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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. n. 26674 del 24 dicembre 2025 con cui il R.U.P. della “Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto ponte, per la durata di mesi ventiquattro, del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari (con codice CER 18, con codice CER diverso da 18 e radioattivi prodotti dall’ARNAS Garibaldi di Catania)”, articolata in 3 Lotti, ha disposto l’esclusione della ricorrente per il lotto n. 1; - dei verbali della Commissione tecnica di gara n. 9 del 1° ottobre 2025, n. 10 del 31 ottobre 2025 e n. 12 dell’11 dicembre 2025, nonché dei verbali del seggio di gara n. 11 del 13 novembre 2025 e n. 13 del 19 dicembre 2025 e della nota prot. n. 11239 del 2 ottobre 2025 a firma del R.U.P.; - di ogni altro atto presupposto, connesso, e comunque sconosciuto e pregiudizievole per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto n. 1 di una procedura aperta per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti sanitari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al lotto n. 1 di una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, è stata esclusa per la ritenuta non conformità della documentazione tecnica. In particolare, la stazione appaltante ha considerato omessa la scheda tecnica relativa alle cisterne/vasche di capacità pari o superiore a 1.000 litri e ha ricondotto tale omissione all’art. 18 del disciplinare, che imponeva a pena di esclusione la presentazione delle schede tecniche relative a tutti i “contenitori e sacchi offerti”. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 18 del disciplinare e degli artt. 3 e 10, lett. d), del capitolato tecnico, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti ed erroneità della motivazione. Ha sostenuto che la lex specialis distinguesse i contenitori e sacchi monouso, nelle misure di 5, 10 e 20 litri, dalle vasche/cisterne per rifiuti liquidi, di capacità pari o superiore a 1.000 litri, e che l’obbligo documentale dell’art. 18 riguardasse soltanto contenitori e sacchi, senza estendersi alle vasche/cisterne. È stato inoltre rilevato che, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, la ricorrente aveva prodotto la scheda mancante, senza che la stazione appaltante ne contestasse il contenuto, salvo la tardività.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini dell’ammissione, con riserva, della ricorrente alle ulteriori fasi di gara. Ha ravvisato il periculum in mora nell’imminente apertura delle buste contenenti le offerte. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto plausibile, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare e salva la valutazione di merito, la tesi secondo cui gli atti di gara distinguevano i contenitori/sacchi dalle vasche/cisterne e l’art. 18 del disciplinare, nel riferirsi alle schede tecniche dei “contenitori e sacchi offerti”, non imponesse espressamente anche la produzione delle schede relative alle vasche/cisterne. L’ammissione è stata disposta con riserva, in attesa della decisione di merito, per la quale è stata fissata udienza pubblica al 25 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il periculum in mora e il fumus boni juris e ha disposto l’ammissione con riserva alle ulteriori fasi di gara.

  • art. 18 del disciplinare di gara

    L’operatore economico, per ogni singolo lotto per il quale concorre, utilizza la piattaforma per inserire nella busta tecnica virtuale, a pena di esclusione, la seguente documentazione digitalmente sottoscritta come specificato nell’art. 15: 1) schede tecniche relative a tutti i contenitori e sacchi offerti

    La disposizione, secondo la valutazione cautelare, sembrava riferire l’obbligo di produzione delle schede tecniche ai contenitori e ai sacchi, senza menzionare le vasche o cisterne; appariva quindi dubbia la legittimità dell’esclusione fondata sull’omessa scheda relativa a queste ultime.

  • art. 3, lettere a) e b), del capitolato tecnico

    Il servizio doveva comprendere la fornitura, per i lotti 1, 2 e 3, di appositi contenitori e sacchi per rifiuti e, per il solo lotto 1, di idonei contenitori/cisterne/vasche di rifiuti liquidi

    La disposizione è stata valorizzata per evidenziare la distinzione testuale tra contenitori e sacchi, da un lato, e contenitori/cisterne/vasche per rifiuti liquidi, dall’altro.

  • art. 10, lettera d), del capitolato tecnico

    Disponibilità, secondo la capienza necessaria, nelle misure di 5, 10 e 20 litri e, per le cisterne/vasche, in misura pari o superiore a 1000 litri, nonché delle eventuali ulteriori misure utili a soddisfare le esigenze delle singole unità operative

    La disposizione individuava le diverse tipologie e capacità dei contenitori e delle cisterne/vasche, contribuendo alla plausibilità della distinzione operata dalla ricorrente tra tali categorie di prodotti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’esclusione da una gara per omessa produzione di documentazione tecnica è assistita da fumus boni juris quando la lex specialis, interpretata secondo il suo tenore letterale e sistematico, impone a pena di esclusione le schede relative a determinate categorie di prodotti senza menzionare espressamente una distinta categoria di beni oggetto della fornitura.
  • La stazione appaltante non può estendere una clausola della lex specialis che prevede l’esclusione per la mancata presentazione di schede tecniche oltre l’ambito oggettivo individuato dal suo testo, soprattutto quando il capitolato distingue tra categorie di prodotti differenti.
  • L’imminente apertura delle offerte può integrare il periculum in mora dell’operatore escluso, giustificando l’ammissione cautelare con riserva alle ulteriori fasi della procedura di gara.
  • La produzione successiva della scheda tecnica mediante soccorso istruttorio, non accompagnata da contestazioni sul contenuto tecnico del documento da parte della stazione appaltante, costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della plausibilità dell’esclusione, ferma la verifica della tempestività e della legittimità del soccorso nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioDifetto di motivazioneEccesso di potere

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