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Legge

L.R. Lombardia 18/2006

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”(1)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il trasferimento di funzioni agli enti locali nei servizi locali di interesse economico generale e modifica la l.r. 26/2003 su rifiuti, energia, sottosuolo e risorse idriche. Contiene norme transitorie per procedimenti e affidamenti, obblighi di adesione all’Autorità d’ambito, regole temporanee su gestioni plurime e finanziamento di alcune spese. È una disciplina per lo più superata o con efficacia limitata nel tempo.

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale e modifiche alla l.r. 26/2003

Conferimento di funzioni agli enti locali e modifiche alla disciplina dei servizi locali

La legge regionale Lombardia 8 agosto 2006, n. 18 interviene sulla l.r. 26/2003, ridefinendo aspetti organizzativi e gestionali dei servizi locali di interesse economico generale, con particolare rilievo per servizio idrico integrato e rifiuti. Introduce anche una disciplina transitoria per il passaggio di funzioni e per la prosecuzione di procedimenti e gestioni già avviati.

Ambito materiale e oggetto delle modifiche

Il provvedimento incide sulla disciplina regionale dei servizi locali di interesse economico generale, in particolare su:

  • gestione dei rifiuti;
  • servizio idrico integrato, reti e impianti;
  • organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali;
  • tutela degli utenti e ruolo del Garante dei servizi locali.

Regole transitorie per procedimenti e autorizzazioni

Per i procedimenti regionali relativi a funzioni conferite agli enti locali che risultavano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la Regione conclude i procedimenti sentito l’ente destinatario del conferimento e trasmette a quest’ultimo le pratiche per i successivi adempimenti.

Fino all’adozione delle direttive procedurali e tecniche previste dalla l.r. 26/2003, la Regione continua a rilasciare le autorizzazioni nei casi indicati dalla stessa legge regionale, come modificata.

Sempre fino all’entrata in vigore di tali direttive, la Regione mantiene le funzioni di autorità competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti per quelli compresi negli allegati III e IV del regolamento CEE n. 259/1993.

Tutela degli utenti e funzioni del Garante

Fino alla piena attuazione della disciplina regionale sul Garante dei servizi locali di interesse economico generale, la Giunta regionale assicura le relative funzioni e attività di tutela degli utenti, nell’esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, secondo le modalità previste dalla normativa sull’organizzazione della Giunta regionale.

Adesione dei comuni all’Autorità d’ambito

I comuni devono aderire all’Autorità d’ambito entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. Se il termine decorre inutilmente, interviene la Giunta regionale secondo la procedura prevista dalla l.r. 26/2003.

Gestione delle reti e degli impianti: disciplina transitoria e limiti temporali

Al fine di favorire processi di aggregazione, è consentita, in deroga alla regola generale della l.r. 26/2003, e fino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e impianti tramite una pluralità di società proprietarie, purché ciascuna possedesse al 31 dicembre 2005 impianti di dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti per acquedotto o fognatura, oppure 240 mila abitanti equivalenti per depurazione.

Se tali soggetti non si aggregano in una società unica di ambito, le gestioni cessano comunque entro il 31 dicembre 2011. L’Autorità affida poi la gestione entro i sei mesi successivi, secondo la normativa vigente, prevedendo il subentro dell’affidatario nei contratti di finanziamento già stipulati e autorizzati.

Affidamenti già deliberati e separazione tra reti/gestione

Restano fermi gli effetti degli affidamenti già deliberati dalle Autorità di ambito. L’obbligo di separazione previsto dalla l.r. 26/2003 non si applica alle Autorità che, alla data del 10 luglio 2006, avessero già approvato il Piano d’ambito e deliberato di procedere, anche successivamente, all’affidamento della gestione integrata ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettere a) e b), del TUEL.

La disciplina si applica anche agli affidamenti a una pluralità di soggetti, se la scelta è stata effettuata nel rispetto del regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4.

Conferimento della proprietà delle reti e realizzazione degli investimenti

Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà di reti e impianti alle società di cui alla disciplina transitoria sulla gestione plurima.

La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall’Autorità nel piano d’ambito spetta esclusivamente alla società di cui all’art. 49 della l.r. 26/2003 oppure alla società prevista dalla disciplina transitoria sulle gestioni plurime.

Regolamento attuativo e organizzazione delle risorse

Il regolamento previsto dall’art. 51, comma 3-bis, della l.r. 26/2003 deve essere approvato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il conferimento di funzioni agli enti locali comprende anche organizzazione, dotazioni finanziarie e di personale, oltre alle attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni, secondo principi regionali e con tempi, modalità e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.

Copertura finanziaria

La legge rinvia a successivi interventi legislativi per l’autorizzazione di alcune spese relative alle modifiche dell’art. 51 della l.r. 26/2003.

Le altre spese sono coperte con risorse di bilancio già stanziate per gli esercizi 2006 e successivi, rispettivamente per il settore rifiuti e per reti e servizi di pubblica utilità.

Decorrenza ed efficacia pratica

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Molte disposizioni hanno però natura transitoria o sono già cessate per decorso dei termini, e il testo risulta oggi in larga parte superato o abrogato, con utilità pratica molto limitata.

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