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Legge

L.R. Lombardia 20/2006

Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993)( BURL del 11 agosto 2006 n. 32, 1° suppl. ord. )

Normativa regionaleL.R. Lombardia 20/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione indicata, le deroghe all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE per la cattura di uccelli da richiamo, limitandole alla stagione venatoria 2006/2007. Stabilisce condizioni, specie interessate, modalità di esercizio, controlli e quantitativi consentiti, con applicazione circoscritta a quel solo periodo venatorio.

Deroghe per la cattura di uccelli da richiamo nella stagione venatoria 2006/2007

Disciplina delle deroghe per la cattura di uccelli da richiamo

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE per la cattura di uccelli da richiamo. L’intervento è espressamente riferito alla sola stagione venatoria 2006/2007 e riguarda una fattispecie contingente, oggi priva di utilità pratica.

Ambito di applicazione e finalità

La normativa consente, nei limiti stabiliti dalla legge, la cattura di uccelli selvatici destinati all’uso come richiami vivi. La disciplina opera in via eccezionale rispetto al divieto generale, esclusivamente per la stagione venatoria 2006/2007 e secondo le previsioni dell’articolo 4 della legge 157/1992 e dell’allegato D della l.r. 26/1993 richiamati dal titolo.

Presupposti e limiti della deroga

L’atto autorizza l’esercizio delle deroghe in un quadro rigorosamente delimitato, che impone il rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale e regionale richiamata. La deroga non ha portata generale, ma è circoscritta alla cattura di esemplari destinati ai richiami per l’attività venatoria nel periodo indicato.

Temporaneità della disciplina

La legge è connessa a un evento stagionale ormai concluso: la stagione venatoria 2006/2007. Per questa ragione la disposizione deve considerarsi sostanzialmente obsoleta e non suscettibile di applicazione attuale, salvo eventuali effetti storici o ricognitivi.

Contenuto operativo

La legge definisce la cornice regionale per l’esercizio della deroga, rinviando ai limiti e alle modalità fissati dalla disciplina vigente in materia di caccia e conservazione degli uccelli selvatici. Il contenuto è specificamente orientato alla gestione della cattura di uccelli da richiamo, senza introdurre una disciplina generale e permanente delle deroghe in materia faunistico-venatoria.

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