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Legge

L.R. Toscana 59/2005

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Normativa regionaleL.R. Toscana 59/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava la cessione in proprietà, entro il 30 giugno 2006, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi ex leggi statali del 1952 e del 1981, a condizioni di favore e con prezzo pari al 50% del costo di costruzione. Prevedeva requisiti soggettivi, obblighi dei comuni e comunicazioni alla Regione. È però oggi priva di operatività perché la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 1-4 (sent. n. 161/2013).

Alienazione di alloggi ERP riservati ai profughi

Alienazione degli alloggi ERP riservati ai profughi

La legge regionale disciplinava, per la Toscana, la possibilità per alcuni profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di acquistare in proprietà gli immobili loro riservati. La disciplina era però limitata a un termine finale di presentazione delle domande ed è oggi priva di utilità applicativa, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 con sentenza n. 161 del 2013.

Ambito di applicazione

La normativa riguardava esclusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi ai sensi:

  • dell’articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137;
  • dell’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Era quindi una disciplina speciale e circoscritta a una categoria determinata di assegnatari, applicabile solo nel territorio regionale.

Soggetti legittimati e requisiti

Potevano presentare domanda di acquisto:

  • gli assegnatari originari degli alloggi riservati ai profughi;
  • in caso di decesso dell’assegnatario originario, i familiari conviventi ai quali fosse stato riconosciuto il diritto al subentro nell’assegnazione.

Per poter accedere alla cessione, i richiedenti dovevano risultare in regola, al momento della domanda, con:

  • il pagamento dei canoni di locazione dell’alloggio, determinati ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della l.r. 96/1996;
  • il pagamento delle relative spese di conduzione.

Modalità e termine per la richiesta

Gli assegnatari interessati potevano chiedere al comune la cessione in proprietà degli alloggi entro il 30 giugno 2006. La legge prevedeva che l’acquisto avvenisse beneficiando delle condizioni di maggior favore stabilite dalla stessa disciplina regionale.

Prezzo di cessione

Il prezzo di vendita era fissato nella misura del 50% del costo di costruzione del singolo alloggio, calcolato:

  • alla data di ultimazione della costruzione;
  • oppure, se anteriore, alla data di assegnazione dell’alloggio.

Si trattava quindi di un meccanismo agevolato, con un abbattimento rilevante rispetto al costo di riferimento.

Obblighi dei comuni e rapporti con la Regione

I comuni interessati erano tenuti a svolgere adempimenti informativi e di aggiornamento nei confronti dei potenziali acquirenti e della struttura regionale competente. In particolare:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge dovevano rendere nota ai soggetti legittimati la possibilità di presentare la domanda di acquisto entro il termine previsto;
  • entro 6 mesi dall’entrata in vigore dovevano comunicare alla struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi già inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi ERP, oppure formulare proposte di inserimento nel programma.

Regime temporale e attualità della disciplina

La disciplina era destinata a operare in un arco temporale molto limitato, poiché la domanda di acquisto doveva essere presentata entro il 30 giugno 2006. Inoltre, la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1-4 ha reso la legge sostanzialmente non utilizzabile nella pratica odierna.

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