Messaggio numero 4678 del 18-03-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le prime istruzioni operative per applicare la salvaguardia di 55.000 soggetti prevista dall'art. 22 del d.l. n. 95/2012, individuando categorie ammesse, requisiti, contingenti numerici, termini per le istanze, modalità di monitoraggio e coordinamento tra INPS, Ministero e Direzioni territoriali del lavoro.
Istruzioni operative sulla salvaguardia pensionistica per 55.000 lavoratori
Salvaguardia pensionistica per 55.000 lavoratori
Il documento illustra le prime istruzioni operative per l’applicazione della salvaguardia prevista dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La disciplina consente a determinati lavoratori di continuare ad applicare i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il limite complessivo di 55.000 soggetti.
Quadro normativo e finalità
L’articolo 22, comma 1, del d.l. n. 95/2012 stabilisce che le regole previgenti alla riforma del 2011 continuano ad applicarsi a 55.000 lavoratori appartenenti a specifiche categorie, anche se maturano i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011. Il comma 2 affida all’INPS il monitoraggio delle domande in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro; una volta raggiunto il limite numerico, non vengono prese in esame ulteriori domande per il beneficio.
L’articolo 24 del medesimo decreto prevede la copertura finanziaria annuale degli oneri per gli anni 2012, 2013 e a decorrere dal 2014. Le modalità attuative sono state definite dal decreto interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013.
Categorie di lavoratori interessate e criteri di ammissione
Il documento individua quattro categorie di lavoratori potenzialmente beneficiari, con i relativi requisiti e condizioni.
-
Lettera a) – lavoratori in accordi governativi per gestione eccedenze occupazionali:
- accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011;
- cessazione del rapporto di lavoro e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011;
- perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o, se prevista, della mobilità lunga.
-
Lettera b) – lavoratori con accesso ai Fondi di solidarietà di settore:
- accordi stipulati alla data del 4.12.2011;
- titolarità di prestazione straordinaria a carico del Fondo da data successiva al 4.12.2011;
- permanenza a carico del Fondo fino a 62 anni di età.
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Lettera c) – prosecutori volontari della contribuzione:
- autorizzazione antecedente al 4.12.2011;
- assenza di rioccupazione successiva all’autorizzazione;
- almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011;
- decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.
-
Lettera d) – lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo:
- risoluzione del rapporto entro il 31.12.2011;
- assenza di successiva rioccupazione;
- maturazione dei requisiti pensionistici, secondo la disciplina previgente, entro il 6.1.2015.
Ripartizione dei 55.000 posti
Il decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012 ripartisce il contingente complessivo come segue:
- 40.000 lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con ammortizzatori sociali, sulla base di accordi governativi entro il 31 dicembre 2011;
- 1.600 lavoratori per i Fondi di solidarietà;
- 7.400 prosecutori volontari;
- 6.000 lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 216/2011.
Riesame delle posizioni escluse dalla precedente salvaguardia
Le Sedi devono riesaminare le posizioni dei lavoratori rientranti nell’articolo 24, comma 14, lettere da a) a d), della legge n. 214/2011 e nell’articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, rimasti esclusi dalla c.d. salvaguardia dei 65.000, verificando se sussistano i requisiti per la nuova salvaguardia dei 55.000.
Le Sedi devono inoltre segnalare, tramite la casella di posta dedicata, i nominativi dei lavoratori aventi diritto ma non inseriti nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA.
Specificità della categoria lettera a)
Per i lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali:
- il contingente è di 40.000 unità;
- il criterio ordinatorio del monitoraggio è la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- sono compresi anche i lavoratori ai quali la legge ha esteso l’applicazione della legge n. 223/1991, in particolare:
- lavoratori del commercio con più di 50 e fino a 200 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza, con specifici codici intervento dsweb 013 e 014;
- lavoratori del trasporto aereo e società derivate (codice intervento 562);
- lavoratori delle società di gestione aeroportuale e società derivate (codice intervento 561).
Per questi soggetti continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di mobilità vigente al 31 dicembre 2011, con particolare riferimento alla durata. Il periodo utile per maturare i requisiti pensionistici va verificato tenendo conto della data del 21 gennaio 2013, giorno di pubblicazione del decreto interministeriale: le sospensioni successive a tale data non rilevano ai fini del prolungamento del periodo di fruizione. Per i lavoratori licenziati dopo il 21 gennaio 2013, i periodi di sospensione non possono comunque essere considerati.
Sono esclusi i beneficiari di indennità di mobilità in deroga, poiché la salvaguardia riguarda solo l’indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991. Restano esclusi anche i lavoratori interessati da accordi in sede non governativa, quali accordi aziendali, regionali o locali.
Il decreto interministeriale stabilisce inoltre gli obblighi di trasmissione degli elenchi nominativi da parte delle imprese:
- entro il 20 febbraio 2013, per i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012;
- entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2012, per i lavoratori da licenziare nell’anno di riferimento.
Gli elenchi devono essere inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, in formato Excel secondo il modello dell’allegato 4. Il Ministero trasmette poi all’INPS gli elenchi entro 15 giorni dal ricevimento, attestando che derivano da accordi governativi stipulati entro il 31.12.2011. L’INPS ammette quindi i nominativi alla procedura di monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Specificità della categoria lettera b)
Per i lavoratori per i quali era previsto l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore:
- il contingente è di 1.600 unità;
- il monitoraggio segue la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- i destinatari sono i titolari di prestazione straordinaria da data successiva al 4.12.2011, in base ad accordi stipulati entro tale data;
- è prevista la permanenza a carico del Fondo fino ai 62 anni di età, anche se i requisiti pensionistici previgenti maturano prima.
Per alcuni Fondi, come credito, credito cooperativo e Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno può superare il periodo massimo individuale di permanenza, in forza di apposite delibere dei Comitati amministratori. Le domande con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Il documento precisa che i due contingenti relativi ai Fondi di solidarietà, pari rispettivamente a 17.710 unità e 1.600 unità, risultano esauriti con decorrenza 1° aprile 2013, ma la Direzione centrale pensioni continua il monitoraggio mensile per eventuali disponibilità residue. Per il contingente di 1.600 unità, poiché la copertura finanziaria decorre dal 2014 ma non è indicato un termine finale, le Sedi possono prendere in considerazione anche domande con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019.
Specificità della categoria lettera c)
Per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione:
- il contingente è di 7.400 unità;
- il monitoraggio segue la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- l’autorizzazione deve essere antecedente al 4.12.2011;
- il lavoratore non deve aver ripreso attività lavorativa dopo l’autorizzazione, salvo il lavoro socialmente utile che non comporta instaurazione di rapporto di lavoro;
- deve risultare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011;
- i requisiti anagrafici e contributivi devono determinare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015.
La mancata ripresa di attività deve essere dichiarata dall’interessato con dichiarazione di პასუხისმგabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e verificata tramite le banche dati INPS. Sono escluse le autorizzazioni per periodi di lavoro part-time ex art. 8 del d.lgs. n. 564/1996 e quelle relative a sospensioni del rapporto di lavoro non coperte da contribuzione, come le aspettative non retribuite, perché non equiparabili alla prosecuzione volontaria in caso di cessazione del rapporto.
Specificità della categoria lettera d)
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo:
- il contingente è di 6.000 unità;
- il monitoraggio è basato sulla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- la risoluzione deve essere avvenuta entro il 31.12.2011;
- la cessazione deve derivare da accordi individuali anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., oppure da accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il lavoratore non deve essere stato rioccupato successivamente;
- i requisiti pensionistici previgenti devono comportare la decorrenza entro il 6.1.2015;
- la data di cessazione deve risultare da elementi certi e oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro o soggetti equipollenti.
Le istanze, corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione, devono essere presentate entro il 21 maggio 2013 alle Direzioni territoriali del lavoro competenti. Per l’esame delle domande sono istituite Commissioni composte da due funzionari della DTL, uno con funzioni di Presidente, e da un funzionario INPS designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
Le decisioni di accoglimento devono essere comunicate tempestivamente all’INPS, anche telematicamente. Contro i provvedimenti è ammesso riesame entro 30 giorni dalla ricezione, innanzi alla medesima Direzione territoriale del lavoro. Il documento rinvia alla circolare ministeriale n. 6 del 25 gennaio 2013, precisando che la procedura è diversa da quella della circolare n. 19/2012. Inoltre, i lavoratori già ammessi ma rimasti esclusi dalla salvaguardia dei 65.000 devono presentare apposita istanza per accedere alla salvaguardia dei 55.000 entro il 21 maggio 2013; le precedenti decisioni di accoglimento non sono sufficienti per tale nuovo beneficio.
Regole sui requisiti e sulle decorrenze
Per tutti i lavoratori ricompresi nei punti 1 e 2 del messaggio si applicano le regole pensionistiche e di decorrenza vigenti prima del 6 dicembre 2011, anche se i requisiti maturano dopo il 31 dicembre 2011. Il documento rinvia, per i chiarimenti già forniti su analoghe fattispecie, ai seguenti atti:
- allegato n. 4 del messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012;
- punti 1, 2, 3.1, 3.2 e 4 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012;
- punto 3 del messaggio n. 1500 del 24 gennaio 2013.
Monitoraggio e aggiornamenti operativi
Le modalità applicative dettagliate e il riesame delle posizioni già trattate per la salvaguardia disciplinata dal decreto interministeriale 1° giugno 2012 saranno illustrati con un messaggio dedicato successivo. Il documento quindi si limita a fissare l’impianto operativo iniziale e il raccordo con le procedure precedenti.
Punto di consulenza “Sportello Amico”
Il documento conferma le istruzioni già impartite con i messaggi nn. 12196 e 12310 del 2012 per l’attivazione e la gestione dei Punti di Consulenza “Sportello Amico” a favore dei lavoratori interessati alla salvaguardia.
Ogni struttura territoriale deve:
- attivare almeno un punto di consulenza “Sportello Amico”;
- garantire un orario di ricevimento non inferiore a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse;
- garantire un orario non inferiore a 20 ore per le Agenzie territoriali.
Sinergie tra strutture INPS, ex Inpdap, ex Enpals e Direzioni territoriali del lavoro
Il testo richiama le sinergie operative tra le diverse strutture INPS e le Direzioni territoriali del lavoro, rinviando alle disposizioni già contenute nel messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012 e nel messaggio n. 14907 del 14 settembre 2012.
Ai fini del monitoraggio, i funzionari INPS componenti delle Commissioni presso le DTL trasmettono tempestivamente ai referenti regionali i dati identificativi dei soggetti di cui al punto 2.4 le cui istanze siano state accolte. I referenti regionali formano quindi un elenco regionale e lo inviano alla Direzione centrale pensioni tramite la casella di posta dedicata.
Resta fermo l’obbligo delle Commissioni di comunicare all’INPS, anche telematicamente e preferibilmente via PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze presentate dai soggetti della categoria di cui al punto 2.4.
Caselle di posta elettronica per quesiti
Per i quesiti di carattere normativo o tecnico è istituita la casella di posta elettronica Salvaguardia55@inps.it, priva di rilevanza esterna. I quesiti devono essere inoltrati esclusivamente tramite le strutture regionali alle seguenti caselle:
- salvaguardia55@inps.it;
- dctrattpensuff1@inpdap.gov.it per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap;
- dpp@enpals.it per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.
Il documento precisa che sarà dato riscontro solo ai quesiti trasmessi nel rispetto di tali indicazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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