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Legge

L.R. Valle d'Aosta 22/2010

Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 22/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta, la dirigenza, le relazioni sindacali, il rapporto di lavoro, il lavoro da remoto e il lavoro agile. Molte misure sono state aggiornate negli anni; restano rilevanti soprattutto le regole generali su incarichi, mobilità, reclutamento, trasparenza e contrattazione per il personale del territorio valdostano.

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e del comparto unico valdostano

Organizzazione dell’Amministrazione regionale e del comparto unico valdostano

La legge definisce l’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e degli enti del comparto unico regionale, regolando anche rapporti di lavoro, dirigenza, contrattazione collettiva, trasparenza e forme flessibili di prestazione. La disciplina vale nel territorio valdostano e si applica, ove compatibile, anche ad alcuni enti e personale specificamente indicati dalla legge.

Ambito di applicazione e fonti

La normativa stabilisce principi e criteri di organizzazione per Amministrazione regionale, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, enti locali e loro forme associative, oltre a disciplinare i rapporti di lavoro presso tali soggetti. Si applica, ove compatibile, al personale tecnico-amministrativo dell’Università della Valle d’Aosta e all’ARER, mantenendo per questi il contratto collettivo regionale del comparto unico. La disciplina organizzativa e lavoristica si fonda sulla legge, sugli atti di organizzazione adottati dagli organi politico-amministrativi e dai dirigenti, nonché sulla contrattazione collettiva e individuale. I trattamenti economici possono derivare solo dalla contrattazione collettiva regionale o da contratti individuali conformi ai contratti collettivi.

Principi di organizzazione e riparto di funzioni

La legge ribadisce la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa. Gli organi di governo definiscono obiettivi, programmi, direttive, criteri generali, organizzazione delle strutture, ripartizione di risorse e conferimento/revoca degli incarichi dirigenziali. Ai dirigenti spetta l’attuazione dei programmi, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’adozione degli atti di gestione e quelli che impegnano l’ente verso l’esterno, la responsabilità dei procedimenti, le procedure di gara, i contratti, le autorizzazioni e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari minori. Nei soggetti privi di dirigenti, tali funzioni sono esercitate dagli organi politico-amministrativi.

Struttura organizzativa e posizioni di particolare responsabilità

Le amministrazioni possono articolarsi in strutture permanenti di primo e secondo livello e in strutture temporanee o di progetto. Le strutture di primo livello assicurano un complesso organico di funzioni; quelle di secondo livello svolgono attività omogenee e possono essere stabili, temporanee o di progetto. Per funzioni di particolare complessità possono essere istituite posizioni di particolare responsabilità, affidabili a dipendenti di categoria D, con poteri definiti dall’atto istitutivo. La durata dell’incarico è regolata dal contratto collettivo regionale e va da un minimo di tre a un massimo di cinque anni.

Vertici politici e incarichi fiduciari

Presso la Presidenza della Regione operano l’Ufficio di Gabinetto e il Segretario generale, che supportano il Presidente nel coordinamento dell’azione politico-amministrativa. Il Segretario generale può essere scelto tra dirigenti regionali o tra esterni con adeguati requisiti di studio ed esperienza; è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti di primo livello e presiede il Comitato di direzione. Sono disciplinati anche gli incarichi fiduciari di Capo e Vice Capo di Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa, di Capo dell’Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo della Protezione civile, di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale e di dirigente veterinario regionale. Tali incarichi sono a termine, spesso correlati alla durata dell’organo politico che li conferisce, e prevedono regole speciali su aspettativa, esclusività del rapporto e trattamento economico.

Ufficio stampa e disciplina del personale giornalistico

Gli enti possono dotarsi di un Ufficio stampa, anche in forma associata, con funzioni di informazione verso i media, comunicazione interna ed esterna, diffusione delle attività istituzionali e promozione dell’immagine dell’ente. Nell’Amministrazione regionale l’Ufficio stampa è diretto da un Capo Ufficio stampa coadiuvato da un Vice Capo e da addetti o collaboratori giornalistici. Il personale deve essere iscritto all’albo dei giornalisti nelle sezioni previste dalla legge e, per la durata dell’incarico, non può svolgere attività professionali incompatibili nei settori dell’informazione e delle relazioni pubbliche. È previsto l’inquadramento previdenziale presso l’INPGI per la durata del rapporto.

Regime speciale per Vigili del fuoco e Corpo forestale

Per il personale operativo-tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e per il personale con funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria del Corpo forestale della Valle d’Aosta è previsto un regime di diritto pubblico, distinto dal modello privatizzato generale. La loro disciplina è affidata a specifiche leggi regionali e a un autonomo comparto negoziale denominato “Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta”, articolato in due aree di negoziazione. Gli accordi negoziali disciplinano trattamento economico, missione, trasferimento, TFR e previdenza complementare, orario, turnazioni, mobilità, reperibilità, congedi, aspettative, patrocinio legale, tutela assicurativa, formazione e relazioni sindacali. Hanno durata triennale e restano efficaci fino al nuovo accordo.

Dirigenza: accesso, conferimento e responsabilità

La dirigenza è organizzata in un’unica qualifica articolata in due livelli. L’accesso avviene per concorso per esami, aperto a dipendenti pubblici e a soggetti esterni con titoli ed esperienza previsti dalla legge; una quota non superiore al 30% dei posti può essere riservata al personale interno dell’ente banditore. Gli incarichi sono conferiti in base a capacità, risultati, competenze ed esperienze; il provvedimento deve indicare compiti e risorse assegnate. È prevista la possibilità di conferire incarichi a esterni entro il limite complessivo del 15% della dotazione organica dirigenziale, per durate determinate. Gli incarichi di primo livello sono conferiti per norma generale per tre-cinque anni e cessano comunque al termine del mandato dell’organo conferente; quelli di secondo livello durano da tre a cinque anni, con primo conferimento triennale. Sono previste regole specifiche per supplenza, reggenza, vacanza di posto, revoca per ragioni organizzative o esiti negativi della valutazione, nonché per la responsabilità dirigenziale e il Comitato dei garanti.

Trasparenza, valutazione della performance e merito

La legge introduce un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con piano della performance e relazione consuntiva. La performance organizzativa riguarda attuazione di piani e programmi, soddisfazione dell’utenza, modernizzazione, efficienza, qualità dei servizi e pari opportunità; quella individuale è collegata a obiettivi e competenze. È istituita la Commissione indipendente di valutazione della performance, che monitora il sistema, convalida la relazione sulla performance, propone la valutazione della dirigenza e cura anche gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Gli enti devono pubblicare sul sito istituzionale dati su organi, dirigenti, incarichi, assenze, premi, sovvenzioni e risultati della performance.

Organici, reclutamento e mobilità

Il personale è inquadrato in un unico ruolo per ente; per l’Amministrazione regionale sono previsti organici distinti per Giunta, Consiglio, Corpo forestale, istituzioni scolastiche ed educative e Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Ogni ente adotta un piano triennale del fabbisogno aggiornato annualmente. Il reclutamento avviene normalmente tramite procedure selettive, con garanzia di accesso dall’esterno almeno al 50%; per categoria A è possibile l’avviamento dai centri per l’impiego. Sono disciplinate assunzioni obbligatorie, contributo di ammissione ai concorsi, graduatorie triennali, periodo di prova e obbligo di attestazione della conoscenza linguistica francese e, se del caso, italiana. La mobilità interna ed esterna è ampia: trasferimenti tra strutture dell’ente, mobilità tra enti del comparto unico, mobilità verso e da l’Azienda USL, altre pubbliche amministrazioni e società partecipate, comandi d’ufficio in presenza di carenze di organico, distacchi per esigenze di interesse pubblico e specifiche tutele per vittime di violenza di genere e persone con ridotta capacità lavorativa.

Contrattazione collettiva e relazioni sindacali

La contrattazione è articolata su comparto, settore e decentrata. Il comparto unico è il livello generale di riferimento, con un’area separata per la dirigenza e una specifica area per i giornalisti degli uffici stampa. La legge regola i limiti delle materie negoziabili, i vincoli di bilancio, le relazioni tra livelli contrattuali, la certificazione delle relazioni tecnico-finanziarie e illustrative, e la pubblicità dei contratti stipulati. La rappresentatività sindacale è calcolata sulla media ponderata tra dato associativo e dato elettorale, con soglia del 5%. È previsto un organismo regionale di coordinamento delle relazioni sindacali, oggi il CRRS, che esercita le funzioni già attribuite all’ARRS, cura studio, monitoraggio e supporto alla contrattazione e controlla l’applicazione dei contratti collettivi. Sono disciplinate anche le rappresentanze sindacali interne, le prerogative sindacali, i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali.

Rapporto di lavoro, mansioni e orario

Il dipendente è adibito alle mansioni proprie della categoria o a mansioni equivalenti; in casi specifici può essere adibito temporaneamente a mansioni superiori o, occasionalmente, inferiori. Sono disciplinati identificazione del personale, equo indennizzo per causa di servizio, inidoneità psicofisica, collocamento a riposo e trattenimento in servizio per motivate esigenze organizzative. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, di norma distribuite entro un arco giornaliero massimo di dieci ore. Sono previste flessibilità per volontariato, chiusure degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche in specifici casi e regole per congedi, aspettative e pari opportunità.

Attività extraimpiego e incompatibilità

La legge distingue attività liberamente svolgibili, attività autorizzabili e attività incompatibili. Sono consentite senza autorizzazione alcune collaborazioni giornalistiche, attività di autore o inventore, docenze singole, formazione per pubbliche amministrazioni e volontariato con soli rimborsi spese. Sono inoltre consentiti incarichi per i quali è previsto comando o aspettativa e cariche sindacali in caso di distacco o aspettativa. Sono autorizzabili incarichi esterni, cariche in enti e associazioni non in conflitto con il servizio e prestazioni occasionali, entro limiti economici e di tempo. È ammessa anche, per i part-time non superiori al 50%, una più ampia possibilità di incarichi e attività professionali. Restano incompatibili commercio, industria, professioni e altri impieghi, salvo le eccezioni previste; la violazione comporta diffida e, se persiste, decadenza.

Lavoro da remoto e lavoro agile

La disciplina del lavoro da remoto promuove l’impiego flessibile delle risorse, la conciliazione vita-lavoro e il contrasto allo spopolamento. Il lavoro da remoto può essere domiciliare, telecentrale o convenzionato, e riguarda attività informatizzabili, programmabili e verificabili, senza interazioni fisiche con il pubblico. L’attuazione avviene tramite progetti che definiscono posti remotizzabili, fattibilità, formazione e criteri di verifica. Per il lavoro agile, gli enti devono adottare annualmente entro il 31 gennaio un Piano organizzativo del lavoro agile, quale sezione del piano della performance, sentite le organizzazioni sindacali. Il piano deve garantire l’accesso ad almeno il 15% dei dipendenti con mansioni compatibili, salvo mancanza del piano, e riconoscere priorità alle lavoratrici nei tre anni successivi al congedo di maternità e ai lavoratori con figli con disabilità grave. Il contratto individuale disciplina obiettivi, strumenti, riposi e disconnessione.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge ha sostituito la previgente disciplina del 1995 e coordina tutti i riferimenti normativi alle sue disposizioni. Gli incarichi dirigenziali in essere al momento dell’entrata in vigore sono fatti salvi fino a scadenza naturale, con regole transitorie per graduazione delle strutture, costituzione degli organismi di valutazione e avvio della nuova contrattazione. Restano efficaci per il periodo residuo le autorizzazioni extraimpiego già rilasciate e le procedure concorsuali già bandite. Sono espressamente abrogate numerose leggi regionali e regolamenti precedenti in materia di personale e organizzazione, compresa la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e altre disposizioni elencate nell’articolo finale. La disciplina vigente è quindi quella risultante dalle successive modifiche, senza rinvio alla vecchia normativa salvo i casi espressamente salvati.

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