Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento - previa tutela cautelare – dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e concludere il relativo procedimento.

Giustizia amministrativa202512959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, successivamente al deposito del ricorso, l'Ambasciata ha convocato la ricorrente per formalizzare la domanda di visto. Il provvedimento non definisce espressamente la domanda principale relativa all'accertamento dell'illegittimità del silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per il deposito della domanda di visto e sulla conclusione del relativo procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento necessaria al deposito della domanda di visto per motivi di studio e per la conclusione del relativo procedimento, chiedendo anche tutela cautelare. Nelle more dell'esame dell'istanza cautelare, la sede diplomatica ha comunicato di avere convocato la ricorrente per formalizzare una domanda di visto per motivi di lavoro subordinato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e idonea a soddisfare l'esigenza cautelare perseguita, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità della relativa istanza cautelare.
  • La sopravvenuta improcedibilità dell'istanza cautelare non implica, di per sé, una decisione sulla domanda principale di accertamento dell'illegittimità del silenzio, se il giudice non la definisce espressamente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.