Cassazione Civile, Sentenza n. 8361/2022 del 15/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Genova ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova che aveva rigettato il suo appello avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2010 relativi ad alloggi e autorimesse situati a Busalla e destinati ad edilizia residenziale pubblica (ERP) locati a residenti aventi requisiti di emergenza abitativa. Il Comune di Genova chiedeva il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 (esenzione per immobili dei Comuni «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali»). Il ricorrente deduceva, fra l'altro, che la CTR avrebbe basato la decisione su motivazioni diverse da quelle contenute negli atti impositivi (integrazione postuma della motivazione), avrebbe invertito l'onere della prova e non avrebbe valutato documenti prodotti (omesso esame di fatti decisivi). Contestava altresì profili di illegittimità costituzionale e violazioni delle norme sul processo tributario e sulla motivazione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per carenza di autosufficienza i primi due motivi e, nel merito, ha ritenuto infondati tutti i motivi autonomi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ufficio non può integrare la motivazione dell'atto impositivo in sede processuale per ampliare i confini della lite; tuttavia ha osservato che il controllo giudiziale sulla sussistenza del requisito dell'"utilizzo diretto ed immediato" per l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) è ammissibile e che la CTR ha correttamente ritenuto mancanti prove circa la destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali del Comune possessore. La Corte ha inoltre richiamato l'onere del ricorrente in Cassazione di riprodurre o indicare espressamente gli atti e le parti di essi ai quali si riferiscono le doglianze, e ha escluso che la produzione successiva di documenti (es. note circa l'utilizzo dei canoni) fosse idonea a dimostrare la strumentalità diretta degli immobili alle funzioni istituzionali. Ha respinto anche le censure costituzionali ritenendole inammissibili o infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Busalla, liquidate in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi, oltre oneri accessori.
Norme richiamate
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1, lett. a
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni ... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
L'esenzione ICI richiede che gli immobili siano destinati esclusivamente e direttamente ai compiti istituzionali del proprietario; la semplice destinazione ad edilizia residenziale pubblica o la locazione a terzi non costituiscono di per sé destinazione diretta istituzionale.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19
Richiamato in relazione ai principi del processo tributario; utilizzato per contestazioni sulle modalità della motivazione e del processo d'impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali, nullità per violazione di norme di rito, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha richiamato i limiti di tali censure, in particolare l'obbligo di indicare con precisione gli elementi omessi e la natura del vizio dedotto.
Codice civile, art. 2697
Richiamato con riferimento all'onere della prova: chi afferma un fatto deve fornirne la prova; nel caso il Comune di Genova doveva dimostrare la destinazione esclusiva degli immobili.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3
Invocata con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi e al diritto di difesa, ma le doglianze sono state rigettate per carenza di autosufficienza o infondatezza.
Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7
Riferita ai principi del processo tributario e del contraddittorio; nessuna violazione ritenuta dalla Corte atteso il mancato rispetto degli oneri di autosufficienza del ricorso.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Richiamati in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia motivato adeguatamente la decisione e che non sussistessero nullità.
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36
Richiamato in relazione alle norme sul processo tributario e sulla motivazione; la Corte ha escluso violazioni rilevanti.
D.L. 27 maggio 2008 n. 93, art. 1, comma 5 (conv. L. 24 luglio 2008 n. 126)
Norma invocata dal ricorrente per prospettare disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto che la comparazione normativa fosse inidonea a sostenere la censura e ha richiamato precedenti della Corte Costituzionale e della Cassazione che respingono la tesi.
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 8, comma 4
Richiamato nel quadro normativo confrontato con il D.L. 93/2008; la Corte ha osservato differenze nelle condizioni di applicazione delle esenzioni.
Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 119, comma 4
Richiamati nelle censure costituzionali del ricorrente; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non idonee a dimostrare violazioni costituzionali.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. a) D.L.vo 504/1992 richiede destinazione esclusiva, diretta e immediata dell'immobile ai compiti istituzionali del proprietario: la mera destinazione ad ERP e la sua locazione a privati non sono di per sé sufficienti.
- L'amministrazione non può modificare o integrare la motivazione dell'atto impositivo in sede contenziosa per fondare nuove ragioni di pretesa; le ragioni dell'atto delimitano i confini della lite.
- Chi invoca un'esenzione fiscale ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'esenzione; l'insufficienza probatoria legittima il rigetto del beneficio.
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o indicare espressamente gli atti e le parti di essi su cui si fondano le doglianze, pena l'inammissibilità.
- La censura per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione precisa del fatto omesso, della sua presenza negli atti e della sua decisività; l'omessa disanima di argomentazioni generiche non è sufficiente.
- Le questioni di costituzionalità devono essere prospettate secondo i canali procedurali corretti (eccezione di illegittimità normativa), non come semplice doglianza diretta in cassazione.
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