Sentenza del 20/01/2016 n. 945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Toscana sostenendo, con due motivi connessi, che la Commissione avesse motivato in modo insufficiente e contraddittorio la decisione. In particolare, la CTR aveva ritenuto nullo o comunque carente di motivazione l'avviso di accertamento relativo a IRPEF e ILOR per l'anno 1979, notificato nel 1985, perché non illustrava adeguatamente il recupero fiscale derivante dalla diminuzione di magazzino dichiarata dal contribuente ma non documentata. L'Agenzia ha sostenuto che il mancato riscontro documentale della perdita era sufficiente a giustificare il recupero a tassazione e che spettava al contribuente provare l'effettività della componente negativa del reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, mentre l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, il contribuente che invoca componenti negative, perdite o circostanze modificative o estintive deve dimostrarne l'esistenza. Nel caso concreto, il contribuente non aveva fornito la prova della perdita di magazzino. Il riferimento, nell'avviso, al mancato riscontro della perdita dichiarata era quindi sufficiente a motivare la ripresa fiscale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
motivazione insufficiente e contraddittoria
La norma è stata invocata per denunciare l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Legge n. 516 del 1982, art. 19
dichiarazione integrativa
La CTR aveva rilevato che il contribuente non aveva dimostrato di avere presentato la dichiarazione integrativa prevista dalla norma; tale profilo, tuttavia, non è risultato decisivo rispetto alla cassazione della sentenza.
Principi sull'onere della prova in materia tributaria
spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria
L'Amministrazione deve provare gli elementi che fondano la maggiore imposizione, mentre il contribuente deve provare le componenti negative del reddito e le circostanze modificative, estintive o impeditive della pretesa, quando le invoca a propria difesa.
Cassazione n. 13509/2009
il contribuente ... deve dimostrare a sua volta gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano
La pronuncia è richiamata per confermare la ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente.
Massime di principio
- In un accertamento tributario, l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi che giustificano la maggiore pretesa, ma il contribuente deve documentare le componenti negative del reddito, come perdite, costi o diminuzioni di magazzino, quando le oppone all'accertamento.
- Il mancato riscontro documentale di una componente negativa dichiarata può essere sufficiente a giustificarne il recupero a tassazione, purché l'avviso indichi in modo comprensibile che la voce è stata disconosciuta perché non provata.
- La carenza di motivazione dell'avviso non può essere affermata automaticamente: occorre verificare se l'atto consenta al contribuente di comprendere la ragione del recupero e di predisporre una difesa concreta.
- Chi invoca una dichiarazione integrativa, una perdita o un'altra circostanza favorevole deve fornire la relativa prova documentale; la mancata costituzione o la mancata produzione in giudizio può compromettere la posizione del contribuente.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta, ma impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando correttamente i principi sull'onere della prova e sulla motivazione dell'accertamento.
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