Deliberazione n. 745 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su Facebook e Instagram senza consenso. La misura principale consiste nell’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e nella prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Facebook e Instagram
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione, su Facebook e Instagram, di materiale oggetto di segnalazioni riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, in materia di c.d. revenge porn. Il provvedimento riguarda contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine del procedimento
Il procedimento prende avvio da due segnalazioni presentate all’Ufficio del Garante, nelle quali la persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante richiama la disciplina speciale che consente un intervento rapido, con decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni in materia di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate
Con determinazione n. 557 del 19 novembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali modalità all’Autorità.
Ratifica del provvedimento urgente
Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 557/2024. Il provvedimento conferma dunque l’intervento immediato finalizzato a bloccare l’eventuale circolazione del materiale segnalato e a preservarne, se necessario, la conservazione probatoria in forma non identificativa.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La vicenda trae origine da due segnalazioni presentate ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in casi di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso. Il Garante richiama anche il termine di quarantotto ore per decidere e la competenza del dirigente ad adottare misure urgenti ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazione n. 557 del 19 novembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Esigenze di conservazione e tutela degli interessati
La conservazione dell’eventuale contenuto in chiaro deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità. Il provvedimento mira quindi sia a bloccare la diffusione del materiale sia a preservare eventuali elementi utili alla prova, bilanciando urgenza di protezione e esigenze istruttorie.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 557/2024 adottato nei confronti di Facebook Italy S.r.l. e Meta Platforms Ireland Limited.
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