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Messaggio

Messaggio numero 4925 del 21-03-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento riepiloga due interpelli ministeriali: il primo chiarisce quando può essere rilasciato il DURC alle imprese ammesse al concordato preventivo in continuità, limitatamente ai debiti anteriori alla procedura e per un anno dall’omologazione; il secondo stabilisce che, nelle società di capitali, la verifica della regolarità contributiva riguarda solo la società e non le posizioni contributive dei singoli soci, incluse le s.r.l. unipersonali.

Precisazioni sul rilascio del DURC per concordato preventivo in continuità e società di capitali

Precisazioni ministeriali sul DURC in concordato preventivo e società di capitali

Il documento illustra due interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC. Le precisazioni riguardano, da un lato, le imprese ammesse al concordato preventivo in continuità e, dall’altro, le società di capitali, con effetti operativi sulle verifiche svolte dalle sedi competenti.

Concordato preventivo in continuità: quadro normativo e finalità

L’Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012 affronta il tema del DURC per le imprese ammesse al concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale, disciplinato dall’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).

Il concordato preventivo, regolato dagli artt. 161 e seguenti della Legge Fallimentare, è descritto come uno strumento volto a salvaguardare le imprese in stato di crisi non irreversibile, attraverso un piano con cui l’azienda concorda con i creditori tempi e modalità di pagamento dei debiti anteriori alla domanda di concordato.

L’art. 186-bis, introdotto dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012), disciplina i piani che prevedono:

  • la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore;
  • la cessione dell’azienda in esercizio;
  • il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.

Moratoria e crediti contributivi nel concordato in continuità

La norma consente nel piano concordatario una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, inclusi i crediti contributivi e assicurativi.

Il documento precisa che tale sospensione dei pagamenti riguarda solo le posizioni debitorie sorte prima dell’apertura della procedura e indicate nel piano di risanamento. Inoltre, il piano omologato dal Tribunale deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Ai fini del DURC, il Ministero riconduce la fattispecie all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo cui la regolarità sussiste anche in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

Condizioni per il rilascio del DURC regolare

Per le imprese ammesse al concordato preventivo ex art. 186-bis, il DURC può essere rilasciato regolare solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • la sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura;
  • tali inadempienze sono conformemente indicate nel piano di risanamento;
  • il piano di concordato prevede espressamente la moratoria di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. c), L.F.;
  • il piano è omologato dal Tribunale;
  • il piano stabilisce l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Il Ministero specifica che la regolarità può essere attestata solo per un periodo non superiore a un anno dalla data di omologazione. Decorso tale termine, la moratoria prevista dall’art. 186-bis cessa di avere effetto e, in assenza di integrale soddisfazione dei crediti contributivi privilegiati, l’impresa deve essere considerata irregolare.

Attività istruttoria delle sedi competenti

Il documento precisa che, in sede di istruttoria del DURC, le competenti sedi devono verificare che:

  • la situazione di irregolarità concerna effettivamente la fattispecie del concordato preventivo in continuità;
  • il piano di concordato rispetti le condizioni indicate dal Ministero;
  • sia intervenuta l’omologazione del piano.

Accertata l’omologazione, la dichiarazione di regolarità può essere resa per un periodo non superiore a un anno dalla data dell’omologazione; trascorso tale termine viene meno la causa di sospensione prevista dall’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007.

Società di capitali: irrilevanza della posizione dei singoli soci

L’Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013 riguarda il rilascio del DURC alle società di capitali. Il Ministero afferma il principio secondo cui, nella verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.

La conclusione si fonda sul principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, che comporta la separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci. Di conseguenza, la regolarità contributiva va verificata solo in relazione agli obblighi contributivi di cui il datore di lavoro e/o il committente/associante è tenuto a rispondere civilisticamente.

Non assumono rilievo, quindi, eventuali irregolarità contributive dei soci, anche se tenuti, in base alla normativa vigente, all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Le società non possono essere chiamate a rispondere di tali violazioni per effetto del regime patrimoniale che le caratterizza.

Estensione alle s.r.l. unipersonali e indicazioni operative

Il Ministero chiarisce che la disciplina vale anche per le s.r.l. unipersonali, in quanto soggette al medesimo regime civilistico delle società di capitali.

Le sedi, in attesa della messa in produzione della procedura di controllo automatizzato DurcInps richiamata dal messaggio n. 21313 del 28 dicembre 2012, già aggiornata per recepire tali indicazioni, devono attenersi alle disposizioni ministeriali nella verifica di regolarità.

Note richiamate nel documento

Il documento richiama inoltre che:

  • i crediti contributivi e assicurativi possono essere oggetto di accordi, nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative per la ristrutturazione dei debiti, solo nei limiti dell’art. 182-ter L.F. e del D.M. 4 agosto 2009, che disciplina modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali;
  • il D.M. 24 ottobre 2007 sul DURC, all’art. 5, prevede la regolarità anche in presenza di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

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