Cassazione Civile, Ordinanza n. 17528/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di due comproprietari, contestando per l'anno 2007 un maggior reddito di euro 40.000 ciascuno, ritenendo tassabile la plusvalenza derivante dalla rivendita infraquinquennale di un immobile acquistato nel 2006 e poi ceduto nel 2007. L'immobile era classificato in catasto come A/10. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, rideterminando la maggiore imposta per il mancato computo di alcune spese di acquisto documentate. In appello i contribuenti sostenevano, tra l'altro, la nullità della notifica degli avvisi e soprattutto l'insussistenza della plusvalenza tassabile, deducendo che l'immobile era stato effettivamente adibito ad abitazione principale della famiglia, come provato da residenza anagrafica, utenze domestiche, canone RAI, tassa rifiuti e spese condominiali, e che la vendita era conseguenza della crisi familiare e della separazione, non di intenti speculativi. La CTR accoglieva tale impostazione, annullando gli atti. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 67, comma 1, TUIR, sostenendo che un immobile originariamente destinato e classificato per uso diverso dall'abitativo, in particolare A/10, non potesse essere considerato 'abitazione principale' ai fini dell'esenzione dalla tassazione della plusvalenza infraquinquennale, perché in materia fiscale dovrebbe prevalere il dato oggettivo della classificazione catastale sulla destinazione soggettiva e di fatto impressa dai contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti, ritenendo il ricorso ammissibile. Nel merito ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Agenzia, affermando che, ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, la nozione di abitazione principale è ancorata alla effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto e cessione, e non alla sola classificazione catastale. La diversa classificazione catastale può costituire un indizio contrario, ma non preclude la prova contraria da parte del contribuente. Poiché la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che l'immobile era stato effettivamente adibito ad abitazione principale, la plusvalenza è stata correttamente esclusa da tassazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari
la plusvalenza da cessione infraquinquennale è tassabile solo se l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante; la destinazione effettiva a dimora abituale esclude la presunzione di intento speculativo.
art. 68, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
è richiamato come norma che detta i criteri di calcolo della plusvalenza.
viene richiamato per mostrare che, in ambito tributario, l'abitazione principale è definita in base alla dimora abituale del possessore o dei familiari.
art. 15, comma 1, lett. b), TUIR
conferma che la nozione di abitazione principale, ai fini delle detrazioni, è ancorata alla dimora abituale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pur ponendo le spese a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione dalla tassazione della plusvalenza da cessione infraquinquennale, il concetto di abitazione principale va individuato in base all'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra acquisto e cessione, non sulla sola classificazione catastale.
- La classificazione catastale dell'immobile non ha valore assoluto e insuperabile: può costituire un indizio contrario circa l'uso abitativo, ma il contribuente può fornire prova contraria mediante elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettivo utilizzo abitativo.
- La ratio dell'art. 67 TUIR è anti-speculativa: il termine quinquennale opera come presunzione legale di intento speculativo, ma tale presunzione viene meno quando l'immobile è stato concretamente adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo rilevante.
- In tema di plusvalenze immobiliari, grava sul contribuente l'onere di provare l'utilizzo dell'immobile quale abitazione propria o dei familiari; tale prova deve essere oggettiva e può essere desunta da elementi esterni come residenza, utenze e altri indici di effettiva dimora.
- L'accertamento della concreta adibizione dell'immobile ad abitazione principale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
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