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Legge

L.R. Lombardia 22/2006

Il mercato del lavoro in Lombardia

Normativa regionaleL.R. Lombardia 22/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organica il mercato del lavoro lombardo: definisce competenze di Regione, province e Città metropolitana, rete dei servizi, accreditamento/autorizzazione degli operatori, valutazione dei servizi, politiche attive, tirocini, apprendistato, parità di genere, sicurezza, contrasto al lavoro irregolare e sostegno nelle crisi occupazionali. Molte previsioni sono state aggiornate, ma il quadro resta riferito alla Lombardia e alla programmazione regionale vigente.

Disciplina del mercato del lavoro in Lombardia

Disciplina del mercato del lavoro in Lombardia

La legge detta l’assetto organico delle politiche del lavoro nella Regione Lombardia, nel rispetto della normativa statale ed europea. Il provvedimento definisce obiettivi, competenze istituzionali, rete dei servizi, strumenti di politiche attive, misure per la qualità e sicurezza del lavoro e interventi per crisi occupazionali e innovazione.

Finalità e principi generali

La Regione promuove lo sviluppo occupazionale e il diritto effettivo al lavoro, orientando l’azione pubblica a:

  • libera scelta dei lavoratori attraverso servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati o autorizzati;
  • piena occupazione, qualità, regolarità, sicurezza e stabilità del lavoro;
  • continuità occupazionale e permanenza in attività;
  • coesione e integrazione sociale;
  • parità tra uomo e donna nel lavoro.

L’azione regionale è improntata a concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con province, Città metropolitana, enti locali, autonomie funzionali, parti sociali ed enti bilaterali. La programmazione considera inoltre innovazione e internazionalizzazione come leve strategiche delle politiche di istruzione, formazione e lavoro.

Competenze della Regione e degli enti territoriali

Alla Regione spettano la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro, la disciplina del mercato del lavoro regionale e il raccordo tra operatori pubblici e privati. Essa definisce anche interventi per prevenire esuberi occupazionali, tutela occupazione e reddito, monitora e valuta le politiche del lavoro e quelle integrate con istruzione, formazione e università, e gestisce Borsa lavoro Lombardia.

La Regione esercita inoltre funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili. La Giunta definisce, nel rispetto del d.lgs. 150/2015, indirizzi operativi, organizzazione dei servizi, integrazione dei sistemi informativi, raccordo tra formazione e politiche attive e modalità di cooperazione pubblico-privato.

Alle province e alla Città metropolitana di Milano sono delegate le funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi ai centri per l’impiego e al collocamento mirato, nell’ambito degli indirizzi regionali. Possono avvalersi di enti strumentali, aziende speciali o società pubbliche già esistenti al 31 dicembre 2017 e con contratto di servizio in essere; il personale dei CPI resta nei rispettivi ruoli. È prevista relazione annuale alla Giunta sull’andamento della gestione.

Programmazione regionale e sistema dote

Il Consiglio regionale definisce, nel programma regionale di sviluppo e nei relativi aggiornamenti annuali collegati al DEFR, gli indirizzi pluriennali di intervento: aree prioritarie, obiettivi, tipologie di azioni, gestione delle crisi occupazionali, dei centri per l’impiego, indicatori di risultato e obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro.

La Regione adotta come modalità primaria di attuazione il sistema dote, inteso come strumento di destinazione delle risorse alla persona, secondo la disciplina del capo dedicato alle azioni di politiche attive e innovative.

Monitoraggio, osservatorio e concertazione istituzionale

È istituito l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che raccoglie, aggiorna e analizza dati utili al monitoraggio delle politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, del sistema universitario e dell’andamento del mercato del lavoro regionale. I soggetti accreditati o autorizzati devono trasmettere annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. L’Osservatorio pubblica un rapporto annuale.

È inoltre prevista la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica. Esprime pareri obbligatori sugli indirizzi di programmazione e sulle modalità di attuazione degli interventi; approva le liste di mobilità. La composizione comprende assessorato competente, parti datoriali e sindacali, consigliere regionale di parità e rappresentanti delle categorie protette.

Rete dei servizi per il lavoro, accreditamento e autorizzazione

La rete dei servizi per il lavoro comprende operatori accreditati, agenzie autorizzate a livello regionale e nazionale, centri per l’impiego, uffici di collocamento mirato ed enti che forniscono esclusivamente servizi informativi sul mercato del lavoro.

Gli operatori della rete possono costituire raggruppamenti e partenariati. I servizi sono erogati gratuitamente per lavoratori e persone in cerca di occupazione, nel rispetto di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.

Per gli operatori accreditati è istituito un albo a tempo indeterminato. L’accreditamento consente l’accesso ai finanziamenti regionali e abilita alla partecipazione alle politiche del lavoro, con servizi di informazione, orientamento, incontro domanda-offerta, contrasto alla disoccupazione di lunga durata, pari opportunità, accompagnamento dei disabili, mobilità professionale e monitoraggio dei flussi. Il servizio ai disoccupati è erogato mediante patto di servizio.

Le agenzie per il lavoro autorizzate sono iscritte in un albo regionale. La Giunta definisce modalità di rilascio e revoca dell’autorizzazione e disciplina anche forme particolari di autorizzazione per comuni, unioni di comuni, comunità montane, camere di commercio e istituzioni scolastiche, nonché per altri soggetti previsti dalla normativa statale.

Avviamento nelle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni, salvo quelle escluse dalla Costituzione, richiedono l’avviamento a selezione per le qualifiche previste dalla normativa statale alla provincia competente. La Giunta regionale disciplina graduatorie, procedure e modalità operative; le amministrazioni possono anche procedere autonomamente al reclutamento, con pubblico avviso e comunicazione alla provincia, nel rispetto delle regole regionali.

Valutazione dei servizi e finanziamento in base ai risultati

La valutazione riguarda tutti i servizi per istruzione, formazione e lavoro finanziati o gestiti dalla Regione o dalle province. Si verifica in particolare il raggiungimento degli obiettivi programmati, la qualità effettiva dei servizi, la coerenza tra formazione e sbocchi occupazionali, l’uso dei rapporti di lavoro formativi e la fruibilità dei servizi.

La valutazione è svolta da un valutatore indipendente affidato con gara pubblica per quattro anni. Egli elabora una relazione annuale e accede alle informazioni dell’Osservatorio, di Borsa lavoro Lombardia e dei procedimenti di autorizzazione/accreditamento. Se i servizi sono finanziati prevalentemente con risorse FSE, la valutazione segue i regolamenti UE.

Almeno il 75% dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnato in base ai risultati dell’ultima valutazione; gli operatori con risultati insufficienti sono esclusi dai finanziamenti. I risultati negativi degli operatori pubblici rilevano anche per responsabilità dirigenziale e riorganizzazione.

Sistema dote, reti di partenariato e politiche attive innovative

La Regione garantisce alla persona accompagnamento per qualificazione, ricollocazione, riqualificazione e ricerca del lavoro mediante il sistema dote. Le risorse sono destinate alla persona e spendibili per formazione e accompagnamento al lavoro in base al profilo di occupabilità; i servizi sono rimborsati a risultato utile. Il sistema può prevedere incentivi alle imprese.

Gli operatori accreditati possono attivare reti di partenariato con enti territoriali, parti sociali e imprese, per azioni integrate di accompagnamento al lavoro. La Regione promuove anche esperienze transnazionali di tirocinio o lavoro all’estero e iniziative di internazionalizzazione degli operatori scolastici, formativi e dei servizi per il lavoro. Sono previste inoltre misure a sostegno dell’innovazione del mercato del lavoro, inclusi smart working, welfare contrattuale e territoriale, benefit e buone pratiche organizzative.

Tirocini, bottega-scuola e apprendistato

La Regione promuove i tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati per alternanza studio-lavoro e inserimento/reinserimento lavorativo. La Giunta disciplina tipologie e criteri; sono fatti salvi i tirocini curriculari statali. Sono previsti incentivi per le imprese che trasformano il tirocinio in contratto di lavoro.

La bottega-scuola è promossa come percorso educativo e formativo personalizzato, in settori artistici e tradizionali, con priorità per giovani, adolescenti e soggetti a rischio di esclusione. La Giunta ne disciplina il riconoscimento e le fonti di finanziamento.

In materia di apprendistato, la Regione promuove tutte le forme previste dalla disciplina statale, favorisce l’alternanza scuola-lavoro e il raccordo tra istituzioni formative e imprese. La Giunta definisce gli standard minimi dell’offerta pubblica per le competenze di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante e disciplina standard formativi e durata dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Formazione lungo tutto l’arco della vita, pari opportunità e conciliazione

La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione permanente e continua. Promuove bilanci di competenze, formazione continua, riqualificazione, aggiornamento e riconversione, nonché formazione su salute e sicurezza e interventi per l’inserimento stabile di lavoratori disabili e svantaggiati. La Giunta definisce indirizzi e priorità, raccorda il sistema regionale con i fondi interprofessionali e monitora l’efficacia degli interventi.

In materia di parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, la Regione sostiene servizi domiciliari, asili aziendali, riorganizzazione di orari e modelli di lavoro, misure per il rientro al lavoro dopo assenze per cura familiare, azioni sui congedi parentali e sugli incentivi di legge, oltre a interventi per ridurre il divario occupazionale di genere.

Sostegno al reddito, imprenditorialità e lavoro autonomo

La Regione può attivare forme di tutela sociale e sostegno al credito per lavoratori autonomi residenti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di associazione in partecipazione iscritti alla gestione separata. Può altresì incentivare politiche di reimpiego mediante borse per la stabilizzazione occupazionale utilizzabili per riqualificazione professionale.

Per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, la Regione interviene tramite fondo di rotazione presso Finlombarda, con particolare attenzione a giovani, donne e soggetti svantaggiati.

Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro

La Regione promuove un efficace contrasto al lavoro sommerso e irregolare mediante indirizzo e coordinamento, intese con enti locali, parti sociali ed enti bilaterali, collaborazione con gli organi statali competenti, campagne di informazione e formazione, supporto all’emersione, interventi nei settori a rischio e valorizzazione della committenza pubblica negli appalti. Sono previste azioni di revoca dei benefici concessi ai datori di lavoro che ricorrono a lavoro irregolare.

In materia di sicurezza, la Regione, in attuazione del d.lgs. 81/2008, promuove un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento della qualità della vita lavorativa, con azioni di prevenzione, anticipazione e contrasto dei rischi e sostegno alla responsabilità sociale d’impresa.

Inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate

La legge interviene anche sulla normativa regionale sulle persone disabili e svantaggiate, prevedendo la validazione regionale delle convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo stipulate ai sensi del d.lgs. 276/2003. La validazione riguarda, tra l’altro, il coefficiente di calcolo delle commesse, i limiti quantitativi di copertura dell’obbligo di assunzione, le modalità di adesione dei datori di lavoro e l’individuazione dei lavoratori da assumere tramite cooperative sociali.

Crisi occupazionali e sviluppo dell’occupazione

La Regione realizza azioni di sistema per fronteggiare le crisi aziendali e occupazionali con il concorso di province, camere di commercio, enti locali e parti sociali. Gli obiettivi sono la tutela delle categorie più esposte, la salvaguardia del patrimonio produttivo e delle competenze, il coordinamento con lo sviluppo economico dei territori, il sostegno a soluzioni imprenditoriali e il reinserimento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori disabili.

La Regione promuove inoltre la crescita competitiva del sistema produttivo e accordi territoriali innovativi che favoriscano l’accesso dei giovani al lavoro, la ricollocazione dei lavoratori espulsi, il welfare aziendale e l’aumento della produttività e dei salari. A tali finalità è destinata una quota non inferiore al 20% degli stanziamenti annuali previsti per lo sviluppo dell’occupazione.

Internazionalizzazione e innovazione

La Regione promuove relazioni istituzionali e operative con regioni e Stati europei per cooperazione, circolazione dei lavoratori, scambio di esperienze e collaborazione in materia di lavoro e formazione. Sostiene reti internazionali tra operatori dei servizi per il lavoro e servizi di altri Stati.

In materia di innovazione, la Regione promuove il capitale umano dedicato a ricerca e innovazione con azioni e incentivi per laureati disoccupati impegnati in progetti di ricerca presso imprese, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro con sede operativa in Lombardia. Promuove anche nuove imprese ad alta intensità di conoscenza e azioni sperimentali in partenariato con investitori e operatori della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Clausola valutativa e disposizioni finanziarie

Il Consiglio regionale valuta annualmente l’attuazione della legge sulla base di una relazione della Giunta, da presentare entro il 31 marzo, che descrive interventi realizzati, risorse impiegate, soggetti coinvolti, beneficiari, criticità e risultati. Alla relazione è allegata quella del valutatore indipendente.

Le spese sono coperte, per le varie misure, da risorse statali, regionali, europee e dal FSE secondo le specifiche previsioni finanziarie contenute nella legge. Alcuni capitoli di spesa e norme originarie risultano abrogati o superati da successive modifiche, ma la disciplina vigente conserva il nucleo organizzativo e programmatico sopra descritto.

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