Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da due schede testamentarie riferite al medesimo de cuius: un testamento anteriore che istituiva erede una delle parti e un testamento successivo che prevedeva la divisione dei beni tra più fratelli in quote eguali. In primo grado il tribunale aveva dichiarato apocrifi entrambi i testamenti e aperto la successione legittima. In appello era stata disposta una nuova consulenza tecnica, la quale deponeva per l'autenticità di entrambe le schede, ma la corte territoriale aveva ritenuto che la parte interessata a far valere il testamento successivo avrebbe dovuto proporre appello incidentale contro la declaratoria di falsità di quel testamento; non avendolo fatto, su quel punto si era formato giudicato interno. La corte d'appello aveva quindi dichiarato aperta la successione testamentaria sulla base del testamento anteriore. I ricorrenti per cassazione deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contenuto del testamento successivo coincideva con la successione legittima e che la corte non aveva valorizzato adeguatamente la CTU che riconosceva l'autenticità di entrambe le schede; 2) violazione degli artt. 602, 587 e 679 c.c., assumendo che il secondo testamento avesse revocato il primo e che la decisione integrasse una reformatio in peius; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, perché la condanna alle spese parziali sarebbe stata ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva correttamente affermato che la parte soccombente sul punto della falsità del testamento successivo, per rimettere in discussione tale accertamento, avrebbe dovuto proporre appello incidentale; la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado non era sufficiente. La Corte ha inoltre escluso che la coincidenza tra il contenuto del testamento e le regole della successione legittima potesse superare il diverso titolo della vocazione ereditaria e ha rilevato che l'operatività della revoca del testamento presuppone comunque la validità del testamento successivo, già negata in primo grado. Anche il motivo sulle spese è stato disatteso, essendo subordinato all'accoglimento dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo"
Il motivo ex n. 5 richiede la specifica indicazione del fatto storico decisivo asseritamente non esaminato; non basta una critica generica alla valutazione delle prove o alla motivazione.
La successione testamentaria prevale su quella legittima quando il testamento è valido; ciò evidenzia la necessità di contestare efficacemente l'accertamento negativo sulla validità della scheda successiva.
Il testamento è atto di ultima volontà con cui il disponente regola la propria successione; nel caso concreto la disciplina del testamento è stata richiamata per la dedotta revoca e per la validità della vocazione testamentaria.
La scheda testamentaria olografa è richiamata nel quadro della validità formale del testamento dedotto in giudizio.
La revoca del testamento per effetto di un testamento posteriore opera solo se il testamento successivo è valido; se la validità è esclusa, non può derivarne la revoca del precedente.
Le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese è infondata quando dipende dal mancato accoglimento dei motivi principali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato aggiuntivo.
art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Chi è soccombente su un capo autonomo della sentenza di primo grado deve proporre appello incidentale per contestarlo; la semplice richiesta di conferma della decisione non consente di rimettere in discussione quel capo nel giudizio di impugnazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua in modo specifico il fatto storico trascurato e si risolve in una diversa lettura delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
- La coincidenza tra il contenuto di un testamento e le regole della successione legittima non elimina la differenza tra i titoli della devoluzione ereditaria; se il testamento è valido, prevale la vocazione testamentaria sulla successione legittima.
- La revoca di un testamento per incompatibilità con una scheda successiva presuppone la validità della scheda posteriore; se la validità di quest'ultima è stata negata con giudicato interno, non può invocarsi la revoca del precedente.
- La parte che agisce o resiste in cassazione non può pretendere la riforma d'ufficio di un capo a sé sfavorevole non impugnato nei modi dovuti.
- Quando il ricorso è rigettato e i motivi sulle spese sono meramente derivati dall'accoglimento dei motivi principali, anche la censura sulle spese resta infondata.
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