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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 409 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. Secondo l'Ufficio, il condono per omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute, comprese le rate successive alla prima; il loro mancato o tardivo pagamento rende inefficace la definizione. La contribuente sosteneva invece che fossero sufficienti la presentazione tempestiva della dichiarazione di condono e il versamento della prima rata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza d'appello e deciso direttamente nel merito, rigettando entrambi i ricorsi introduttivi della contribuente. Per IRPEG e ritenute, ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis è un condono clemenziale, subordinato all'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate: il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Quanto all'IVA, la Corte ha disapplicato l'art. 9-bis perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in quanto consente una rinuncia statale a sanzioni e somme dovute idonea a compromettere la corretta riscossione dell'IVA. La proroga dei termini non era applicabile, poiché gli ulteriori versamenti erano stati effettuati o richiesti oltre il termine prorogato del 27 dicembre 2004. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Condono per omessi o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni

    La norma configura un condono clemenziale: la definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto e delle rate previste. Il pagamento della prima rata, seguito dall'omesso o tardivo pagamento delle successive, non conserva l'efficacia della sanatoria.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Disposizioni relative a fattispecie di condono premiale

    Le regole eventualmente più favorevoli previste per altre forme di condono non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, trattandosi di disposizioni eccezionali.

  • D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212/2003, come modificato dal D.L. n. 355/2003 e dalla legge n. 47/2004

    I contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili possono provvedervi entro il 16 aprile 2004

    La disciplina prorogava i termini per i versamenti utili al perfezionamento del condono e consentiva la rideterminazione delle scadenze delle rate. Tuttavia, per versamenti utili si intendono quelli effettuati in unica soluzione e immediatamente estintivi degli obblighi; nel caso concreto la proroga non era rilevante.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    È richiamato per evidenziare che, nell'art. 9-bis, l'importo dovuto era già determinato dalla dichiarazione integrativa del contribuente, senza necessità di una particolare attività di liquidazione dell'Amministrazione.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e art. 10 del Trattato CE

    Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione di IVA o delle sanzioni connesse possono essere incompatibili con il diritto dell'Unione europea. Il giudice nazionale deve disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile, anche in assenza di una specifica deduzione di parte.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, n. 3, e 384, comma 2

    L'Agenzia ha proposto ricorso per violazione di legge; una volta cassata la sentenza e ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nei condoni fiscali basati sull'art. 9-bis della legge n. 289/2002, la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata non bastano: occorre rispettare integralmente e puntualmente tutte le scadenze e versare l'intero importo dovuto.
  • Le disposizioni più favorevoli previste per altri tipi di condono non possono essere estese per analogia a una diversa fattispecie, perché la disciplina del condono è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.
  • In materia di IVA, una norma interna che comporti la rinuncia a riscuotere imposta o sanzioni in contrasto con il diritto dell'Unione europea può essere disapplicata direttamente dal giudice nazionale, anche d'ufficio.
  • Le proroghe dei termini di pagamento devono essere verificate con attenzione: non ogni versamento tardivo o effettuato con codici errati è idoneo a perfezionare la definizione, soprattutto se avvenuto dopo la scadenza ultima prevista.
  • Quando il mancato pagamento delle rate è già accertato e non servono ulteriori verifiche fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione e definire direttamente la controversia nel merito.

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