Cassazione Civile, Ordinanza n. 33176/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata a una società beneficiaria di scissione, chiamata a rispondere in solido per debiti tributari della società scissa. La società aveva impugnato la cartella e, nel corso del giudizio di cassazione avverso la sentenza regionale, aveva poi presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 119/2018. L’Agenzia delle entrate aveva negato la definizione ritenendo che la cartella, essendo successiva a un avviso di accertamento già notificato alla società scissa, fosse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo definibile. Con l’unico motivo del ricorso contro il diniego, la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la cartella fosse il primo atto notificato a essa e che, in quanto primo atto con cui veniva resa edotta della pretesa tributaria, dovesse considerarsi atto sostanzialmente impositivo e quindi definibile. La memoria richiamava anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette la definibilità delle cartelle costituenti il primo atto impositivo notificato al contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata. Ha ritenuto che, anche se l’avviso di accertamento era stato notificato alla sola società scissa e la cartella era stata emessa nei confronti della beneficiaria quale coobbligata solidale, la cartella costituiva per la beneficiaria il primo atto con cui la pretesa tributaria le veniva esternata. Di conseguenza, la cartella doveva essere qualificata come atto impositivo ai fini dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con possibilità per la società di accedere alla definizione agevolata. Il giudizio sull’impugnazione del diniego è stato quindi dichiarato estinto. Le spese sono state compensate, in ragione degli esiti della domanda e del recente consolidamento giurisprudenziale in materia.
Norme richiamate
sono definibili anche le cartelle di pagamento che, per il contribuente, costituiscano il primo atto con cui viene resa nota la pretesa fiscale; la natura di atto impositivo dipende dalla funzione sostanziale svolta verso il destinatario concreto
art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986
"I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa... Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido..."
nei casi di scissione l’accertamento può svolgersi nei confronti della sola società scissa; le beneficiarie sono coobbligate in solido e possono ricevere successivamente la cartella, senza che ciò escluda la loro tutela difensiva
richiamato nel giudizio di merito per escludere la decadenza in tema di riscossione coattiva
Massime di principio
- Ai fini delle definizioni agevolate, una cartella di pagamento è qualificabile come atto impositivo quando è il primo atto con cui il destinatario concreto viene reso edotto della pretesa tributaria, anche se essa trae origine da un precedente avviso notificato ad altro soggetto.
- Nelle ipotesi di scissione societaria, la notifica dell’avviso di accertamento alla sola società scissa non impedisce che la successiva cartella notificata alla beneficiaria assuma natura sostanzialmente impositiva verso quest’ultima, se costituisce il primo atto a essa comunicato.
- La disciplina speciale della responsabilità solidale della società beneficiaria non elimina il diritto di difesa: la beneficiaria può contestare la cartella anche nel merito, deducendo vizi che incidono sul fondamento della pretesa originaria.
- La qualificazione di un atto come impositivo ai fini del condono dipende dalla sua funzione concreta verso il destinatario, non dalla sua mera collocazione formale nel procedimento di riscossione.
Come è indicizzato
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