Cassazione Civile, Ordinanza n. 07111/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di leasing immobiliare stipulati per un complesso di unità immobiliari adibite a centro commerciale. La concedente otteneva due decreti ingiuntivi per canoni scaduti, insoluti e interessi moratori; inoltre chiedeva il rilascio degli immobili assumendo la risoluzione per grave inadempimento. Le utilizzatrici e i garanti proponevano opposizione e poi appello, deducendo, in sintesi: abuso nell’esercizio della clausola risolutiva espressa, violazione dei doveri di correttezza e buona fede, preteso obbligo della concedente di rinegoziare i canoni e di consentire una revisione del piano di ammortamento, illegittimità della sospensione dei pagamenti, diniego ingiustificato della richiesta ex art. 2932 c.c., nullità o usurarietà delle clausole sugli interessi moratori, sul tasso di leasing e sulla commissione di estinzione anticipata, difformità tra tasso pubblicizzato e tasso applicato, nullità della parametrizzazione all’Euribor per asserita violazione antitrust, nullità delle fideiussioni per schema ABI e per violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., nonché contestazioni sul quantum dei decreti ingiuntivi e sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie. In Cassazione i ricorrenti riproponevano dieci motivi, contestando soprattutto la correttezza della motivazione della Corte d’appello e la mancata considerazione di fatti e prove ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato improcedibile il controricorso della concedente per mancata prova della tempestiva notificazione telematica, non essendo stato depositato il file .eml/.msg idoneo a dimostrare la data di consegna. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per la commistione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., per la deduzione di questioni giuridiche travestite da omesso esame di fatti e per la presenza di doppia conforme. Ha poi reputato inammissibili o infondati gli altri motivi: ha confermato che non risultava provato un obbligo giuridico di rinegoziazione o di revisione giudiziale del contratto; che la tolleranza del creditore non elimina di per sé la clausola risolutiva espressa; che la contestazione sul quantum era generica e non superava la regola per cui il debitore opponente deve provare il fatto estintivo; che non era provato il superamento della soglia usuraria, anche per effetto della clausola di salvaguardia e perché la commissione di estinzione anticipata non entra nel calcolo antiusura; che la censura sull’Euribor era generica e priva di adeguati riscontri; che la nullità delle fideiussioni per schema ABI non era stata validamente allegata e comunque richiedeva la produzione dell’atto amministrativo richiamato; e che la doglianza sull’exceptio doli generalis non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. È stata inoltre disposta la debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa rimane operativa se il grave inadempimento dedotto è accertato; la mera tolleranza del creditore non comporta, di per sé, rinuncia alla clausola.
art. 1460 c.c.
La sospensione dei pagamenti non è stata ritenuta legittima nel caso concreto, non essendo emersa una violazione idonea a giustificarla.
art. 2932 c.c.
L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto presuppone una fonte legale o negoziale che imponga il consenso; non basta una pretesa di riequilibrio o una responsabilità precontrattuale.
art. 2697 c.c.
Il creditore che agisce per l’adempimento o la risoluzione deve provare il titolo e la scadenza; il debitore opponente deve provare il fatto estintivo, anche parziale, della pretesa.
art. 112 c.p.c.
È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d’appello ha esaminato le questioni rilevanti nei limiti del devoluto.
art. 1283 c.c.
L’ammortamento alla francese non è stato ritenuto di per sé contrario al divieto di anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non su interessi già maturati.
L. 108/1996
La soglia antiusura deve essere verificata tenendo conto della disciplina contrattuale e delle voci rilevanti; la clausola di salvaguardia è considerata compatibile con la legge perché impedisce l’applicazione di interessi oltre soglia.
art. 1341 c.c.
La doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie è stata valorizzata per escludere la nullità dedotta dei contratti di fideiussione.
art. 1342 c.c.
La documentazione prodotta dava conto della sottoscrizione separata delle clausole specifiche del contratto standard.
L. 287/1990
La censura antitrust relativa all’Euribor e alle fideiussioni è stata respinta per genericità e per difetto di allegazione/prova dei presupposti fattuali; il provvedimento amministrativo della Banca d’Italia non può essere dato per conosciuto ex se.
artt. 1955, 1956, 1957 c.c.
Le eccezioni dei garanti sono state respinte per genericità; inoltre la risoluzione del rapporto principale per clausola risolutiva espressa ha impedito di ravvisare la caducazione della garanzia.
art. 370 c.p.c.
La notificazione telematica del controricorso deve essere provata mediante produzione del messaggio PEC e delle ricevute in formato idoneo; in mancanza il controricorso è improcedibile.
art. 360 c.p.c.
Non è ammissibile la mescolanza di motivi eterogenei (n. 3, 4 e 5), né l’uso dell’omesso esame per censurare questioni giuridiche o motivazionali non riconducibili a un fatto storico decisivo.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile un motivo che cumuli indistintamente violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti, se non consente di isolare con chiarezza le singole censure.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici, principali o secondari, e non consente di censurare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o apprezzamenti di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile senza specifica dimostrazione che le rationes decidendi di primo e secondo grado siano diverse.
- La tolleranza del creditore rispetto a ritardi o inadempimenti non equivale, di regola, a rinuncia alla clausola risolutiva espressa, salvo una chiara volontà abdicativa o una modifica negoziale del rapporto.
- L’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. richiede un obbligo attuale, legale o contrattuale, di prestare il consenso: una mera aspettativa di rinegoziazione o un preteso affidamento precontrattuale non bastano.
- In tema di quantum del credito azionato in via monitoria, provata la fonte del credito e la sua scadenza, incombe al debitore opponente la prova del fatto estintivo, anche parziale, della pretesa.
- Ai fini dell’usura nei contratti di finanziamento/leasing, la verifica va condotta sulle voci effettivamente rilevanti secondo la disciplina applicabile; una clausola di salvaguardia che impedisca l’applicazione di interessi oltre soglia esclude la nullità della pattuizione moratoria.
- La commissione di estinzione anticipata non si computa nel tasso usurario quando non è collegata in modo diretto all’erogazione del credito o alla sua remunerazione periodica.
- Le eccezioni di nullità delle fideiussioni fondate su intese anticoncorrenziali o su schemi ABI richiedono un’adeguata allegazione dei presupposti fattuali e la produzione degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico a precedenti o provvedimenti amministrativi.
- Per la prova della tempestiva notifica telematica del controricorso è necessario depositare la documentazione PEC idonea a dimostrare l’avvenuta consegna e la relativa data; in difetto il controricorso è improcedibile.
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