedio e condurre all'inammissibilità, oltre alla condanna alle spese.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese in applicazione del principio di soccombenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 gen 2016Sentenza del 20/01/2016 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →